Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32106 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. II, 09/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 09/12/2019), n.32106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28764/2015 proposto da:

M.S.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA TERENZIO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAMPERI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT BANCA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA

1, presso lo studio dell’avvocato IOLANDA CHIMENTO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

SAXA S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5346/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Francesco Samperi, difensore della ricorrente, che

si è riportato agli atti depositati ed ha chiesto l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di Unicredit S.p.A., volta a fare accertare la simulazione dell’atto dell’8 giugno 2001, ricevuto da un notaio Lussemburghese, con il quale M.S.M.A. aveva conferito un proprio immobile in (OMISSIS) nella società di nuova costituzione con sede in (OMISSIS), SAXA S.A, dietro la intestazione della totalità delle azioni tranne una, che era stata intestata alla Acqualegion Ltd, società con sede in (OMISSIS).

Secondo l’attrice l’operazione era volta a creare una intestazione di comodo al fine di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori. In particolare, al fine di giustificare la domanda, Unicredit aveva rappresentato che la venditrice si era costituita fideiussore della società Florinda S.p.A., debitrice della banca. A seguito del fallimento della debitrice principale la banca, con ricorso del 2006, aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti, per poi apprendere, in vista delle azioni di recupero da intraprendere contro di essi, l’esistenza dell’atto di disposizione di cui sopra.

Il primo giudice ha rigettato la domanda. Egli ha riconosciuto che l’operazione di conferimento era reale ed effettiva, tenuto conto in particolare del fatto che la M.S., aveva poi ceduto, con atto del 9 agosto 2001, il proprio pacchetto azionario della SAXA S.A., alla società Cheslyn Finance Inc., ricevendone un adeguato corrispettivo.

La corte d’appello, in contrario avviso rispetto al primo giudice, ha riconosciuto che la società SAXA S.A. era stata creata al solo dine di intestare fittiziamente l’immobile a terzi.

Secondo la corte l’apparenza risultava dalla considerazione del complesso circostanze che caratterizzavano l’operazione, in particolare la sottoscrizione della totalità delle azioni e la equivalenza fra il valore del bene e il capitale della neo costituita società, rappresentato in pratica da quell’unico apporto. La corte aggiungeva che la stessa interessata aveva ammesso in sede di interrogatorio formale che la società fu costituita in funzione della vendita dell’immobile.

La corte ha quindi dichiarato assorbita la domanda di revocazione del medesimo atto di conferimento, che la banca aveva proposto in via subordinata rispetto a quella di simulazione e che il primo giudice aveva parimenti rigettato.

Per la cassazione della sentenza M.S.M.A.

ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.

Unicredit S.p.A. ha resistito con controricorso.

SAXA S.A. è rimasta intimata.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.

1414, 147, 2729, 2730, 2697 e 1350 c.c..

Il motivo propone una pluralità di censure:

a) la simulazione richiede la prova della partecipazione all’accordo simulatorio di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, mentre la banca aveva chiamato in giudizio solo la M.S. e la SAXA S.A., non anche l’altro socio fondatore della società, la Acqualegion Ltd, nè la società Chelsyn Finance Inc. Ltd, cessionaria delle quote.

Nello stesso tempo l’errore in cui è incorsa la sentenza evidenziava anche un vizio di contraddittorio. La fattispecie dedotta in giudizio richiedeva l’essenziale partecipazione di tutte le parti della supposta intesa simulatorio;

b) mancata una valutazione sintetica e globale degli indizi.

c) la possibilità per i terzi creditori di provare la simulazione senza limiti si riferisce alla prova per testimoni e non anche all’interrogatorio formale, che non è ammissibile in materia di contratti per i quali sia richiesta la forma scritta.

I terzi quindi non potrebbero provare la simulazione tramite confessione.

Il secondo motivo denuncia vizi di valutazione del materiale probatorio, che ha portato ad una motivazione apparente, incoerente, contraddittoria e comunque insufficiente su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c..

La corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello per difetto di specificità.

La censura sub a) del primo motivo è fondata e il suo accoglimento determina l’assorbimento delle restanti censure di cui allo stesso primo motivo e ai restanti motivi.

Il negozio impugnato di simulazione era costituito dall’atto di conferimento dell’immobile nella società SAXA, avvenuto contestualmente alla costituzione della stessa società con atto dell’8 giugno 2001, ricevuto da un notaio residente in (OMISSIS).

All’atto costitutivo parteciparono M.S.M.A. e la Aqualegion LTD, società con sede sociale a (OMISSIS).

La banca aveva chiesto che di tale atto fosse dichiarata la simulazione assoluta o relativa per interposizione fittizia di persona.

Ciò che caratterizza la simulazione è l’intesa simulatoria fra tutte le parti del contratto sulla divergenza fra il contratto stipulato e il loro effettivo rapporto.

In questa prospettiva la corte avrebbe dovuto tenere conto che il conferimento, oggetto esclusivo della domanda di simulazione proposta dalla banca, è avvenuto in sede di costituzione della società e non quando questa era già esistente e operativa.

Da qui la conseguenza che la intesa volta al conferimento fittizio non poteva intercorrere con la società, che in quel momento neanche esisteva e veniva creata proprio con quel contratto in connessione con il conferimento (cfr. Cass. n. 12138/2014).

Pertanto è gioco forza concludere che, sulla base della domanda, la controparte dell’intesa si dovesse identificare nell’altro socio fondatore, il cui consenso si poneva come requisito essenziale per la configurazione della fattispecie simulatoria. E’ di immediata percezione che intanto poteva configurarsi la simulazione del conferimento in quanto i due soci fondatori fossero d’accordo su questo punto, non essendo ovviamente sufficiente la sola volontà della conferente.

Il rilievo proposta dalla banca nel controricorso (pag. 10), e cioè che oggetto esclusivo della domanda era il conferimento e non l’atto di costituzione della società, lascia comunque ferma la necessità di identificare la controparte dell’intesa nell’altro socio fondatore e non nella società.

Da ciò discende che la domanda imponeva la necessaria partecipazione al giudizio dell’altro soggetto che fu parte dell’atto costitutivo della società che conteneva il denunciato conferimento simulato, e cioè la Aqualegion LTD (Cass. n. 8957/2014).

Consegue la nullità dell’intero giudizio e il rinvio della causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolti; dichiara la nullità del giudizio; rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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