Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3209 del 18/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3209 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 20154-2011 proposto da:
DANI LORENZO C.F. DNALNZ47E26A737A, elettivamente
domiciliato in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso Io
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FILIPPO VALCANOVER, ALVISE BRAGADIN, giusta delega in
2015

atti;
– ricorrente –

4875

contro

ULSS 22 DI BUSSOLENGO;
– intimata –

Data pubblicazione: 18/02/2016

avverso la sentenza n. 676/2009 della CORTE D’APPELLO
,

di VENEZIA, depositata il 28/07/2010 R.G.N. 239/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;

Filippo VALCANOVER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

(y90\

udito l’Avvocato Gaetano GIANNI’ per delega orale

RG n. 20154/2011

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Verona Lorenzo Dani esponeva che aveva svolto funzioni di
direttore dei servizi sociali presso la USL n 22 di Bussolengo dall’1/2/1995 al 31/1/2005 ; che i
criteri per la determinazione della retribuzione dovevano essere quelli stabiliti dal DPCM n
502/1995 e che , tuttavia, aveva constatato il mancato rispetto della previsione normativa
avendo maturato , in relazione al periodo 1/2/1995- 31/12/1999 , il diritto ad ottenere €

La USSL di Bussolengo si costituiva eccependo la prescrizione quinquennale e nel merito
riferiva che il ricorrente aveva sempre percepito un compenso non inferiore a quanto stabilito
dal dlgs n 502/1992 e dal DPCM del 19/7/1995 n 502 con esclusione di quanto erogato ai
dirigenti a titolo di incentivi di produttività e indennità di posizione .
La Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona di rigetto della
domanda di Lorenzo Dani .
La Corte, ritenuta la fondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale , nel merito ,
richiamata la disposizione di cui all’ari 2 comma 5 DPCM 502/1995, ha confermato la sentenza
del Tribunale secondo cui il compenso del ricorrente avrebbe dovuto tenere conto
esclusivamente dello stipendio iniziale lordo , dell’indennità integrativa speciale , della
tredicesima e dell’indennità di direzione dei dirigenti apicali del SSN e non delle voci non
comprese nella previsione del citato DPCM e che , pertanto, quanto concretamente percepito
aveva rispettato il trattamento minimale assicurato dall’ad 2 citato .
Avverso la sentenza ricorre il Dani con 6 motivi . La USI. è rimasta intimata .
Motivi della decisione
Il ricorrente denuncia :violazione dell’art 2, comma 5, DPCM 502/1995 nella parte in cui la
Corte d’appello afferma la natura tassativa delle voci che compongono il trattamento
economico spettante al direttore sanitario e dei servizi sociali da intendersi come compenso
minimo ; vizio di motivazione nella parte in cui afferma quali fossero le voci da prendere in
considerazione e nella parte in cui la Corte afferma la tardività della produzione documentale ;
violazione degli art 416 e 437 cpc per non avere la Corte esaminato gli allegati c) e d) e la
CTU svolta in altro giudizio pur non trattandosi di documenti ulteriori né essendo nuovi ;
violazione degli artt 416 e 437 cpc laddove ritiene tardivo e non provato il deposito in giudizio
all’udienza di discussione della CTU svolta in altra causa ;violazione dell’ad 210 cpc e difetto
di motivazione laddove la Corte disattende l’ordine di esibizione senza motivazione impedendo
di assumere la prova documentale decisiva .
I motivi sono infondati .
Preliminarmente va rilevato che le censure sono trattate dal ricorrente unitariamente ; vi è
commistione di censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizio di motivazione che, pur
non essendo in generale preclusa, comporta che sia ben individuato su quale fatto
controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione

267.842,24.

RG n. 20154/2011
giuridica del fatto (Cass., S.U., n. 7770 del 2009); manca un’idonea individuazione delle parti
della sentenza in ordine alle quali si appuntano le singole critiche le quali non risultano
esposte in modo specifico poiché il ricorrente denuncia la commissione, da parte del giudice
d’appello, di numerosi errori nella individuazione del compenso dovuto al direttore di servizi
senza però addurre elementi idonei a concretizzare il contenuto ed il fondamento normativo
delle censure, l’allegazione dei quali era assolutamente necessaria giacché la sentenza
impugnata ha fatto esplicita applicazione, nel computo dei fattori utili per la determinazione

