Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3209 del 04/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2019, (ud. 06/11/2018, dep. 04/02/2019), n.3209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17866-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

C.D.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2566/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 15 novembre 2016 – 17 gennaio 2017 numero 2566 la Corte d’Appello di Lecce riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, dichiarava il diritto di C.D.A. alla riliquidazione della pensione in godimento con l’inclusione degli emolumenti extramensili nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa per cassa integrazione guadagni e mobilità; condannava l’Inps al pagamento delle differenze pensionistiche maturate dall’ 1 marzo 2000, oltre interessi legali:

che, per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale osservava che in linea generale nei periodi di contribuzione figurativa dovevano essere inclusi nella retribuzione pensionabile gli emolumenti extramensili (quali ratei di mensilità aggiuntive ed indennità sostitutiva di ferie non godute).

Essi rientravano nell’ampia nozione di retribuzione imponibile prevista ai fini contributivi della L. n. 153 del 1969, art. 12,(poi modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e, pertanto, concorrevano ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente, cui faceva riferimento della L. n. 155 del 1981, art. 8.

Nella memoria di costituzione in appello l’INPS assumeva di avere incluso gli emolumenti extra-mensili in questione nella base di calcolo della retribuzione pensionabile.

L’ente non aveva fornito, tuttavia, la prova di avere effettivamente operato tale inclusione, pur essendone onerato in quanto debitore della prestazione richiesta.

La mancata inclusione era avvalorata dalla Delib. del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 5 dicembre 1986, n. 200, recepita dalla circolare INPS nr. 137/1987 e richiamata al punto 6 della circolare INPS del 24 gennaio 2013, n. 11, che espressamente escludeva le retribuzioni non-mensili dalla retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in un unico motivo, cui la parte intimata non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata all’INPS – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che l’INPS ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO

che con l’unico motivo l’INPS ha dedotto – sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 4, della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, della L. n. 164 del 1975, art. 2, e dell’art. 2697 c.c..

Con il motivo si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non raggiunta la prova, il cui onere cadeva a carico dell’ente previdenziale, del corretto calcolo della pensione.

L’istituto ha esposto che nella memoria difensiva era stata allegata la avvenuta inclusione delle mensilità aggiuntive nella base di calcolo della contribuzione figurativa per i periodi di CIG e di mobilità ed ha assunto che le sue circolari non erano state prese in considerazione dal giudice dell’appello nel loro testo integrale.

In particolare, la circolare n. 137/1987, richiamata dalla sentenza gravata, nelle premesse escludeva dal suo ambito applicativo i periodi di cassa integrazione – ed a fortiori di mobilità (per i quali ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7,comma 9, valeva la medesima regolamentazione) – stante la specialità della loro disciplina.

La presunzione su cui la Corte di merito fondava la decisione era dunque erronea, dovendo anzi presumersi che l’Inps includesse gli emolumenti extra-mensili nel calcolo della contribuzione figurativa accreditata nei periodi di cassa integrazione e di mobilità.

La successiva circolare del 24 gennaio 2013, n. 11, parimenti non faceva riferimento alcuno ai periodi di cassa integrazione e nella premessa richiamava la L. n. 155 del 1981, art. 8, soltanto i commi 1, 2 e 3, e non il 4, relativo alla integrazione salariale.

Nel giudizio di merito non vi era stata, dunque, prova alcuna dell’inesatto computo della pensione; erroneamente la Corte di merito aveva posto a carico dell’INPS l’onere di offrire la prova contraria alle pretese del pensionato, che invece non aveva fornito prova alcuna delle proprie allegazioni;

che ritiene il collegio si debba dichiarare la inammissibilità del ricorso;

che, invero, la sentenza impugnata dopo avere affermato essere a carico dell’INPS l’onere di provare l’esatto adempimento della propria obbligazione di accredito figurativo dei contributi per cassa integrazione e mobilità ed evidenziato che tale prova non era stata offerta, ha comunque positivamente accertato l’inadempimento denunziato dall’assicurato, ritenendo non essere stati inclusi gli emolumenti extramensili nella retribuzione pensionabile.

Tale giudizio è stato fondato in via presuntiva sulle delibere e circolari dell’INPS.

Con il motivo l’INPS assume la erronea lettura della circolare n. 137/1987 esaminata dal giudice dell’appello, deducendo che essa si riferiva alla contribuzione accreditabile per eventi diversi dalla CIG e dalla mobilità- come si leggeva al punto 1).

La censura difetta di decisività.

Correttamente la sentenza impugnata ha attribuito all’INPS l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo di accredito della contribuzione figurativa, trattandosi del fatto estintivo della obbligazione a suo carico ex lege; l’INPS, pertanto, avrebbe dovuto specificare in questa sede gli atti processuali dai quali risultava la effettiva inclusione degli emolumenti extramensili nella retribuzione pensionabile su cui veniva calcolata la contribuzione figurativa nel periodo di causa.

Sul punto l’ente ricorrente si è invece limitato:

– ad allegare il difetto di prova della mancata inclusione di tali emolumenti, così invertendo l’onere della prova e ponendolo a carico del soggetto-creditore;

ovvero ad invocare una presunzione di inclusione di detti emolumenti, in tal guisa sollecitando inammissibilmente questa Corte di legittimità a compiere una noni consentita valutazione presuntiva di segno opposto a quella compiuta dal giudice del merito.

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso deve essere definito con ordinanza di inammissibilità in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019

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