Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32095 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18307-2018 proposto da:

L.G., L.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA GIUSEPPE TAVERNA 76, presso lo studio dell’avvocato

ELENA CAPRIATI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIERLUIGI ZANETTI;

– ricorrenti –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FLAVIO SAMPIETRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5675/2017 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione in appello del 2 ottobre 2013, L.A. e G. evocavano in giudizio la Vittoria Assicurazioni S.p.A. al fine di ottenere la riforma della sentenza del Giudice di pace di Bari del 19 giugno 2013 e, conseguentemente, l’accoglimento della domanda dagli stessi proposta per il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale. Secondo gli appellanti il primo giudice non avrebbe tenuto conto delle prove orali offerte. In particolare, della dichiarazione del teste Scatolino, conducente del veicolo Scania. Rilevavano l’errata ricostruzione operata, solo in un secondo momento, dalla polizia stradale ed eccepivano il giudicato relativo alla decisione del Giudice di pace sull’annullamento della sanzione amministrativa. Anche gli accertamenti medico-legali sarebbero errati. Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta chiedendo il rigetto della impugnazione;

con sentenza del 14 dicembre 2017 il Tribunale di Bari riteneva infondato l’appello;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione L.A. e G. affidandosi a due motivi, che illustrano con memoria. Resiste con controricorso Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Considerato che:

con il primo motivo si deduce la violazione di artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c. e art. 2700 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo i ricorrenti la decisione impugnata non sarebbe corredata da motivazione sufficiente, logica e rispettosa della normativa vigente. Il giudice di appello si sarebbe appiattito sulle posizioni espresse dal Giudice di pace, riguardo alla scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Sciannimanico rispetto alle risultanze del rapporto della Polstrada. Al contrario, le dichiarazioni del teste sarebbero attendibili e prive di valutazioni. Nessun valore probatorio avrebbe dovuto essere attribuito alla ricostruzione operata, a posteriori, dagli agenti della polizia stradale i quali, esprimerebbero nel rapporto perplessità e incertezze riguardo alla ricostruzione. Infine, i danni lamentati sarebbero provati dalla documentazione fotografica prodotta nel giudizio di merito e non contestata. Il Tribunale, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., avrebbe dovuto valorizzare, quale argomento di prova, la velocità non consona allo stato dei luoghi, trattandosi di tratto curvilineo e di asfalto bagnato dalla pioggia e tali elementi avrebbero dovuto essere dedotti dalla violazione dell’ordine di esibizione dei dischetti del cronotachigrafo montati sul veicolo Scania. Inoltre, la sentenza del 9 luglio 2011 del Giudice di pace di Bari aveva annullato il verbale con il quale era stata contestata agli odierni ricorrenti la velocità eccessiva. Tale statuizione avrebbe dovuto essere valutata in termini di giudicato;

con il secondo motivo si deduce la violazione l’art. 2054 c.c. e dell’art. 149 CdS, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il Tribunale avrebbe mancato di esaminare la condotta di guida dell’autista del veicolo Scania, sig. Scatolino, che avrebbe reso dichiarazioni davanti alla Polizia stradale. La dinamica descritta da quel conducente avrebbe consentito di valutare l’ipotesi di un concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 2054 c.c. Se il giudice di primo grado nel valutare tutti i mezzi di prova si fosse uniformato ai principi giurisprudenziali, sarebbe certamente pervenuto ad una differente valutazione con specifico riferimento all’assenza di prova liberatoria ai sensi dell’art. 2054 c.c.;

con il primo motivo, sotto l’apparente violazione di norme di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura la congruità della motivazione sulla base del precedente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Le doglianze riguardano la ricostruzione fattuale e prospettano una tesi alternativa e più appagante, non ammissibile in sede di legittimità;

il profilo dell’inattendibilità del teste non è censurabile in cassazione, trattandosi di valutazione che è di esclusiva pertinenza del giudice di merito. La violazione dell’art. 116 c.p.c., è dedotta irritualmente, al di fuori dei criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016 e ribaditi da Cass. SS.UU. n. 16598/2016. Infatti, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, ed abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01);

la violazione dell’art. 116 c.p.c., infine, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime. (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193 – 01 e Sez. U, Sentenza n. 16598 del 2016). Profili, questi, non dedotti in ricorso;

quanto al secondo motivo la doglianza non si confronta con la sentenza impugnata, che ha operato una ragionevole ricostruzione in fatto dell’evento tale da implicare la responsabilità esclusiva dell’attore nella determinazione del sinistro e, conseguentemente, superare la presunzione di pari responsabilità dettata dalla norma invocata dai ricorrenti. Inoltre, la censura tende ad una (inammissibile) rivalutazione -in fatto- del materiale probatorio, sotto l’apparente invocazione diretta della violazione delle norme indicate;

le considerazioni oggetto della memoria non consentono di superare i rilievi che precedono;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza in ragione del tenore della decisione, dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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