Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 321 del 09/01/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 321 Anno 2014
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DIDONE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 17032-2011 proposto da:
EQUITALIA EMILIA NORD S.P.A. (c.f. 00989820345), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68,
Data pubblicazione: 09/01/2014
presso l’avvocato LOMONACO GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende
2013
unitamente all’avvocato
CUCCHI BRUNO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
1836
contro
FALLIMENTO ELETTRICA PIACENZA S.N.C. E DEI SOCI IN
1
PROPRIO LUPI ANTONIO E MAZZOLI NAllARENO;
–
intimato
–
avverso il decreto del TRIBUNALE di PIACENZA,
depositato il 03/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato G. LOMONACO
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
pubblica udienza del 28/11/2013 dal Consigliere
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Ritenuto in fatto e in diritto
..
1.- Il Tribunale di Piacenza, con decreto depositato in
data 3.6.2011, ha dichiarato inammissibile l’opposizione
allo stato passivo del fallimento della s.n.c. Elettrica
Nazzareno proposta dalla s.p.a. Equitalia Emilia Nord in
relazione all’esclusione di un credito insinuato dalla
società opponente.
Secondo il tribunale (in sintesi) la mancata presentazione
di osservazioni al progetto di stato passivo predisposto
dal curatore comporta acquiescenza alle conclusioni dallo
stesso formulate e, nell’ipotesi in cui le richieste del
curatore siano accolte dal giudice delegato, tale
acquiescenza determina l’inammissibilità dell’opposizione
ex artt. 98 e 99 legge fallimentare.
2.- Contro il decreto del tribunale la società opponente ha
proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo con il
quale denuncia violazione dell’art. 98 1. fall., lamentando
– in estrema sintesi – che erroneamente il giudice del
merito
abbia
dell’opposizione
ritenuto
la
ostativa
mancata
all’ammissibilità
presentazione
delle
osservazioni ex art. 95 1. fall.
La curatela intimata non ha svolto difese.
d
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Piacenza e dei soci in proprio Lupi Antonio e Mazzoli
3.- L’unico motivo di ricorso è fondato.
Infatti, il provvedimento impugnato ha deciso la questione
di diritto sottesa alla declaratoria di inammissibilità in
modo difforme dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo
presentazione da parte del creditore di osservazioni al
progetto di stato passivo depositato dal curatore non
comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza
dalla possibilità di proporre opposizione; infatti, non può
trovare applicazione il disposto dell’art. 329 cod. proc.
civ. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora
emesso, inoltre l’art. 95, secondo comma, legge fall.,
introdotto dal d.lgs.12 dicembre 2007, n. 169, prevede che
i creditori “possano” esaminare il progetto, senza porre a
loro carico un onere di replica alle difese e alle
eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per
l’esame dello stato passivo; deve, pertanto, escludersi che
il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più
emendabile individuazione delle questioni controverse
riguardanti la domanda di ammissione» (Sez. 1, Sentenza
n. 5659 del 10/04/2012).
L’opposizione allo stato passivo, dunque, non poteva essere
dichiarata inammissibile per il solo motivo della mancata
presentazione delle osservazioni.
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la quale «in tema di accertamento del passivo, la mancata
4.- Il ricorso deve essere accolto e il provvedimento
impugnato deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e
per il regolamento delle spese al Tribunale di Piacenza in
diversa composizione.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento
impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento
delle spese al Tribunale di Piacenza in diversa
composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28
novembre 2013
P.Q.M.