Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32087 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20069-2018 proposto da:

SAN MARCO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CECI 21, presso lo

studio dell’avvocato BORIONI PAOLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DEDEM AUTOMATICA SRL, in persona del legale rappresentate pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAVINIO 15, presso

lo studio dell’avvocato BIZZARRI GIOVANNI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 5615/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/12/2017;lI

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 5615/7/2017, depositata il 22.12.2017 non notificata, la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto da San Marco s.p.a. concessionaria per il Comune di Lecco nei confronti della società Dedem Automatica s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecco che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per imposta pubblicitaria dell’anno 2015 relativa ad impianti – cabine fototessera – presenti sul territorio del Comune, sul presupposto che i mezzi pubblicitari oggetto di accertamento (scritte pubblicitarie poste su cabina automatizzata per fototessere) fossero riconducibili alla nozione di insegna di esercizio di cui al D.L. n. 13 del 2002, art. 2-bis e D.P.R. n. 495 del 1992, art. 47;

Avverso la sentenza della CTR San Marco s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Dedem s.p.a. (già Dedem Automatica s.r.l.) si è costituita con controricorso, illustrato con memoria.

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17, comma 1-bis, del nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5” lamentando che la CTR aveva errato nel ritenere che i mezzi pubblicitari oggetto di accertamento fossero riconducibili alla nozione di insegna di esercizio di cui al D.L. n. 13 del 2002, art. 2-bis e D.P.R. n. 495 del 1992, art. 47;

1.2. La censura è fondata, in conformità a principi già espressi dalla Corte (cfr. Cass. nn. 29086/2018, 13023/2015, 27497/2014), a cui il Collegio ritiene di dare continuità:

1.3. invero, in base all’art. 17, comma 1-bis “l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente”;

1.4. nel caso di specie, deve essere esclusa l’applicabilità della norma in esame in quanto la cabina fotografica automatica (assimilabile a distributore automatico di cibi e bevande), sulla quale erano posti i pannelli pubblicitari, non può essere identificata come sede dell’Impresa, essendo la ricorrente una Società di capitali, e pertanto per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’Ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti;

1.5 evidenziato, inoltre, che il concetto civilistico di sede, nel caso in esame, deve essere coordinato con la norma fiscale della cui applicazione si controverte in questa sede, in quanto il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1-bis, prevede, per quanto qui rileva, che “l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati”, ed escluso – ciò risultando d’intuitiva evidenza che il distributore automatico di cibi o bevande o altri servizi (come le cabine fotografiche automatiche di cui si discute) possa ricondursi al concetto tanto di sede legale quanto di quella effettiva di esercizio dell’attività sociale come sopra richiamati, e ritenuto che neppure possa ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sede della società, in ragione dell’ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale, è decisivo, allora, nell’escludere che al punto automatico di esercizio possa attribuirsi la qualificazione di sede, il rilievo che tale concetto viene a costituire nella fattispecie in esame il presupposto per l’applicazione di norma, quale il D.Lgs. n. 507 del 1993, menzionato art. 17, comma 1-bis, che prevede un’esenzione fiscale, come tale da ritenersi di stretta interpretazione (cfr., ex multis, Cass. n. 2915/2013; Cass. 7783/2019);

2. l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento della seconda censura, con cui si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 503 del 1997, art. 7, per avere la CTR escluso il pagamento del tributo, previsto appunto dalla suddetta norma;

3. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso, nei limiti dianzi illustrati, e la cassazione della sentenza impugnata;

4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

5. poichè l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 510,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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