Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32106 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6304/2012 R.G. proposto da:

Carat Italia S.p.A. con unico socio, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Giancarlo Zoppini, Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe Pizzonia,

elettivamente domiciliata in Roma alla via della Scrofa n. 57,

presso l’avv. Giancarlo Zoppini;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia, n. 2/36/11 del 13/1272010, depositata il 17/1/2011

e non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre

2018 dal Consigliere Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la società Carat Italia S.p.A. con unico socio ricorre con due motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 2/36/11 del 13/1272010, depositata il 17/1/2011 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto indebitamente dedotti costi non di competenza dell’anno 2002 per Euro 373.695,00, ha accolto l’appello dell’Ufficio, riformando la sentenza della C.T.P. di Milano;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Lombardia, ritenendo che la società Carat S.p.A., in qualità di commissionaria della Renault Italia S.p.A., avesse acquistato spot pubblicitari dalla Radio e Reti s.r.l. da mandare in onda negli anni 2002 e 2003, ha concluso che il costo di cui alla fattura passiva n. (OMISSIS) del 31/12/2002 fosse stato legittimamente recuperato a tassazione nella misura eccedente il corrispettivo pagato per gli spot emessi nel 2002, perchè i relativi ricavi erano di competenza dell’esercizio successivo;

3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 novembre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

5. la società ricorrente ha depositato memoria, con cui ha dedotto la sopravvenuta illegittimità delle sanzioni irrogate stante la disciplina più favorevole introdotta con il D.Lgs. n. 158 del 2015.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo, la società ricorrente denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata, perchè recante una motivazione insufficiente su di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

secondo la ricorrente, la C.T.R. della Lombardia, limitandosi ad affermare che i costi sarebbero di competenza del 2003, “essendo i relativi ricavi di competenza del futuro esercizio”, non avrebbe sufficientemente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi fattuali per ritenere che i costi fossero di competenza dell’esercizio 2003, dato che già nell’anno 2002 la società aveva completamente adempiuto al mandato e trasferito la posizione contrattuale acquisita con la Radio e Reti s.r.l. alla Renault Italia S.p.A.;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 T.u.i.r. (ora art. 109), commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

invero, con specifico riguardo alle prestazioni di servizi, il D.P.R. n. 917 del 1986, comma 2, lett. b), (applicabile ratione temporis) prevedeva che “2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:… b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”;

secondo la ricorrente, quindi, nel caso di specie la fattura passiva n.(OMISSIS) del 31/12/2002 e quella attiva n. (OMISSIS) del 31/1/2003, emessa da Carat S.p.A. nei confronti della Renault Italia S.p.A., afferivano all’attività di intermediazione svolta da Carat, conclusa nell’anno 2002 ed imputabile a tale esercizio;

1.2. i motivi sono connessi e vanno esaminati congiuntamente;

essi sono fondati e vanno accolti;

1.3. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Lombardia ritiene che la società Carat S.p.A. abbia agito in qualità di commissionaria della Renault Italia S.p.A.;

in effetti la stessa società ricorrente afferma di aver agito quale mandataria senza rappresentanza, di aver acquistato gli spot pubblicitari per conto della Renault Italia S.p.A. e di aver concluso nell’anno 2002 la propria intermediazione con il trasferimento alla mandante della posizione acquisita;

la ricorrente sostiene di aver imputato all’esercizio 2002 (anno in cui la prestazione di intermediazione è stata ultimata) sia i costi di cui alla fattura passiva n.(OMISSIS) del 31/12/2002, sia i ricavi di pari importo di cui alla fattura attiva n.(OMISSIS) del 31/1/2003, dalla corrispondenza delle quali si evincerebbe che gli effetti economici e reddituali delle operazioni di acquisto degli spot pubblicitari sono stati completamente riversati in capo alla mandante;

la circostanza, allo stato, non risulta contestata dall’Agenzia delle Entrate, la quale giustifica il recupero dei costi non deducibili (oggetto dell’avviso di accertamento) individuando l’esercizio di competenza nell’anno 2003 con riferimento al corrispettivo per gli spot trasmessi in quell’anno;

la C.T.R., nel ritenere la legittimità dell’avviso di recupero dei costi non di competenza, afferma, invece, che gli stessi (cioè quelli correlati agli spot pubblicitari trasmessi nel 2003) non siano deducibili dalla Carat S.p.A. nel 2002, perchè i relativi ricavi sono di competenza del successivo esercizio;

la motivazione risulta, invero, carente poichè non chiarisce a quali ricavi faccia riferimento e se per essi debbano intendersi le provvigioni spettanti alla mandataria per l’opera d’intermediazione prestata oppure il rimborso della somma versata per l’acquisto degli spot pubblicitari;

deve, inoltre, considerarsi che, come dedotto dalla ricorrente, l’operazione di contabilizzazione dei costi e dei ricavi relativi all’acquisto degli spot pubblicitari risulta fiscalmente neutra per la mandataria, che, come rilevato dal giudice di appello e non contestato dalle parti, non è la destinataria degli effetti del contratto concluso per conto della mandante, sulla quale risulta averne riversato gli effetti;

la motivazione non chiarisce neanche in che maniera sia ricollegabile l’epoca di trasmissione degli spot pubblicitari al recupero dei costi indeducibili, che per la mandataria riguardano semplicemente operazioni “fiscalmente neutre” relative allo svolgimento dell’attività di intermediazione, conclusa nel 2002;

invero, con specifico riguardo alle prestazioni di servizi, il D.P.R. n. 917 del 1986, comma 2, lett. b), (applicabile ratione temporis) prevedeva che “2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:… b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”;

la Carat S.p.A., quindi, avendo concluso l’attività di intermediazione nel 2002, ha correttamente ritenuto di imputare a tale anno i costi ed i rimborsi relativi alla prestazione espletata, a nulla rilevando che la sola fatturazione attiva sia avvenuta a gennaio 2003;

1.4. atteso l’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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