Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32107 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11638/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Azienda Agricola “La Ghirlandina” in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Eugenio

Cerutti di Borgomanero, elettivamente domiciliata in Roma al p.le

Clodio n. 14, presso l’avv. Andrea Graziani;

– controricorrente –

avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte, n. 38/36/11 del 22/2/2011, depositata il 16/3/2011 e non

notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre

2018 dal Consigliere Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi contro l’Azienda Agricola “La Ghirlandina” s.r.l. per la cassazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 38/36/11 del 22/2/2011, depositata il 16/3/2011 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa della cartella di pagamento per IRPEG, IRAP e IVA 2003, oltre a sanzioni, interessi ed oneri di legge, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza della C.T.P. di Novara;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. del Piemonte rilevava che la cartella di pagamento impugnata conseguiva ad una precedente sentenza della stessa C.T.R., che aveva parzialmente confermato l’avviso di accertamento per il recupero di costi non inerenti ai fini Irpeg, Iva ed Irap per l’anno 2003;

la C.T.R., quindi, riteneva che la contestazione sulla debenza dell’imposta fosse oggetto dell’impugnazione dell’avviso di accertamento (all’epoca pendente in Cassazione), mentre la cartella non fosse congruamente motivata, anche in considerazione dell’inesattezza del calcolo dell’imposta dovuta a titolo di IVA per l’anno 2003;

3. a seguito del ricorso, l’Azienda Agricola “La Ghirlandina” s.r.l. resiste con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 novembre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

l’intervenuta transazione inter partes ha determinato la cessazione della materia del contendere, la quale, come chiarito in Cass. 19160/07, si risolve nella sopravvenienza, nel corso del giudizio, di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell’interesse al ricorso;

tale modalità di composizione della controversia implica non già l’inammissibilità del ricorso in cassazione bensì, da un lato, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e, dall’altro, la regolazione finale delle spese;

va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti;

le spese dell’intero giudizio si compensano interamente, in conformità dell’accordo raggiunto tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e compensa interamente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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