Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32095 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 12/12/2018), n.32095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6189-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DINAGAS SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 74/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 04/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/10/2018 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La società Dinagas srl impugnava gli avvisi di recupero del credito di imposta, emessi poichè l’ufficio riteneva, sulla base di un processo verbale di constatazione, che essa ne avesse indebitamente fruito negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004.

In particolare, l’ufficio procedeva al recupero degli interessi e delle sanzioni.

La CTP accoglieva il ricorso, riducendo l’ammontare degli interessi ed annullando le sanzioni.

La CTR rigettava l’appello dell’ufficio.

Contro tale sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

La società contribuente non si è costituita in giudizio.

L’Agenzia ha successivamente depositato memoria del 3.10.2018 per attestare la regolarità della notifica.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.

La motivazione con cui la CTR ha respinto l’appello sarebbe, infatti, soltanto apparente, laddove la CTR si è limitata ad affermare che il giudice di primo grado aveva ritenuto fondati i calcoli sugli interessi della società e sulla debenza delle sanzioni. Sarebbe quindi mancato, anche ammettendo la possibilità di motivazione per relationem, quell’esame critico da parte della CTR del provvedimento richiamato che è necessario per rendere valido questo tipo di motivazione, con totale omissione delle censure sollevate dall’ufficio in appello, ed, in particolare, quella sul disconoscimento del credito per superamento del limite consentito come rideterminato nel 2005 con riferimento alle annualità tra il 2003 ed il 2006, e quella sull’incertezza sulle disposizioni normative che hanno comportato in primo grado l’annullamento delle sanzioni.

Con il secondo motivo deduce omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La CTR avrebbe infatti omesso ogni riferimento e valutazione alle censure specifiche mosse dall’ufficio nell’appello contro la sentenza di primo grado, ed, in particolare, quella sul disconoscimento del credito per superamento del limite consentito come rideterminato nel 2005 con riferimento alle annualità tra il 2003 ed il 2006, e quella sull’incertezza sulle disposizioni normative che hanno comportato in primo grado l’annullamento delle sanzioni.

Il ricorso, i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando entrambi la motivazione della sentenza, è fondato.

Infatti, la motivazione estremamente sintetica con cui la CTR ha rigettato l’appello dell’ufficio ed il suo contenuto si espone ai vizi denunciati.

La CTR ha rigettato il primo motivo di appello, relativo alla assenza di ragioni sulla riduzione degli interessi per l’annualità 2003, affermando che la doglianza è infondata perchè “il giudice di prime cure, ritenendo fondati e, quindi, facendo proprio i calcoli riproposti dalla società nel ricorso introduttivo, ha avallato che il credito utilizzabile riportato a nuovo era quello corretto di Euro 131.836, 25 e pertanto gli interessi erano dovuti nella somma di Euro 194,10”.

In questo modo, la CTR non ha esposto una propria motivazione autonoma sul motivo di rigetto del ricorso, ma ha apoditticamente affermato che il motivo di appello è infondato perchè il giudice di primo grado ha ritenuto fondato il ricorso.

La stessa CTR ha, poi, rigettato il secondo motivo di appello, sempre con la motivazione secondo cui il giudice di primo grado aveva ritenuto fondati i calcoli della società nel ricorso introduttivo, avallando il fatto che la misura dei crediti utilizzati non aveva superato le percentuali massime consentite e, pertanto, legittimamente aveva provveduto ad annullare le sanzioni.

Questo tipo di motivazione non contiene alcuna indicazione del percorso logico seguito dal giudice per giungere alla decisione, e per verificarne quindi la correttezza.

Non consiste, quindi, in una motivazione per relationem con rinvio alla sentenza di primo grado, perchè questo tipo di motivazione richiede che il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio. (Sez. 6 – L, ord. n. 21978 del 2018).

In altri termini, per riprendere quanto questa Corte ha avuto modo di affermare in passato (Sez. 3, n. 2268 del 2006 (Rv. 586571 – 01).

E’ legittima la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

In sostanza, quindi, nella specie appare ricorrere quella situazione in cui il giudice di appello ha di fatto ripreso la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure, e che questa Corte, ancora di recente (Sez. 1, n. 16057 del 2018), ha qualificato come omessa o apparente motivazione.

E’ comunque, in ogni caso, una motivazione insufficiente perchè, a proposito del secondo motivo, si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza sviluppare alcuna autonoma motivazione, e non ha dato conto delle considerazioni proposte dall’ufficio in sede di appello, e riprodotte nel ricorso in cassazione, con cui lo stesso aveva denunciato contrasto tra parte motiva e dispositivo della sentenza di primo grado, aveva contestato dei dati di fatto, aveva denunciato l’omesso esame di elementi dell’avviso di recupero.

Anche per quanto riguarda l’annullamento delle sanzioni, a fronte di specifiche deduzioni dell’ufficio sui presupposti della misura, la sentenza impugnata si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio della causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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