Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32094 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 12/12/2018), n.32094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21038-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PELLINI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS

86, presso lo studio dell’avvocato CMS ADONNINO ASCOLI&CAVASOLA

SCAMONI, rappresentato e difeso dagli avvocati BEATRICE FIMIANI,

CARLO ROMANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 09 giugno 2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

La società Pellini srl, esercente attività di recupero di rifiuti per riciclaggio e fabbricazione di calcestruzzo, impugnava l’avviso di accertamento relativo ad imposte dirette ed iva 2003, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Napoli, con cui venivano accertati maggiori redditi per omessa contabilizzazione di ricavi, nonchè recuperati costi ritenuti indeducibili perchè derivanti da fatture emesse da ditte terze, per operazioni inesistenti.

La CTP annullava l’accertamento e la CTR della Campania, dopo avere disposto consulenza tecnica, respingeva l’appello dell’ufficio.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’ufficio sulla base di due motivi. Resiste la società con controricorso.

La società ha depositato memoria del 4 ottobre 2018 con cui eccepisce l’inammissibilità dei motivi di ricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo l’ufficio deduce omessa o comunque insufficiente motivazione, con eventuale violazione degli artt. 112 c.p.c., nonchè 61 e 191 c.p.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 ed, eventualmente, n. 4.

La sentenza della CTR, infatti, afferma di fondarsi sull’esame degli atti e della documentazione, senza specificare di quali si tratti e senza motivare in base a quale contenuto specifico degli stessi è giunta al rigetto dell’appello. Gli stessi, poi, non possono essere rappresentati dalla CTU, illegittima per avere chiesto una valutazione non tecnica, ma probatoria. Inoltre la sentenza afferma la insufficienza degli elementi forniti dall’ufficio per dimostrare il maggior reddito, senza specificare su quali argomenti si fonda tale conclusione.

Con il secondo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art 21, nonchè degli artt. 2697,2700,2730 e 2777 c.c. e ss, con omessa, o comunque insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5.

La CTR ha ritenuto, infatti, immotivatamente sforniti di valenza probatoria gli elementi addotti nell’accertamento, ed in particolare quanto riportato dalla Guardia di Finanza nel processo verbale, cui l’accertamento compie riferimento

In primo luogo, a fronte della eccezione di inammissibilità ed infondatezza dei motivi dedotta dal contribuente in controricorso ed in memoria, poichè essi tendono ad un riesame di merito della prova, va osservato che essi non coinvolgono, in realtà, tale tipo di valutazione, ma riguardano i principi di diritto a base della valutazione della prova, nonchè la motivazione della sentenza.

Ugualmente infondata appare l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’ufficio per difetto di autosufficienza, proposta dal contribuente in memoria.

Se, infatti, il requisito della autosufficienza del ricorso è, come è, preordinato ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi di censura (Sez. V, ord. n. 24340 del 2018), nel caso di specie i motivi si comprendono ad una semplice lettura del ricorso e contengono tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. L., ord. n. 31082 del 2017 (Rv. 646554).

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la comune tematica, sono fondati.

La sentenza impugnata, infatti, laddove ha affermato che l’ufficio avrebbe errato nel fare assurgere a valenza di prova i fatti desunti dalla Guardia di Finanza con semplici presunzioni, non ha fatto corretta applicazione dei principi sulla determinazione del valore probatorio dei fatti accertati dalla Guardia di Finanza nel processo verbale e richiamati nell’avviso di accertamento.

Questa Corte, infatti, ha avuto occasione di affermare ancora di recente, al riguardo, (Sez. V, n. 28060 del 2017, Rv. 646225), che:

In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi -e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi -esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore.

In altri termini, mentre dalla sentenza impugnata sembra emergere, per come essa è redatta, il principio secondo cui i fatti evidenziati nel processo verbale, e recepiti nell’accertamento, non sono idonei a fondare una prova tale da ritenere che l’ufficio abbia assolto il proprio onere – tanto che la sentenza stessa afferma in un altro passo che la pretesa dell’ufficio si fonda su “convinzioni personali dei verificatori”, mentre i fatti “vanno compiutamente dimostrati” quasi ad escludere che l’ufficio possa adempiere al proprio onere mediante presunzioni – il principio che emerge dalla sentenza sopra citata, nonchè dalla stessa legge, è l’opposto.

Nel caso di accertamento almeno analitico-induttivo, infatti, l’ufficio può dimostrare i fatti a base della pretesa, nella specie il maggior reddito, tramite vari mezzi di prova, ed anche tramite presunzioni semplici, purchè gravi precise e concordanti.

Nel caso di specie, a proposito dei costi recuperati, il processo verbale allegato all’accertamento contiene anche la verifica presso le ditte emittenti le fatture ed illustra i motivi per cui ritiene false. Lo stesso è stato consegnato alla parte, quindi laddove l’accertamento si richiama ad esso, si richiama ad un atto in possesso della parte.

La sentenza avrebbe dovuto esaminare il valore probatorio di tale attività alla luce dei suddetti principi. Invece la stessa appare avere negato intrinsecamente valore probatorio a tale attività, perchè non ha respinto l’appello sulla base di eventuali prove contrarie offerte dal contribuente per smentire le risultanze dell’accertamento e del processo verbale, ma – in sostanza – non attribuendo a priori alcun rilievo agli atti di verifica ed accertamento, in contrasto con i principi in tema di prova.

Questo non significa, naturalmente, neppure che quanto contenuto in questi ultimi debba essere considerato acriticamente fondato, ma la conclusione deve giungere al termine del corretto percorso di valutazione sull’assolvimento dell’onere probatorio che, come evidenziato, consiste nel fatto che quanto contenuto nel processo verbale può costituire elemento presuntivo, ed è il contribuente a dover fornire la prova contraria.

Il solo riferimento, compiuto nelle ultime righe della sentenza, al fatto che nelle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza presso terzi, ed in particolare presso i titolari delle ditte emittenti le fatture asseritamente false, non vi fosse la chiara affermazione di falsità dei documenti (dichiarazioni, tra l’altro, del tutto prevedibili, esponendo i soggetti, in caso contrario, a rischio di responsabilità penale), o la generica valutazione, all’inizio della parte motiva, secondo cui l'”obbligazione tributaria non risulta sufficientemente supportata da elementi tali da far ritenere che i militi prima e l’ufficio poi abbiano acquisito una prova certa” dei fatti, non costituisce una sufficiente motivazione e non consente di affermare che la CTR ha compiutamente illustrato le ragioni di debolezza della prova offerta dall’ufficio.

In questo senso la sentenza appare carente sia sotto il profilo dell’applicazione dei principi in tema di prova sia sotto quello della motivazione, e deve, pertanto, essere annullata, con rinvio del procedimento alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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