Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32092 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13894-2018 proposto da:

R.A., R.R., RU.RA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio

dell’avvocato TOMMASO BOCHICCHIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALFREDO MARTUCCI SCHISA;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ARZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAVALIER D’ARPINO 31, presso lo studio

dell’avvocato ENRICA FERRARI, rappresentato e difeso dall’avvocato

RENATO MAGALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 599/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 2 febbraio 2005, R.A., R. e Ra. evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, il Comune di Arzano deducendo di essere proprietari di un immobile e che il sistema fognario comunale che serviva tale stabile era del tutto inidoneo allo scopo per cui, sin dal 2002, si erano verificate notevoli infiltrazioni, sia di acque piovane, che di acque nere, che avevano cagionato cedimenti strutturali nella muratura e negli accessori, anche nei piani superiori. Sulla base di tali elementi chiedevano il risarcimento dei danni subiti;

si costituiva il Comune di Arzano che eccepiva la carenza di legittimazione attiva degli attori che non avevano provato di essere proprietario dell’immobile;

il Tribunale, con sentenza del 27 marzo 2013, riteneva fondata l’eccezione del convenuto, rigettando la domanda;

avverso tale decisione proponevano appello gli originari attori, contestando la fondatezza della questione preliminare, basata su dati contrastanti con le emergenze processuali. In particolare dal contenuto della consulenza di parte emergevano proprio gli elementi documentali che erano stati ritenuti mancanti, tanto da determinare il rigetto della domanda;

la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza dell’8 febbraio 2018 rigettava l’impugnazione condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite, rilevando che l’amministrazione comunale, costituendosi in appello, aveva eccepito che gli attori non avevano fornito la prova documentale della proprietà dell’immobile. Tale eccezione era fondata, in quanto nella consulenza di parte menzionata in appello non erano presenti i documenti indicati. In secondo luogo, non vi sarebbe alcun contrasto tra la decisione e le emergenze processuali, poichè la censura era oltremodo generica. Infine, poichè gli attori avevano agito quali proprietari non poteva essere sostenuta, in grado di appello, la questione relativa alla sufficienza della materiale disponibilità del bene, indipendentemente dal titolo di proprietà, trattandosi di domanda nuova contro tale decisione propongono ricorso per cassazione R.A., R. e Ra. sulla base di un motivo. Resiste con controricorso il Comune di Arzano.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce la violazione degli artt. 2697 e 2043 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ribadendo che per richiedere il risarcimento del danno sarebbe sufficiente la prova presuntiva del diritto di proprietà, desumibile dal potere di fatto sulla cosa. La Corte territoriale avrebbe violato il principio secondo cui l’apprezzamento del giudice circa la legittimazione della pretesa risarcitoria può maturare anche sulla base di elementi esclusivamente presuntivi, come la materiale disponibilità del bene;

il motivo si traduce in una censura ai criteri della prova per presunzione, senza richiamare l’art. 2729 c.c., e i presupposti della gravità, precisione e concordanza (Cass. Sezione Unite n. 1785 del 2018, in motivazione). Parte ricorrente assume che la prova della proprietà avrebbe potuto desumersi sulla base di presunzioni (senza specificare i predetti criteri), dal fatto della disponibilità del bene, senza allegare di avere dimostrato tale elemento e ciò in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, e senza confrontarsi con l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il riferimento alla “disponibilità del bene” è stato effettuato per la prima volta e tardivamente in appello. (Ndr testo originale non comprensibile).

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza in ragione del tenore della decisione, dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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