Deve , comunque, rilevarsi, a prescindere dai suddetti profili di inammissibilità del ricorso ,
che le censure non sono idonee ad invalidare la decisione impugnata che risulta
congruamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di
diritto, circa l’affermata esclusione del diritto del ricorrente a percepire somme ulteriori oltre
a quelle già corrisposte dalla USL a titolo di compenso per l’attività svolta come direttore dei
servizi sociali vale dire “in misura non inferiore a quello previsto per le posizioni apicali della
dirigenza medica”.
La Corte territoriale ha rilevato , infatti, che i criteri per la determinazione del compenso erano
quelli stabiliti dall’ad 2 , comma 5, del DPCM n 502/1995 , richiamato anche nel contratto
individuale , in base ai quale ” il trattamento complessivo non può risultare inferiore alla
somma dello stipendio iniziale lordo, dell’indennità integrativa speciale, della tredicesima
mensilità e dell’indennità di dirigenza dei dirigenti apicali del S.S.N.”.
Applicando tali principi la Corte ha, poi, affermato , aderendo alle conclusioni assunte dal
Tribunale – il quale aveva evidenziato che il ricorrente oltre alle voci retributive previste nella
clausola di cui all’ad 2 citato aveva considerato anche l’indennità dipartimentale e gli incentivi
di produttività – che il compenso percepito dal ricorrente non era inferiore a quanto stabilito
dai dlgs n 502/1992 e dal DPCM n 502/1995 e che cioè il Dani aveva percepito un
trattamento non inferiore a quello previsto per la dirigenza medica apicale calcolato questo
sulla base delle voci espressamente indicate nel DPCM citato .
La Corte territoriale ha escluso che il ricorrente avesse diritto a percepire somme ulteriori e che
cioè si dovessero comprendere nel calcolo della misura del compenso dovuto altre indennità
percepite dai dirigenti ( indennità dipartimentale, incentivi di produttività, indennità di
posizione ) non espressamente contemplate dalla norma .
Dalla semplice lettura del testo dell’art. 2 sopra riportato deriva l’assoluta correttezza delle
affermazioni della Corte . I giudici di merito hanno ritenuto corretto quanto percepito proprio
alla stregua della normativa del decreto citato, raffrontato con le voci del trattamento base del
dirigente sanitario apicale, come indicate nel decreto richiamato nel contratto individuale.
Sulla base di tale raffronto hanno infatti escluso che il trattamento del Dani sia stato inferiore
a quello del dirigente medico apicale della struttura in base alle voci elencate nel suddetto
decreto . Né il ricorrente risulta mai aver affermato che potesse desumersi una diversa
volontà contrattuale delle parti di riconoscere al ricorrente il diritto ad un trattamento superiore

2

del compenso , degli elementi desumibili dall’ad 2, comma 5, del DPCM citato.

RG n. 20154/2011
, poichél da quanto si desume dalla stessa sentenza impugnata , le disposizioni contrattuali
avevano ad oggetto esclusivamente la clausola di salvaguardia contenuta nella norma citata e
cioè miravano a garantire il trattamento minimo inderogabile.
Il ricorrente ripropone la questione che il raffronto andava fatto in concreto ma non espone gli
elementi probatori da esso offerti in base ai quali il trattamento minimo inderogabile previsto
dall’ad 2 citato fosse stato in concreto violato .
Le censure alla sentenza impugnata secondo cui non potevano essere ricomprese indennità
diverse da quelle elencate nella norma sono limitate ad una generica affermazione di non
tassatività del principio contenuto nell’art 2 privo di qualsiasi ragionevole conforto nella norma
o nel contratto intercorso tra le parti . Del pari risulta del tutto generica l’affermazione che
detta norma debba essere interpretata nel senso che tutte le volte in cui il trattamento
economico del dirigente di secondo livello venga migliorato tale miglioramento debba essere
esteso anche al ricorrente . La tesi , infatti, risulta enunciata senza alcun concreto riferimento
alla fattispecie in esame nella quale, invece, la Corte aveva accolto le conclusioni del Tribunale
secondo cui ( v esposizione in fatto contenuta nel ricorso ) ” il confronto effettuato dal
ricorrente non è corretto : come risulta dall’indicazione analitica delle voci retributive a tal fine
considerate ( v pag 18 del ricorso e i citati conteggi doc 17 e 18)il ricorrente oltre alle voci
retributive previste nella clausola , considera anche due elementi retributivi ( l’indennità
dipartimentale e gli incentivi di produttività) che non sono previsti dall’ad 2 , comma 5 DPCM
502/1995″
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Nulla per spese essendo la
USL rimasta intimata .
PQM
Rigetta il ricorso nulla per spese.
Roma 15/12/2015

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