Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 321 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.10/01/2017),  n. 321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17644/2014 proposto da:

C.A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI, 24, presso lo studio dell’avvocato MARIA STEFANIA

MASINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati,

ACHILLE CUTRERA, MATTEO ROSSOMANDO, STEFANO NESPOR, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE SOC. COOP. R.L., in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo

studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE MERCANTI, CRISTINA BIGLIA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4715/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 16/10/2013 e depositata il 30/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato Maria Stefano Masini, per la parte ricorrente, che

si riporta agli atti;

udito l’Avvocato Carlo D’Errico, per la parte controricorrente, che

si riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 17644 del 2014, è stata depositata la seguente relazione:

“La Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, ha rigettato il ricorso per revocazione della medesima Corte n. 3226 del 2009, proposta da C.A. e M. sulla base delle seguenti argomentazioni: la proposta revocazione è inammissibile perchè il preteso errore ex art. 395 c.p.c., n. 4, consiste nella mera riproposizione del secondo motivo d’appello, risolvendosi in una censura sulla indagine valutativa ed interpretativa del giudice, ovvero un vizio del ragionamento del giudice; peraltro nelle censure mosse dai ricorrenti difetta il requisito della decisività dal momento che la pretesa esistenza di errori incidenti sulla responsabilità del Banco per abusiva concessione del credito nel ragionamento della sentenza impugnata non è decisivo dal momento che si evidenzia che i soggetti eventualmente danneggiati in caso di accoglimento della tesi attorea sarebbero i creditori diversi dalla Banca e non i garanti.

Più analiticamente sul primo motivo l’inammissibilità deriva sia dal fatto che nella sentenza impugnata non c’è un riferimento temporale al periodo in cui sono state rilasciate le garanzie, sia perchè l’esistenza di esse è risultata per tabulas. Infine l’esistenza o l’inesistenza delle garanzie ha costituito punto controverso tra le parti deciso sulla base della valutazione di tutto il materiale documentale prodotto ed in particolare a documentazione relativa alla costituzione delle garanzie prodotta dagli attori.

Sul secondo motivo, l’inammissibilità deriva dall’aver censurato un errore di natura interpretativa o valutativa ma non percettiva. I ricorrenti contestano che siano da loro rilasciate “ampie ed idonee” garanzie, con ciò formulando censura di merito.

Sul terzo motivo, relativo all’errata individuazione del numero di attività imprenditoriali esercitate da C.P. l’inammissibilità deriva dall’insussistenza del carattere di assoluta evidenza dell’errore predetto tanto che per formularlo gli attori hanno svolto una complessa indagine ermeneutica. In più tale profilo fattuale ha costituito punto controverso.

Sulla domanda ex art. 96 c.p.c., la Corte d’Appello ha evidenziato la strumentalità dell’azione proposta e la pervicace litigiosità degli attori con conseguente condanna a tale titolo della somma di Euro 10.000.

Avverso tale pronuncia hanno proposto per cassazione i ricorrenti come indicati in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi:

Nel primo motivo viene lamentato ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa lettura di documentazione decisiva che ha indotto all’errata conclusione che gli attori avessero rilasciato garanzie per tutti i rapporti in discussione. Secondo i ricorrenti dai documenti citati anche nella sentenza impugnata emerge una realtà del tutto contrastante con tale conclusione. L’illustrazione del motivo segue con la descrizione e la spiegazione analitica dei documenti sulla quale la conclusione della Corte di merito e di quella della revocazione sono errate.

Il motivo non può che ritenersi inammissibile perchè già dal suo esame testuale emerge la natura valutativa ed interpretativa di essa e non invece la sua riconducibilità ad una svista percettiva. La Corte ha valorizzato alcuni documenti e non altri, hanno interpretato le cifre in modo diverso dai ricorrenti. Per questa tipologia di censure ci sono tuttavia gli ordinari mezzi di impugnazione già percorsi e non reiterabili ad nutum attraverso lo strumento revocatorio.

Il secondo motivo lamenta sempre sotto il profilo del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, che la Corte abbia considerato il comportamento della banca solo all’inizio dei rapporti e non nell’esecuzione dei contratti, non “leggendo” i dati contabili relativi alla conduzione dei conti correnti.

L’inammissibilità di questo motivo si fonda sulle medesime ragioni del precedente.

Nel terzo motivo si lamenta la nullità del procedimento per omessa pronuncia dell’istanza di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio in connessione con l’ordinanza di esibizione dei documenti. La censura è formulata ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e si sostanzia in un’omessa pronuncia del tutto estranea al giudizio revocatorio e conseguentemente del pari inammissibile.

Nel quarto motivo si censura l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., in quanto in contrasto con l’esercizio pieno del diritto costituzionale di difesa. Lo strumento della responsabilità aggravata non può censurare o limitare l’estensione di tale diritto.

Il motivo deve essere rigettato. La Corte d’appello ha fondato la propria valutazione, nel merito incensurabile, sulla strumentalità e su un uso sostanzialmente abusivo del diritto di difesa, attesa la sostanziale identità delle censure rigettate in tutti i giudizi.

Deve segnalarsi al riguardo che con ordinanza n. 3650 del 2015 è stato respinto anche il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 9946 del 2012 con la quale era stato respinto il ricorso avverso la sentenza d’appello assoggettata la presente vaglio revocatorio.

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

II collegio, esaminate le memorie di entrambe le parti, rileva la mancanza di rilievi diversi da quelli già esposti nel ricorso da parte del ricorrente e aderisce integralmente alla relazione depositata.

Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali del presente procedimento in favore della parte contro ricorrente.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte contro ricorrente le spese processuali del presente procedimento da liquidarsi in Euro 15000 per compensi e Euro 100 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio

2017

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