Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3210 del 07/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.07/02/2017), n. 3210
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29156/2014 proposto da:
P.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,
presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIANLUIGI BIZIOLI, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE ELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1735/32/2014, emessa in data 19/03/2014, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il
03/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
P.R. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR della Lombardia indicata in epigrafe che ha confermato la legittimità della cartella di pagamento emessa a suo carico per il pagamento di IRAP per l’anno 2006.
L’Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso, fondato sulla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, è manifestamente infondato. Premesso che il termine fissato dal ricordato art. 36 bis, u.c., per l’emissione della cartella è pacificamente considerato come di natura ordinatoria, v’è da dire che la cartella emessa a carico del contribuente è stata legittimamente fondata sul contenuto della dichiarazione dei redditi predisposta dallo stesso P..
Ne consegue che l’Ufficio non ha in alcun modo travalicato le prerogative fissate dalla menzionata disposizione, per nulla eseguendo un’attività valutativa ed invece limitandosi a prendere atto dell’esistenza del presupposto indicato dal contribuente e dell’indebita compensazione dallo stesso operata attraverso la fittizia indicazione di un credito d’imposta pari all’importo oggetto di versamento a titolo di IRAP.
Il secondo motivo di ricorso, correlato nella sostanza alla violazione della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ancorchè formalmente rivolto al prospettato vizio di motivazione attiene, per contro, al prospettato vizio della decisione correlato all’impossibilità di formulare nel giudizio promosso contro la cartella di pagamento le doglianze relative all’insussistenza dei presupposti per l’assoggettabilità ad IRAP del contribuente.
Tale censura è fondata, posto che nei casi in cui l’atto impositivo è costituito dal ruolo, come a seguito di liquidazione in base alla dichiarazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, solo la tempestiva impugnazione della cartella consente al contribuente di rimettere in discussione la debenza del tributo – cfr. Cass. n. 2601/2014. Analogamente, Cass. n. 4049/2015 ha ritenuto che in tema d’IRAP, il contribuente può contestare la debenza del tributo, frutto di errore nella dichiarazione presentata, anche in sede d’impugnazione della cartella di pagamento, nonostante la scadenza del termine di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis, atteso che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili, sin in sede processuale, ove per effetto dell’errore commesso derivi, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del dichiarante ad un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge – cfr. Cass. n. 28209/2013.
A tale principio non si è attenuto il giudice di merito, avendo questi ritenuto che il contribuente, dopo avere corrisposto l’IRAP avrebbe avuto unicamente la possibilità di proporre istanza di rimborso per fare sostenere la non debenza del tributo.
Sulla base di tali considerazioni, rigettato il primo motivo e accolto il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017