Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32103 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 12/12/2018), n.32103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 833-2014 proposto da:

MORROVALLE AMBIENTE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE PIZZONIA,

GIUSEPPE RUSSO CORVACE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/2013 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 08/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Morrovalle Ambiente s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 104/04/2013, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche l’8.10.2013, con la quale, nel giudizio di riassunzione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 63, a seguito della sentenza n. 15209/2012 emessa da questa Corte, era stata cassata la pronuncia n. 62/02/2009, sempre emessa dalla CTR delle Marche, relativa alla comunicazione-ingiunzione notificata alla società dall’Agenzia delle Entrate per la ripetizione della complessiva somma di Euro 240.939,54 a titolo di recupero degli aiuti di Stato fruiti nel periodo d’imposta 1999;

ha riferito che la controversia era generata dal beneficio fiscale conseguito dalla Morrovalle, quale ex municipalizzata del Comune di Morrovalle, trasformatasi in società a prevalente capitale pubblico, e cioè dell’esonero dall’assoggettamento ad Irpeg per un triennio (1997/1999) ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70 e del D.L. n. 331 del 1993, art. 66,comma 14, convertito in L. n. 427 del 1993, successivamente riconosciuto aiuto di Stato dalla Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE CE del 5.06.2002.

nel contenzioso che ne era seguito la società proponeva sei motivi di doglianza, e tra essi l’illegittimità del recupero delle imposte senza scomputare quelle risultanti già pagate sui dividendi distribuiti alla società partecipante Senesi s.r.l., pari al 44% del capitale della società (motivo n. 5); la nullità parziale dell’atto impugnato per difetto di motivazione, per la parte in cui erano stati liquidati gli interessi, senza allegare gli atti richiamati, in particolare la documentazione “consultabile sul sito internet dell’Unione Europea” (motivo 6).

La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, con sentenza n. 64/01/08, dopo aver rigettato i primi quattro motivi, accoglieva il ricorso annullando l’atto impositivo con assorbimento degli altri; la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, con sentenza n. 69/02/09, rigettava l’appello dell’ufficio. In questo giudizio la contribuente, costituendosi, aveva riproposto i motivi di merito, e, quanto al motivo n. 6, appello incidentale. Nel successivo giudizio di legittimità, introdotto dalla soccombente Agenzia, la società proponeva controricorso e ricorso incidentale (quest’ultimo limitatamente alla decadenza dell’Ufficio dal potere di esercizio dell’azione di recupero), in via subordinata riportandosi alle doglianze formulate nei motivi 5 e 6 del ricorso introduttivo, assorbiti dall’annullamento integrale della comunicazione-ingiuzione;

con la sentenza n. 15209/2012 la Cassazione annullava con rinvio la pronuncia del giudice regionale. La causa era dunque riassunta dalla società dinanzi al giudice del rinvio, riproponendo le doglianze mai esaminate, per assorbimento, nei precedenti gradi di merito.

La CTR delle Marche ha accolto “l’appello” dell’ufficio, dichiarando non esaminabili i motivi di merito proposti dalla società, perchè a suo avviso aventi ad oggetto questioni preliminari da impugnare in cassazione con ricorso incidentale.

La Morrovalle con unico motivo denuncia la nullità, parziale, della sentenza per falsa applicazione degli artt. 100,112 e 371 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e ciò con riferimento alla decisione assunta su due delle questioni qualificate preliminari dal giudice regionale – in particolare quella sugli interessi dovuti in difetto di effettiva allegazione di documentazione consultabile sul sito internet dell’Unione Europea; quella riguardante l’ingiunzione, per la parte relativa al mancato scorporo delle imposte già pagate sui dividendi distribuiti, con conseguente indebita doppia imposizione (indicati in sentenza come motivi 6 e 7) -.

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza, nei limiti di quanto richiesto, con rinvio o con decisione nel merito qualora sussistenti i presupposti.

