Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3211 del 04/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2019, (ud. 06/11/2018, dep. 04/02/2019), n.3211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25527-2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO SAURO

16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1835/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 29 marzo – 27 aprile 2017 numero 1835 la Corte d’Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale di Viterbo e- per l’effetto – rigettava la domanda proposta da C.A. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in prosieguo: MIUR) per la dichiarazione di illegittimità della reiterazione tra le parti di contratti a termine per lo svolgimento di attività di docente nel settore scolastico;

che la Corte territoriale a fondamento della decisione osservava che la C. era stata assunta con una serie di contratti a termine in relazione a posti individuati su organico “di fatto” ovvero per supplenze temporanee; alla luce dei principi fissati da questo giudice di legittimità non era configurabile alcun abuso nè ragione di illegittimità dei contratti, non avendo la lavoratrice allegato nè tanto meno provato di avere svolto supplenze su organico di diritto per almeno 36 mesi, anche non consecutivi, a partire dal 10 luglio 2001 nè tanto meno un uso distorto ed improprio del potere di organizzazione del servizio scolastico delegato dal legislatore al Ministero. Non spettava, pertanto, alcun risarcimento del danno, a prescindere dall’accertamento della eventuale immissione in ruolo;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso C.A., articolato in quattro motivi, cui ha il MIUR non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alla parte – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che in ragione della intervenuta rinuncia deve essere dichiarata la estinzione del giudizio; non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata;

che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara la estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma l quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a duello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019

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