Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32105 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25316-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PARIGI 11,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO CAPUNZO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CLAUDIA JACOPUCCI;

– controricorrente –

sul ricorso 1757-2015 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PARIGI 11,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA JACOPUCCI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLO CAPUNZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2012 depositata il 19/03/2012 e avverso la

sentenza n. 4648/2014 depositata il 10/07/2014 della COMM. TRIB.

REG. di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2018 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A) L’Agenzia delle Entrate notificava a M.S. un avviso di accertamento, per anno di imposta 2005, con cui rideterminava sinteticamente in Euro 617.123 il reddito dichiarato dalla contribuente in Euro 14.132. L’accertamento era basato sulla capacità di spesa per incrementi patrimoniali risultante da acquisti di immobili per Euro 2.900.000 effettuati dalla contribuente nell’anno 2007, con imputazione della spesa in quote costanti nell’anno in cui era stata effettuata e nei quattro precedenti a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art.38, comma 4, vigente ratione temporis.

La contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 328 del 2012.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio che lo accoglieva con sentenza n. 4648 del 10.7.2014, con riforma della decisione di primo grado e conferma dell’I’atto impositivo impugnato.

Contro la sentenza di appello M.S. propone due motivi di ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

B) Analogamente, con riferimento all’anno di imposta 2004, l’Agenzia delle Entrate notificava a M.S. un avviso di accertamento con il quale rideterminava sinteticamente in Euro 613.951 il reddito dichiarato in Euro 36.614. L’accertamento era basato sulla capacità di spesa risultante dai medesimi acquisti di immobili per Euro 2.900.000 effettuati dalla contribuente nell’anno 2007, con imputazione della spesa per incrementi patrimoniali in quote costanti nell’anno in cui era stata effettuata e nei quattro precedenti a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.38, comma 4, vigente ratione temporis.

La contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo rigettava con sentenza n. 172 del 2011.

La contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio che lo accoglieva con sentenza n. 73 del 19.3.2012, annullando l’atto impositivo impugnato.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per cassazione.

M.S. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si disposte la riunione al ricorso n. 1757/15 del ricorso n. 25316/2012, trattandosi di cause connesse a norma dell’art. 274 c.p.c..

A) Ricorso n. 1757/17 M. c/Agenzia delle Entrate.

1. Primo motivo. “Error in iudicando: violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973. n.600, art. 38, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui la C.T.R. ha affermato che la ricorrente non ha fornito la prova che le somme impiegate per l’acquisto dei terreni “fossero estranee all’ambito di disponibilità della medesima signora M. e quindi non effettuate a titolo personale quali somme proprie” e ciò ” senza valutare in alcun modo gli elementi forniti dalla contribuente, in grave violazione della previsione della norma stessa”.

Il motivo è inammissibile perchè, sotto l’intitolazione di violazione di legge, articola concretamente una censura in fatto, non consentita in queste sede, in ordine all’apprezzamento svolto dal giudice di merito che ha ritenuto di pertinenza della ricorrente le disponibilità finanziarie impiegate per gli acquisti di immobili effettuati nel 2007;

alternativamente, la ricorrente formula censure astrattamente riferibili ad un vizio di insufficienza della motivazione, che ha cessato di costituire ragione di ricorso per cassazione a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alle sentenze, come quella impugnata, pubblicate a decorrere dal 11.9.2012.

2. Secondo motivo. “Error in procedendo: violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; ulteriore Error in iudicando: violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento “al falso presupposto che i menzionati acquisti immobiliari sono stati effettuati con mezzi propri”.

Il motivo di ricorso è formulato in termini inammissibili poichè opera una inestricabile commistione e sovrapposizione tra eterogenee ragioni di ricorso per cassazione (error in procedendo, error in iudicando ed omesso esame di un fatto decisivo), demandando inammissibilmente alla Corte di enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure. (Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016, Rv. 641127). Con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il motivo è anche infondato. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il giudice di appello ha espressamente esaminato il fatto relativo al prelievo delle somme di denaro, utilizzate per l’acquisto degli immobili, dal conto corrente intestato alla società Agricola S. s.r.l. ed ha ritenuto che tali prelievi sono stati effettuati dalla ricorrente a titolo personale e proprio e non in quanto amministratrice della società agricola costituita con il coniuge, coerentemente peraltro con la pacifica intestazione della proprietà dei terreni a sè stessa e non alla società. Le ulteriori censure relative all’apprezzamento delle risultanze probatorie attengono al merito della questione sottratto al sindacato del giudice di legittimità.

B) Ricorso n. 25316 Agenzia delle Entrate c/ M..

1. Primo motivo. “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4-6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui ha affermato che la prova della provenienza da terzi delle disponibilità finanziarie sia sufficiente per vincere la presunzione di maggior reddito prevista dal citato art. 38.

2. “Insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, nella parte in cui la C.T.R. ha affermato che “non è in discussione il fatto, acclarato anche dall’Ufficio che la contribuente ha utilizzato somme non proprie per l’acquisto dei terreni in discussione”, mentre l’Ufficio nelle proprie controdeduzione aveva affermato l’opposto, sostenendo che la somma utilizzata per gli acquisti immobiliari, pur proveniente formalmente dalla società partecipata Agricola S. srl, era riconducibile, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, alla disponibilità della socia M., effettivo possessore del reddito tramite l’interposizione della società familiare, la quale era una società inattiva che non aveva mai svolto attività commerciale.

Il secondo motivo da esaminarsi prioritariamente è fondato. Come precedentemente rilevato nell’esame del secondo motivo del ricorso n. 1757/15, deve essere confermata la statuizione della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4648/2014 che, in riferimento all’anno di imposta 2005, ha stabilito che le disponibilità finanziarie utilizzate per gli incrementi patrimoniali effettuati dalla contribuente nell’anno 2007, pur essendo state prelevate da un conto corrente formalmente intestato alla società familiare Agricola S., dovevano ritenersi disponibilità personali e proprie della contribuente, che pertanto ha effettuato gli acquisti degli immobili, a se intestati, con risorse proprie. Il giudicato relativo alla annualità 2005 è vincolante anche in relazione alla annualità 2004 oggetto del ricorso riunito n. 25316/12, dovendosi applicare il principio che, in relazione alle imposte periodiche, l’effetto vincolante del giudicato esterno deve essere riconosciuto nei casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta (Sez. 5 -, Sentenza n. 21395 del 15/09/2017).

Conseguentemente anche il primo motivo di ricorso è fondato. Una volta stabilito che le spese per incrementi patrimoniali sono state sostenute con risorse proprie, il contribuente può superare la presunzione di maggior reddito prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art.38, soltanto fornendo la prova contraria tipizzata dalla citata norma, consistente nella dimostrando che le somme impiegate per gli incrementi patrimoniali sono costituite da redditi esenti per legge ovvero da redditi che hanno già scontato interamente la tassazione poichè soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, prova pacificamente non fornita da M.S. la cui difesa è consistita nel sostenere che gli acquisti degli immobili sono avvenuti con disponibilità non proprie, tesi disattesa dal competente giudice di merito.

Per le ragioni esposte, il ricorso n. 1757/2015 proposto da M.S. deve essere rigettato. Il ricorso n. 25316 proposto dalla Agenzia delle Entrate deve essere accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce al ricorso n. 1757/15 quello avente n. 25316/12. Rigetta il ricorso n. 1757/15 proposto da M.S.. Accoglie il ricorso n. 25316/12 proposto dalla Agenzia delle Entrate e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito; condanna la parte soccombente M.S. al rimborso in favore della Agenzia delle Entrate delle spese di entrambi i giudizi di legittimità riuniti, liquidate complessivamente in euro quindicimila oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA