Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32090 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13584-2018 proposto da:

L.R.M., O.O., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIOVANNI SEVERANO 35, presso lo studio dell’avvocato FERRI

ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall’avvocato GUERRA GUGLIELMO;

– ricorrenti –

contro

COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR SPA, M.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 195/2018 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata

il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

con atto di citazione del 20 settembre 2011, L.R.M. evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Rimini, M.L. e la Dialogo Assicurazioni per sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione dell’incidente stradale del 23 marzo 2011 deducendo che, mentre procedeva a bordo della propria autovettura, Ford Fiesta, assicurata con Dialogo era stato urtato dalla Renault Clio condotta dalla M., che si immetteva contromano in una rotatoria. Si costituiva in giudizio l’assicuratore contestando che, da un leggero urto tra gli specchietti retrovisori, come quello che aveva coinvolto le due vetture, fossero scaturiti i danni, materiali e fisici, invocati dall’attore. La causa veniva riunita a quella instaurata da O.O., trasportata sull’auto di L.R., per il risarcimento dei danni alla persona subiti dal medesimo incidente e nella quale la attrice aveva evocato in giudizio il vettore e la compagnia assicuratrice della Ford Fiesta di costui, Dialogo Assicurazioni;

il Giudice di pace, con sentenza n. 104 del 2016, rigettava le domande osservando che, in occasione della consulenza tecnica medico-legale, L.R. aveva dedotto una differente dinamica del sinistro dichiarando che, a seguito dell’urto con la Renault Clio della M., la Ford Fiesta era andata a sbattere con la ruota destra sul marciapiede. Inoltre, risultava che, a distanza di anni, la fattura relativa alle riparazioni eseguite sull’autovettura Ford Fiesta era stata corretta, indicando come ruota danneggiata quella destra, in luogo di quella sinistra, menzionata in origine. Infine, in conseguenza di un semplice urto tra specchietti retrovisori escludeva la risarcibilità di danni fisici;

avverso tale decisione proponevano separati atti di appello L.R. e O., deducendo una nuova dinamica in quanto “per tentare di evitare un pericoloso urto frontale, L.R. aveva frenato e sterzato violentemente verso destra, urtando anche il marciapiede, ma le due auto si erano scontrate egualmente” e lamentando l’omesso esame da parte del primo giudice delle reali modalità di accadimento del sinistro. Infine, l’allegazione dell’urto della ruota destra dell’autovettura non sarebbe tardiva, in quanto desumibile già dal rapporto della Polizia Municipale di Rimini e dalla localizzazione dei danni indicati nella fattura della carrozzeria;

il Tribunale di Rimini con sentenza del 21 febbraio 2018 accoglieva parzialmente l’appello limitatamente al motivo afferente la legittimazione passiva di M.L., rigettando quello proposto dagli appellanti sui restanti profili;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione L.R.M. e O.O. affidandosi a quattro motivi, illustrati con memoria. Le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.

Considerato che:

con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere il Tribunale di Rimini disatteso la fede privilegiata di cui godeva il verbale della Polizia Municipale. Il rapporto farebbe prova fino a querela di falso. Tale documento riportava tra le “avarie riportate” che il sinistro aveva “interessato il fianco sinistro” e la descrizione dei danni si riferiva soltanto al “distacco rottura blocco specchio retrovisore”. In secondo luogo, il distacco di uno specchietto ben potrebbe essere interpretato come avulsione violenta e cioè “asportazione da strappo di un pezzo della vettura” e non come semplice urto tra specchietti (“vi fu nulla più che un urto di specchietti retrovisori”). In terzo luogo la motivazione ometterebbe di riferire che gli agenti avevano visto L.R.M. e O.O. e ne avrebbero percepito la condizione di infortunati, tanto da contestare alla M., che dopo il sinistro si era data alla fuga, la violazione l’art. 189 c.p., comma 6, che si riferisce all’ipotesi di incidente con danno alle persone;

con il secondo motivo si deduce la violazione delle medesime disposizioni per avere il Tribunale di Rimini disatteso la fede privilegiata di cui godeva il certificato del Pronto Soccorso del (OMISSIS) che riportava la diagnosi “distorsione del rachide cervicale” e la prognosi di sei giorni suggerendo, per la posizione della Onta, tra le prestazioni da espletare la “visita, e rx del rachide cervicale, applicazione di supporto per il collo” e la diagnosi di traumi del rachide cervicale. Tale documentazione non sarebbe stata presa in esame dai giudici di merito. Il Tribunale avrebbe violato il principio secondo cui la diagnosi riportata nel referto avrebbe natura di fede privilegiata;

il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente perchè strettamente connessi, sono inammissibili perchè non colgono la ratio decidendi; inoltre, il secondo motivo è, dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, riguardo alle certificazioni mediche;

con specifico riferimento al primo motivo, le deduzioni di parte ricorrente non colgono il nucleo centrale della motivazione, cioè che non vi sarebbe stato un impatto con un ostacolo (rappresentato dal marciapiede o da altro veicolo) e che la avulsione violenta degli specchietti costituisce una circostanza irrilevante, non incidendo e non modificando gli effetti del sinistro sui soggetti posti all’interno dell’abitacolo. La seconda considerazione oggetto del primo motivo (gli agenti intervenuti avrebbero “visto” che gli odierni ricorrenti erano infortunati o feriti), è dedotta in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6, sia perchè non è allegata o trascritta la parte del documento in questione ma, soprattutto, perchè si tratta di una questione nuova, di cui i giudici di primo e di secondo grado si disinteressano e parte ricorrente avrebbe dovuto indicare la sede e il momento processuale nel quale la tematica è stata sottoposta all’attenzione dei giudicanti;

quanto al secondo motivo, oltre alla mancata allegazione della fase processuale nella quale tale documentazione sarebbe stata sottoposta all’attenzione dei giudici di merito, è infondata la tesi della fede privilegiata poichè la stessa non può riferirsi alla causa della patologia (secondo la tesi dei ricorrenti, impatto da sinistro stradale). Comunque, la distorsione del rachide cervicale è notoriamente una sintomatologia meramente soggettiva, che il paziente riferisce al medico e che non è stata acclarata con esami clinici;

con la memoria ex art. 380-bis c.p.c. parte ricorrente allega, ai sensi dell’art. 369 la documentazione sanitaria richiamata (certificato del pronto soccorso e prognosi), ma si limita a precisare che si tratta di documenti “già agli atti del giudizio di primo grado”, senza individuare la fase processuale nella quale sono stati tempestivamente depositati nel rispetto delle decadenze previste dagli artt. 183 e 184 c.p.c. In ogni caso, il profilo decisivo, sia per il verbale della polizia municipale, che per la predetta documentazione medica, è costituito dalla presunta fede privilegiata di tali atti, erroneamente intesa dai ricorrenti;

infatti, le censure non concernono affermazioni coperte dall’efficacia dei documenti a fede privilegiata, ma prospettano apprezzamenti basati sul loro contenuto. Si tratta, dunque, di motivi che sollecitano una (inammissibile) ricostruzione della quaestio facti;

con il terzo motivo si deduce la violazione l’art. 96 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale di Rimini applicato la sanzione in mancanza delle condizioni di legge sulla base dell’evidente malafede sottesa all’impugnazione della sentenza di primo grado. Sotto tale profilo, però, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che un capo di appello era stato accolto, riguardo alla posizione di M.L.. Infine, la sanzione è riferita al fatto che L.R. avrebbe fatto correggere dal proprio carrozziere una indicazione errata presente sulla fattura di riparazione. Tale convinzione del Tribunale si fonderebbe su una errata valutazione. Infatti, il ricorrente “per far effettuare la correzione, ritirò la fattura al fascicolo, per poi depositarla nuovamente dopo la correzione”. Ciò non costituirebbe colpa grave o mala fede o abuso del processo e, comunque, il Tribunale non avrebbe chiarito in cosa consisterebbe l’abuso del processo. In ogni caso, la norma non sarebbe applicabile nei confronti della parte solo parzialmente soccombente;

il terzo motivo è fondato perchè la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza totale;

l’art. 96 c.p.c. sia per l’ipotesi prevista dal comma 1, che dal comma 3, prevede tra i presupposti di operatività il riferimento alla soccombenza della parte. La disposizione richiede che vi sia stata condanna del soccombente all’intergale pagamento delle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e che non ricorrano ragioni per disporre la compensazione anche parziale delle spese. Ma, oltre a ciò, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1722/82; Cass. n. 3035, del 2/3/01; Cass. n. 21590 del 12/10/06; Cass. n. 19583 del 27/8/13; Cass. n. 7409 del 14/4/16), con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 96 c.p.c., comma 1, ha reiteratamente affermato che la disposizione presuppone la soccombenza totale;

tale principio non trova deroga nel caso di specie, in cui il giudice di appello ha applicato l’art. 96 c.p.c., comma 3, che, come precisato, contiene il riferimento alla parte soccombente;

deve essere pertanto affermato il principio secondo cui, l’ipotesi di condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite. Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite;

la correttezza di tale principio appare evidente nel caso in esame in cui la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, è stata disposta dal giudice di appello sul presupposto della manifesta infondatezza del gravame (nel quale la condotta relativa al falso e alla correzione della fattura non rileva – nella motivazione del Tribunale – quale frode processuale, ma quale presupposto per la tardività della nuova produzione documentale);

con il quarto motivo si deduce la violazione l’art. 273 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale omesso di rispettare l’autonomia delle cause riunite. Il giudice di appello avrebbe disposto la condanna per lite temeraria riferendosi esclusivamente alla posizione ed al comportamento di L.R., senza tenere conto dell’autonomia delle cause riunite e della diversa posizione di O.O.;

il quarto motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo precedente;

ne consegue che primo e secondo motivo devono essere dichiarati inammissibili, mentre il terzo motivo deve essere accolto, con assorbimento del quarto;

poichè a seguito della pronuncia di accoglimento non si rendono necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito, cassando la condanna disposta dal giudice di appello ai sensi dell’art. 96 c.p.c (oggetto del capo n. 4 della decisione) e confermando le altre statuizioni, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite;

le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibili il primo e secondo motivo; accoglie il terzo motivo e dichiara assorbito il quarto;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, cassa la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, disposta nei confronti dell’appellante, conferma le altre statuizioni della sentenza di appello e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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