Si è costituita l’Agenzia, rimettendosi alla Corte per le questioni processuali denunciate e nel merito sostenendo comunque l’infondatezza delle domande proposte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il motivo è fondato e trova accoglimento.

la ricorrente si duole che il giudice regionale abbia erroneamente sostenuto che le questioni proposte dalla contribuente in sede di rinvio fossero inammissibili perchè qualificate come preliminari, come tali implicitamente rigettate dal giudice d’appello, che aveva invece ritenuto illegittimo il recupero degli aiuti di Stato per mancanza di un effetto distorsivo della libera concorrenza tra i vari operatori del mercato;

la ricorrente invece deduce che la natura subordinata, come tale assorbita, e non preliminare, di tali questioni si evincerebbe dal loro contenuto, che presenta un petitum incompatibile con la richiesta di accoglimento integrale dell’impugnativa dell’atto di ingiunzione, tendendo alla contestazione di voci specifiche (gli interessi) e del quantum (il mancato scorporo delle imposte già pagate sui dividendi corrisposti dalla società ai soci, cioè al Comune ed alla società Senesi s.r.l., per il periodo di moratoria).

Come rilevato dalla ricorrente, con orientamento consolidato questa Corte ha affermato che in tema di giudizio di cassazione è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato, allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (cfr. Cass., sent. n. 22095/2017);

nel caso di specie il giudice di appello non si era pronunciato sulle due questioni, relative alla validità dell’atto impositivo con riferimento alla motivazione sugli interessi ed al mancato scorporo delle imposte già versate sui dividendi, avendo accolto integralmente il ricorso della contribuente;

non può condividersi pertanto la conclusione cui perviene la C.T.R. in sede di giudizio di rinvio, secondo cui le questioni sarebbero state implicitamente rigettate dal giudice di appello;

deve quindi concludersi nel senso che le questioni, oggetto del ricorso introduttivo e del ricorso incidentale condizionato in grado di appello (o comunque richiamate nell’atto di controdeduzioni in appello), che non sono state espressamente affrontate dal giudice del merito perchè assorbite nella più ampia pronuncia di accoglimento integrale del ricorso, possono essere nuovamente avanzate nel giudizio di rinvio;

a tali conclusioni concorre quanto la Corte ha già avuto modo di affermare, e cioè che nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell’art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, sicchè sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito – e non riproposte in sede di legittimità all’esito di tale declaratoria – non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rinvio (Cass., sent. n. 1566/2011);

nel caso in esame, la sentenza n. 15209/2012 di questa Corte ha cassato la sentenza dei giudici di appello, formulando il principio espresso da questa Corte secondo cui “in tema di aiuti di Stato, l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo, D.L.. n. 10 del 2007, ex art. 1, convertito nella L. n. 46 del 2007, di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite, ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE, salvo che si tratti di aiuti rientranti nell’ambito di applicabilità della regola “de minimis”, esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base del Trattato che istituisce la Comunità economica europea o del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, vigenti nel periodo di riferimento, spettando alla società destinataria dell’ingiunzione eccepire e provare che l’aiuto ricevuto appartenga all’ambito di applicabilità della regola suddetta ed all’Amministrazione dimostrare che la società sia una società per azioni costituita ai sensi della L. n. 142 del 1990 e che abbia effettivamente usufruito dell’agevolazione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario. Tali elementi, unitamente all’invito ad avvalersi della eccezione relativa all’appartenenza dell’aiuto all’ambito di applicabilità della regola de minimis, esauriscono la motivazione necessaria dell’ingiunzione (Corte cass. 5 sent. 19.11.2010 n. 23414)”;

ebbene nel giudizio di rinvio l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione si estende solo alle questioni che costituiscono il necessario presupposto della decisione, anche se non espressamente esaminate, sicchè il giudice può verificare l’ammissibilità della domanda subordinata, davanti a lui riproposta, su cui il giudice del merito, accogliendo la domanda principale, non aveva statuito e che, conseguentemente, non era stata oggetto del giudizio di legittimità (Cass., sent. n. 28889/2017);

alla luce dei citati principi, il motivo è fondato e la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, la quale, in altra composizione, deciderà sulle due questioni, mai esaminate e decise nei pregressi gradi di merito, oltre che sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese processuali del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA