Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3210 del 04/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2019, (ud. 06/11/2018, dep. 04/02/2019), n.3210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19617-2017 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, V. NAZARIO SAURO

16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 618/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

03/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 3-7 febbraio 2017 numero 618 la Corte d’Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale di Viterbo e – per l’effetto – rigettava la domanda proposta da F.R. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (in prosieguo: MIUR) per la dichiarazione di illegittimità della reiterazione tra le parti di contratti a termine per lo svolgimento di attività di docente nel settore scolastico;

che la Corte territoriale a fondamento della decisione osservava non essere configurabile alcun abuso del contratto a termine, non avendo la lavoratrice allegato nè tanto meno provato di avere svolto supplenze su organico di diritto per almeno 36 mesi, anche non consecutivi, a partire dal 10 luglio 2001 nè tanto meno, quanto alle supplenze sul cd. organico di fatto, un uso distorto ed improprio del potere di organizzazione del servizio scolastico delegato dal legislatore al Ministero. Non spettava, pertanto, alcun risarcimento del danno;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso F.R., articolato in quattro motivi, cui ha il MIUR ha opposto difese con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti- unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha denunziato:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

– violazione e falsa applicazione della Dir. CE 1999/70 del 28 giugno

1999 e dell’accordo quadro ad essa allegato nonchè del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4,5,10,11, anche in combinato disposto con la L. 4 giugno 1999, n. 124, art. 4, per avere la sentenza escluso il risarcimento del danno derivato dall’abuso del contratto a termine in ragione della successiva immissione in ruolo del lavoratore a termine;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione della Dir. CE 1999/70 del 28 giugno 1999 e dell’accordo quadro ad essa allegato nonchè dell’obbligo internazionale derivante dall’art. 6 della CEDU, sempre sotto il medesimo profilo;

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione della Dir. CE 1999/70 del 28 giugno 1999 e dell’accordo quadro ad essa allegato, del D.Lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale posto a carico del lavoratore l’onere di dimostrare il danno in concreto subito per effetto dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine;

– con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.pc., n. 3, – violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il giudice dell’appello compensato le spese di lite laddove, essendo stata preliminarmente riconosciuta la illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, vi era soccombenza virtuale del MIUR.

Nel ricorso si fa altresì istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della questione della idoneità della L. n. 107 del 2015, art. 1, commi 131 e 132 e comma 95, a costituire misura con carattere proporzionato e dissuasivo per garantire la piena efficacia della clausola 5 dell’accordo quadro (divieto di abusiva reiterazione di contratti a termine) ed, in subordine, di rinvio della decisione in attesa della pronuncia della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale proposto sulla medesima questione dalla Corte d’Appello di Trento;

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;

che i quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione, sono inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Le censure si fondano sul presupposto che il rigetto della domanda trovi ragione nella riparazione in forma specifica dell’abusivo rinnovo del contratto a termine attraverso la immissione in ruolo della lavoratrice a termine.

La sentenza ha, invece, in radice escluso l’abuso, in applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte (a partire dalle sentenze del 18.10.2016, dalla n. 22552 alla n. 22557) secondo cui la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 (rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario) ovvero per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico (cd. “su organico di diritto”) è illegittima sempre che essi abbiano avuto una durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.

In assenza dell’abuso non vi è stata, dunque, alcuna pronunzia sul danno nè è prospettabile una soccombenza virtuale del MIUR. Il ricorrente non ha invece interesse ad impugnare la sentenza in relazione ai principi di diritto in essa richiamati per esigenze di pura completezza espositiva, senza alcuna incidenza sulla decisone;

che, pertanto, il ricorso può essere definito con ordinanza in camera di consiglio in conformità alla proposta del relatore;

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019

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