Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3211 del 09/02/2011

Cassazione civile sez. I, 09/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 09/02/2011), n.3211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6922-2010 proposto da:

PREFETTURA DI SAVONA in persona del Prefetto pro tempore e MINISTERO

DELL’INTERNO in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

G.R.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 91/08 del GIUDICE DI PACE di SAVONA del

12.1.08, depositata il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art.

380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- La Prefettura di Savona

e il Ministero dell’Interno hanno proposto ricorso per cassazione –

affidato a due motivi – contro il provvedimento in data 28.1.2009

con il quale il Giudice di pace di Savona ha accolto il ricorso di

G.R. avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi

confronti il 3.7.2004, dichiarato nullo nella parte in cui prevede il

divieto di rientro nel territorio dello Stato prima di dieci anni.

L’intimato non ha svolto difese.

2.- Va preliminarmente osservato che in relazione a

ciascun motivo di ricorso – con i quali è denunciata violazione di

norme di diritto – non risultano formulati i quesiti di diritto

previsti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., la cui

abrogazione opera soltanto per i provvedimenti depositati o

pubblicati successivamente al 4.7.2009.

Sussistono, pertanto, i presupposti per trattare

il ricorso in camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui

all’art. 375 c.p.c.”.

p. 2. – La Corte condivide le conclusioni

della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e

che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

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