Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32089 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21639-2018 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MODICA SALVATORE;

– ricorrente –

contro

CASA DELLA COMPAGNIA DI GESU’ DETTA COLLEGIO GONZAGA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato

SIVIGLIA GIUSEPPE PIERO, rappresentata e difesa dall’avvocato

SAMMARTINO SALVATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

CASTORINA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 206/1/2018, depositata il 16.1.2018 non notificata, la CTR della Sicilia accoglieva l’appello proposto da Casa della Compagnia di Gesù nei confronti del Comune di Palermo avverso la sentenza della CTP di Palermo che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento ICI relativo al 2010 sul presupposto del diritto all’esenzione ICI.

Il Comune di Palermo ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a due motivi.

La intimata resiste con controricorso, illustrato con memoria. 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame d un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2 Con il secondo motivo i ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), come modificato dal D.L. 30 settembre 2015, n. 203, art. 7, comma 2-bis, a sua volta sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, comma 1 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, lett. c), nonchè dell’art. 4 del regolamento comunale ICI e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In entrambi i motivi il ricorrente si duole del fatto che la CTR aveva omesso di considerare che i locali sono utilizzati dall’istituto Gonzaga, centro educativo ignaziano, soggetto giuridico diverso dal contribuente proprietario.

Le censure sono suscettibili di trattazione unitaria; esse sono fondate.

L’orientamento di questa Corte è saldamente ancorato al concetto di utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore come condizione necessaria perchè a quest’ultimo spetti il diritto all’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, nel caso di esercizio delle attività considerate normativamente “esentabili”. E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui, “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purchè destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito (Cass. n. 21756/2010). L’esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse” (cfr Cass. 18838/2006, 8496/2010, 2821/2012, più recentemente, Cass. n. 10483/2016).

In particolare, secondo Cass. n. 4502/2012 “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia) (da ultimo Cass. 12592/2019).

Nella specie la CTR ha omesso di esaminare se il soggetto giuridico che utilizza i locali sia diverso dal contribuente proprietario, circostanza contestata e non esaminata dalla CTR. A tanto provvederà il giudice di rinvio che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA