Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32100 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 12/12/2018), n.32100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 840/2014 R.G. proposto da:

Morrovalle Ambiente S.p.A., in persona del liquidatore pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Zoppini, Giuseppe

Russo Corvace e Giuseppe Pizzonia, elettivamente domiciliata in Roma

alla via della Scrofa n. 57, presso l’avv. Giancarlo Zoppini;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale

delle Marche, n. 103/4/13 del 2/7/2013, depositata in data 8/10/13 e

non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 ottobre

2018 dal Consigliere Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la società Morrovalle Ambiente S.p.A. ricorre con un unico motivo contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, n. 103/4/13 del 2/7/2013, depositata in data 8/10/13 e non notificata, che, in sede di giudizio di rinvio, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo inammissibili le questioni sollevate dalla società senza aver proposto ricorso incidentale condizionato, in controversia concernente il recupero di aiuti di Stato per l’anno di imposta 1997;

2. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 31 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con l’unico motivo di ricorso, la società denuncia la nullità della sentenza impugnata per la violazione degli artt. 100,112 e 371 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

secondo la ricorrente, la C.T.R. delle Marche avrebbe erroneamente ritenuto che le questioni attinenti alla nullità dell’atto impugnato, con riferimento agli interessi dovuti in difetto di effettiva allegazione di documentazione “consultabile sul sito Internet dell’Unione Europea” (di cui al punto 6 della sentenza impugnata) ed al mancato scorporo delle imposte già pagate sui dividendi distribuiti, con indebita doppia imposizione (di cui al punto 7 della sentenza impugnata), fossero state implicitamente rigettate dal giudice di appello, attesa la loro natura preliminare rispetto alla questione, ritenuta decisiva ed accolta dal giudice del merito, dell’illegittimità del recupero degli aiuti di Stato per la mancanza di un effetto distorsivo della libera concorrenza tra i vari operatori del mercato;

in particolare, la ricorrente deduce che la natura subordinata di tali questioni si evincerebbe dal loro contenuto, che presenta un petitum incompatibile con la richiesta di accoglimento integrale dell’impugnativa dell’atto di ingiunzione, tendendo alla contestazione di voci specifiche (gli interessi) e del quantum (il mancato scorporo delle imposte già pagate sui dividendi corrisposti dalla società ai soci, cioè al Comune ed alla società Senesi s.r.l., per il periodo di moratoria);

1.2. il motivo è fondato;

1.3. invero, come rilevato dalla ricorrente, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, “in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato, allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza” (Cass. sent. n. 22095/2017);

nel caso di specie, il giudice di appello non si era pronunciato sulle due questioni, relative alla validità dell’atto impositivo con riferimento alla motivazione sugli interessi ed al mancato scorporo delle imposte già versate sui dividendi, avendo accolto integralmente il ricorso della contribuente;

non può, quindi, condividersi la conclusione cui perviene la C.T.R. in sede di giudizio di rinvio, secondo cui le questioni sarebbero state implicitamente rigettate dal giudice di appello, poichè le stesse non rivestono carattere preliminare rispetto alla decisione adottata e non possono ritenersi implicitamente rigettate;

deve, quindi, concludersi nel senso che le questioni, oggetto del ricorso introduttivo e del ricorso incidentale condizionato in grado di appello (o comunque richiamate nell’atto di controdeduzioni in appello), che non sono state espressamente affrontate dal giudice del merito, perchè assorbite nella più ampia pronuncia di accoglimento integrale del ricorso, possono essere nuovamente avanzate nel giudizio di rinvio;

invero “nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell’art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all’esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rinvio” (Sez. 2, Sentenza n. 1566 del 24/01/2011);

nel caso in esame, la sentenza n. 15208/2012 di questa Corte ha cassato la sentenza dei giudici di appello, ritenendo di dover dare seguito al principio espresso da questa Corte secondo cui “in tema di aiuti di Stato, l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo, D.L. n. 10 del 2007, ex art. 1, convertito nella L. n. 46 del 2007, di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite, ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE, salvo che si tratti di aiuti rientranti nell’ambito di applicabilità della regola “de minimis”, esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base del Trattato che istituisce la Comunità economica europea o del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, vigenti nel periodo di riferimento, spettando alla società destinataria dell’ingiunzione eccepire e provare che l’aiuto ricevuto appartenga all’ambito di applicabilità della regola suddetta ed all’Amministrazione dimostrare che la società sia una società per azioni costituita ai sensi della L. n. 142 del 1990 e che abbia effettivamente usufruito dell’agevolazione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario. Tali elementi, unitamente all’invito ad avvalersi della eccezione relativa all’appartenenza dell’aiuto all’ambito di applicabilità della regola de minimis, esauriscono la motivazione necessaria dell’ingiunzione (Corte cass. V sei. 19.11.2010 n. 23414)”;

“nel giudizio di rinvio, l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione si estende solo alle questioni che costituiscono il necessario presupposto della decisione, anche se non espressamente esaminate, sicchè il giudice di rinvio può verificare l’ammissibilità della domanda subordinata, davanti a lui riproposta, su cui il giudice del merito, accogliendo la domanda principale non aveva statuito e che, conseguentemente, non era stata oggetto del giudizio di legittimità” (Sez. L -, Sentenza n. 28889 del 01/12/2017);

alla luce dei citati principi, il giudice di rinvio avrebbe dovuto riconoscere la natura subordinata delle questioni non esaminate nei precedenti giudizi di merito, nè coperte dall’efficacia preclusiva della sentenza di Cassazione, e procedere al loro esame;

atteso l’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. delle Marche, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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