Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32091 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13754-2018 proposto da:

ELETTRIKRO IMPRESA INDIVIDUALE già ELETTRIKRO SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato MORRONE

CORRADO, rappresentata e difesa dall’avvocato MORRONE LUIGI;

– ricorrente –

contro

UNICAL AG SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 27,

presso lo studio dell’avvocato ANDREOTTI ROBERTA, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GENOVESI FILIPPO, FRIGNANI MARIA

CLAUDIA;

– controricorrente –

contro

S.M., S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 507/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

con atto di citazione del 19 novembre 2002, S.F. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Crotone, la società Elettrikro s.n.c. deducendo di avere acquistato dalla stessa 36 condizionatori, successivamente istallati e di avere preso atto delle disfunzioni segnalate dai clienti. Aggiungeva di avere richiesto l’assistenza di Elettrikro s.n.c. e che, non avendo avuto riscontro, era stato costretto a smontare le macchine e acquistarne altre. I climatizzatori smontati erano stati restituiti alla ditta venditrice, ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 1494 c.c. per i danni, costituiti dal prezzo pagato per i condizionatori e dal costo di montaggio e smontaggio delle macchine

si costituiva la società Elettrikro s.n.c. deducendo di avere acquistato i condizionatori da una terza società e di avere segnalato a quest’ultima i vizi denunciati dall’attore. Pertanto, chiedeva in caso di soccombenza di essere tenuta indenne da Unical AG S.p.A. che, previa autorizzazione, veniva chiamata in causa:

si costituiva quest’ultima eccependo la litispendenza, ai sensi art. 39 c.p.c., tra il giudizio in oggetto e quello di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale di Mantova, tra Elettrikro s.n.c. e la terza chiamata. Contestava, nel merito, la pretesa, negando l’esistenza di vizi;

con separato atto di citazione notificato il 13 giugno 2003, Elettrikro s.n.c. conveniva davanti al Tribunale di Crotone la società Unical AG per sentirla condannare a tenere indenne l’attrice da qualunque pretesa avanzata in relazione ai condizionatori in oggetto. La convenuta reiterava le medesime difese e, disposta la riunione dei due procedimenti, la causa veniva istruita con l’acquisizione della documentazione ritenuta opportuna dalle parti e l’esame di testimoni;

con sentenza del 28 maggio 2010 il Tribunale di Crotone condannava la società Elettrikro s.n.c. a risarcire S.F. la somma di Euro 27.113, dichiarando inammissibile la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di Unical;

avverso tale decisione proponeva appello Elettrikro s.n.c. con atto di citazione del 23 luglio 2010 contestando la sussistenza dei vizi denunziati e lamentando che, con la sentenza impugnata, l’appellante era stato condannato alla restituzione del prezzo dei condizionatori che l’attore non aveva dimostrato di aver pagato. Contestava la dichiarazione di inammissibilità della chiamata in garanzia sul presupposto del passaggio in giudicato del procedimento instaurato davanti al Tribunale di Mantova in quanto tale giudicato non avrebbe avuto effetti nei confronti del terzo estraneo al giudizio. Nell’ipotesi di sussistenza dei vizi, ribadiva la richiesta di essere garantita dalla ditta fornitrice Unica AG S.p.A:

si costituivano con atti separati S.F. e la società Unical AG e, in data 29 novembre 2011, gli eredi di S.F., S.M. e S.M.. L’appellante chiedeva la sospensione del giudizio sensi art. 295 c.p.c. sul presupposto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le stesse parti, la Corte di Cassazione aveva annullato la decisione e disposto il rinvio davanti alla Corte d’Appello di Brescia. Rigettata l’istanza di sospensione, in considerazione della diversità del petitum sostanziale, la società Unica produceva la visura dalla quale risultava che Elettrikro s.n.c. era stata cancellata dal Registro delle imprese di Crotone dall’8 giugno 2008, per cui chiedeva l’inammissibilità dell’appello. Si costituiva la ditta individuale Elettrikro, in persona di F.A., che deduceva di continuare l’attività cessata dalla società in nome collettivo;

con sentenza del 21 marzo 2017 la Corte d’Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’appello, con condanna della Elettrikro s.n.c., in persona dell’amministratore unico, F.A. e, per essa i soci in solido, al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’impresa individuale Elettrikro in persona di F.A., deducendo di continuare l’attività della cessata società in nome collettivo, cancellata per mancata ricostruzione della pluralità dei soci.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo si deduce la violazione degli artt. 2272 e 2308 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.. L’appello, proposto da F.A., ancorchè dichiaratosi legale rappresentante di una società che aveva cessato di operare, sarebbe rituale poichè la trasformazione non determina l’estinzione, ma la continuazione dell’impresa sotto altra forma, restando immutato l’originario centro di imputazione dei rapporti giuridici, soprattutto considerando che le società in nome collettivo hanno solo autonomia patrimoniale e non personalità giuridica, che invece, coinciderebbe con quella dei soci;

il motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c.,n. 6, riguardo alla presunta trasformazione della società, oggetto dell’atto notarile del 27 maggio 2008. Parte ricorrente omette, non solo di trascrivere e allegare l’atto notarile in questione, ma non fornisce alcun elemento riguardo al momento della produzione in giudizio di tale atto al fine di dimostrare, innanzitutto, la tempestività e ritualità della eventuale produzione e, in secondo luogo, di avere sottoposto la questione ai giudici di merito;

a prescindere da ciò, il motivo non attinge la motivazione della sentenza, che ha espresso una ratio decidendi che in alcun modo viene criticata, sicchè il motivo è ulteriormente inammissibile per mancata correlazione alla motivazione, una volta che si confronti il ricorso con la sentenza;

infatti, il giudice di appello ha specificamente affermato che l’appello avrebbe dovuto essere proposto direttamente dai soci “succeduti”. Al contrario, parte ricorrente non ha dedotto di essere socio, ma si è qualificato imprenditore interessato a “continuare” l’attività sociale;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA