Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3210 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 11/02/2010), n.3210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1736-2009 proposto da:

S.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, nonchè L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

L’ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1127/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/06/2008;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che:

in base ad idonea certificazione della Cancelleria di questa Corte il ricorso in epigrafe non risulta depositato;

che pertanto ricorre una causa di improcedibilità del ricorso (art. 369 c.p.c., comma 1);

che fa parte intimata ha depositato controricorso.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 1.000, per onorari, nonchè accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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