Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32101 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 12/12/2018), n.32101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6130-2012 proposto da:

M.D., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

Avvocati CLAUDIO PELLEGRINI, FABRIZIO CONTI (avviso postale ex art.

135);

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 26/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

M.D., quale titolare della ditta individuale D. Preziosi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 69/30/2011, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana e depositata il 26.09.2011.

Ha rappresentato che a seguito di notifica di avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2000 – ai fini Iva e Irpef – propose impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, lamentando che il decreto di accesso domiciliare e di perquisizione presso la propria abitazione fosse stato emesso senza riferimento ai gravi indizi richiesti dalla normativa (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2) e fosse carente di motivazione. Con sentenza n. 132/03/2009 la CTP di Arezzo rigettò il ricorso omettendo del tutto di motivare su tali censure. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la pronuncia ora impugnata, rigettò l’appello.

La contribuente censura la sentenza con due motivi:

con il primo per contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, nonchè in combinato disposto con gli artt. 13 e 14 Cost., per aver ritenuto che il rilascio dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso alla abitazione del contribuente non richiede la gravità degli indizi;

con il secondo per contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, nonchè in combinato disposto con gli artt. 13 e 14 Cost., per aver erroneamente affermato che non sussiste alcuna sanzione per l’ipotesi del mancato rispetto delle regole dettate in tema di accesso.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, accertando e dichiarando l’illegittimità del decreto di accesso domiciliare.

Si è costituita l’Agenzia, che ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei motivi, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè volti a criticare l’erroneità della sentenza a fronte della regolamentazione normativa degli accessi presso l’abitazione del contribuente sottoposto a verifica, sono inammissibili.

Va premesso che questa Corte ha affermato che ai fini dell’accertamento in materia di Iva, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 – richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e per questo applicabile anche agli accertamenti delle imposte dirette – prevede al primo comma l’accesso degli impiegati dell’Amministrazione finanziaria presso i locali adibiti all’esercizio dell’attività commerciale, agricola, artistica o professionale, ovvero presso i locali adibiti ad uso promiscuo (e dunque anche abitativo) e, al secondo comma, l’accesso presso i locali adibiti ad uso diverso e pertanto esclusivamente abitativo: nel primo caso è richiesta la semplice autorizzazione del capo dell’ufficio e del Procuratore della Repubblica, senza l’indicazione di specifici presupposti, ponendosi tali autorizzazioni come meri adempimenti procedimentali, legati alla necessità che la perquisizione sia avallata da un’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata; nel secondo caso invece l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presuppone la sussistenza di gravi indizi di violazione tributaria, trovando il suo fondamento nell’inviolabilità del domicilio di cui all’art. 14 Cost.. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, l’effettiva sussistenza dei gravi indizi di violazione tributaria è soggetta alla verifica della legittimità formale e sostanziale della pretesa impositiva, che coinvolge la legittimità del procedimento accertativo su cui la stessa si fonda (cfr. Cass., sent. n. 26829/2014).

Peraltro, la stessa Corte ha da tempo chiarito non solo i presupposti per la regolarità dell’accesso presso l’abitazione, ma anche il contenuto del provvedimento autorizzatorio nonchè il tipo di controllo che su di esso può esercitare il giudice tributario. In particolare si è affermato che l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare, prevista in presenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie dall’art. 52, cit. (e dall’art. 33 cit.), costituisce un provvedimento amministrativo, il quale si inserisce nella fase preliminare del procedimento di formazione dell’atto impositivo ed ha lo scopo di verificare che gli elementi offerti dagli accertatori siano consistenti ed idonei ad integrare gravi indizi. Da tale natura e funzione dell’autorizzazione discende – anche in considerazione del fatto che l’autorizzazione trova base logica nell’art. 14 Cost. sull’inviolabilità del domicilio – che il giudice tributario, davanti al quale sia in contestazione la pretesa impositiva avanzata sui risultati dell’accesso domiciliare, può essere chiamato a controllare l’esistenza del decreto del pubblico ministero e la presenza in esso degli indispensabili requisiti, tenendo conto, quanto al requisito motivazionale, che l’apprezzamento della gravità degli indizi è esternabile anche in modo sintetico, oppure indiretto, tramite il riferimento ai dati allegati dall’autorità richiedente. Peraltro il giudice in sede di valutazione dell’atto impositivo che sia basato su documentazione ed altre prove reperite mediante il predetto accesso domiciliare, ha il potere-dovere di verificare nel decreto autorizzativo (in ossequio ai precetti costituzionali espressi dagli artt. 14 e 113 Cost.), oltre che la presenza di motivazione – sia pur concisa o per relationem mediante recepimento dei rilievi dell’organo richiedente – circa il concorso di gravi indizi del verificarsi dell’illecito fiscale, anche di controllare la correttezza in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che faccia riferimento ad elementi cui l’ordinamento attribuisca valenza indiziaria, con consequenziale negazione della legittimità dell’autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime. In ogni caso, e più in generale, l’inutilizzabilità dell’atto di accesso se non preceduto da una legittima autorizzazione è la conseguenza del vizio dell’atto autorizzatorio medesimo, che non necessita di una espressa disposizione, derivando dalla regola generale secondo cui l’assenza di un presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola (Cass. Sez. U., sent. n. 16424/2002; sent. n. 9568/2007; ord. n. 23824/2017).

Perimetrata la portata ermeneutica del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33,comma 1 ed esaminando i motivi di ricorso, con essi la contribuente ha criticato la sentenza rappresentando il dato normativo, la differenza tra l’autorizzazione rilasciata per l’accesso ai sensi dell’art. 52, comma 1 e quella necessaria per l’accesso ai sensi del comma 2 della medesima norma, ha riportato i passaggi della sentenza che ha espressamente censurato, e in particolare quello in cui il giudice regionale ha affermato che “l’autorizzazione da parte della Procura della repubblica per accesso in locali abitativi può essere rilasciata senza la sussistenza di gravi indizi e quando dal verbale non risulta l’opposizione del contribuente all’accesso deve intendersi che lo stesso è stato eseguito con il suo consenso e quindi non sorgono dubbi sulla legittimità dell’atto” (primo motivo); e ancora che “in genere vi è da dire che una volta che vi sia l’autorizzazione della Procura della repubblica gli atti acquisiti sono perfettamente utilizzabili, non essendo prevista alcuna sanzione per il mancato rispetto delle regole dettate in tema di accesso.”.

Le censure possono essere trattate unitariamente perchè volte entrambe a criticare la ricostruzione giuridica offerta dal giudice regionale.

Ancora preliminarmente deve affermarsi che i due motivi, formalmente sussunti dalla difesa della ricorrente nell’alveo del vizio motivazionale, vanno correttamente inquadrati, per il loro stesso contenuto, nella denuncia di vizi di legge. D’altronde, se così non fosse, proprio perchè con essi sono mosse critiche all’erronea lettura della disciplina offerta dalla Commissione Regionale, sarebbero motivi altrimenti inammissibili.

Ciò chiarito, essi non trovano accoglimento perchè non colgono nel segno. Censurando infatti la pronuncia per aver sostenuto che il rilascio dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso alla abitazione del contribuente non richiede la gravità degli indizi, essi trascurano che nella stessa decisione, nel secondo capoverso dell’ultima pagina, si afferma che “nella fattispecie è chiaro che il Procuratore della Repubblica, dopo aver preso visione degli elementi in possesso degli agenti, ha ritenuto esplicitamente la sussistenza dei presupposti richiesti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, come risulta chiaramente espresso nel decreto autorizzativo del 19-1-2000, e quindi la esistenza di quei gravi indizi richiesti dalla norma.”. E’ pur vero che in un passaggio precedente della decisione sembra che si affermi il contrario, ma si tratta, con evidenza, della menzione di una peculiare fattispecie, nella quale l’autorizzazione rilasciata senza gravi indizi è compensata dal consenso alla perquisizione prestato parimenti dal contribuente. Passaggio motivazionale della sentenza di cui deve riconoscersi la scarsa attinenza con il caso di specie, ma che non inficia le affermazioni chiare e nette sulla necessità dei gravi indizi richiesti dalla norma, affermata nel successivo capoverso. D’altronde il motivo articolato dalla difesa della ricorrente è del tutto generico, perchè lamenta l’assenza di gravi indizi, ma non riproduce il provvedimento autorizzatorio, così limitandosi nel concreto, a fronte delle critiche mosse, ad una contestazione inadeguata.

Quanto alla seconda censura, essa non incide sulla decisione, la quale, affermando che il provvedimento del Procuratore della Repubblica era legittimo perchè supportato da gravi indizi, ha valutato correttamente la fattispecie. Il dispositivo era pertanto conforme al diritto.

La sentenza invece, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, merita una correzione della motivazione nella parte in cui ha sostenuto che non è prevista alcuna sanzione per il mancato rispetto delle regole di accesso, quando sussistente il provvedimento autorizzatorio del Procuratore, a prescindere dunque dalla sua legittimità. Deve sul punto correggersi la motivazione, riaffermando che l’atto di accesso se non preceduto da una legittima autorizzazione è inutilizzabile, quale conseguenza del vizio dell’atto autorizzatorio medesimo, che non necessita di una espressa disposizione, derivando dalla regola generale secondo cui l’assenza di un presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola.

Ritenuto che:

Il ricorso in conclusione va rigettato. All’esito del giudizio segue la soccombenza della M. nelle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna M.D. al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.400,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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