Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32104 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19081-2012 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637,

presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO D’AMARIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 30/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2018 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate eseguiva una verifica nei confronti di B.M., esercente l’attività di medico odontoiatra, conclusa con la notifica di un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2004, con cui rettificava il reddito di lavoro autonomo da Euro 21.700 dichiarati ad Euro 136.850 accertati, determinando le corrispondenti maggiori imposte Irpef ed Irap.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Rieti che lo accoglieva con sentenza n. 12 del 2010.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio che lo accoglieva con sentenza n. 16 del 30.1.2012, confermando l’atto impositivo impugnato.

Contro la sentenza di appello B.M. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

1. Primo motivo: “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per omesso esame e pronuncia su domanda proposta con appello incidentale”, con il quale deduceva la inapplicabilità dell’accertamento presuntivo previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.39, comma l, lett. d), nei confronti dei contribuenti che dichiarino ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità previsto dagli studi di settore, sussistendo la preclusione stabilita dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 17.

Il motivo è infondato. Va preliminarmente richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto. (Sez. U -, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017).

A correzione della motivazione omessa, va rilevata l’erroneità in diritto della eccezione proposta dal ricorrente davanti al giudice di appello. La norma invocata (L. n. 296 del 2006, art. art. 1, comma 17, che ha introdotto nella L. n. 146 del 1998, art. 10, il comma 4 bis), è vigente a decorrere dal 1^ gennaio 2007 e non può applicarsi retroattivamente all’anno di imposta 2005, oggetto della presente controversia; inoltre il citato art. 10, comma 4 bis, preclude all’amministrazione il ricorso all’accertamento presuntivo previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.39, comma 1, lett. d), soltanto qualora i maggiori ricavi determinati con metodo analitico-induttivo non siano superiori al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. Nel caso in esame tale soglia è stata ampiamente superata: a fronte di compensi dichiarati per Euro 21.700 l’Ufficio ha accertato compensi effettivamente percepiti pari ad Euro 115.150.

2. Secondo motivo: “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n.4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per omesso esame o pronuncia sui fatti del giudizio”, in quanto ” si ha motivo di ritenere che gli elementi di fatto calati nel modulo non siano afferenti al giudizio in esame ma siano derivati da altro processo”.

A prescindere dalla irritualità della formulazione del motivo (viene dedotto il vizio di omessa pronuncia, mentre si censura sostanzialmente la mancanza del requisito legale della motivazione) esso è infondato. La circostanza che, in una occasione, il nominativo del contribuente sia stato indicato erroneamente ( C. in luogo di B.) e le imprecisioni nelle indicazioni della data di proposizione del ricorso introduttivo, di inizio attività e del numero delle prestazioni odontoiatriche considerate nell’avviso di accertamento, sono ascrivibili ad errori materiali i quali non invalidano il fatto che, dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata, è dato evincere con certezza che il giudice di appello ha esaminato e deciso la controversia riguardante il contribuente B.M..

3. Terzo motivo. ” Vizio di insufficiente ed illogica motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, su punto decisivo della controversia”.

4. Quarto motivo. “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e dell’art. 54 TUIR – Disapplicazione della Circolare 23 gennaio 2008, n. 5/E – Difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.”

Il terzo motivo è inammissibile perchè si risolve in censure di merito, peraltro riferite alla motivazione dell’atto impositivo, con richiamo generico a quanto dichiaratamente “comprovato” dal contribuente “nei giudizi di merito”, censure peraltro dedotte in assenza di specifica trascrizione degli atti processuali contenenti l’allegazione dei fatti decisivi rispetto ai quali si lamenta la carenza di motivazione. Il quarto motivo è ugualmente inammissibile poichè contesta, nel merito, l’apprezzamento svolto dalla C.T.R. in ordine alla sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle prove presuntive indicate dall’ente impositore.

5. Quinto motivo. “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4 bis – Violazione onere della prova.”

Il motivo è infondato per le medesime ragioni esposte nell’esame del primo motivo di ricorso.

Spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 4.000 più eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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