Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32086 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 13/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9464/2012 R.G. proposto da:

P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Carmela De

Franciscis, elettivamente domiciliata in Caserta alla via Roma –

Parco Europa;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata, al solo fine dell’eventuale partecipazione

all’udienza, dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 328/32/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania del 23 settembre 2011, depositata il 4

novembre 2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2018

dal Consigliere Andreina Giudicepietro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale dott. Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso;

udito l’avv. Carmela De Franciscis per il ricorrente e l’avvocato

dello Stato Rocchitta Gian Mario per l’Agenzia delle Entrate.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.A. ricorre con due motivi avverso l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 328/32/11 della Commissione Tributaria Regionale della Campania del 23 settembre 2011, depositata il 4 novembre 2011 e non notificata, che, in controversia concernente l’impugnativa degli avvisi di accertamento per maggiori IVA, IRPEF ed IRAP, oltre addizionali comunali e regionali, per l’anno di imposta 2005, ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.T.P. di Caserta, che, a sua volta, aveva accolto il ricorso introduttivo della contribuente.

2. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Campania, per quanto di interesse, ha ritenuto che fosse utilizzabile, ai fini dell’accertamento di operazioni non contabilizzate, la documentazione extracontabile rinvenuta in sede di accertamento, anche in assenza di irregolarità contabili.

Secondo la C.T.R., il rinvenimento della documentazione extracontabile, insieme all’omessa redazione del dettaglio delle rimanenze, costituiva un indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di operazioni non riportate nella contabilità ufficiale, che legittimava l’accertamento dell’amministrazione.

3. Avverso la sentenza del giudice di appello, la ricorrente denuncia il difetto di motivazione (primo motivo) sul punto decisivo e controverso, relativo all’idoneità probatoria del brogliaccio posto a fondamento dell’accertamento induttivo, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dell’art. 2729 c.c. (secondo motivo), perchè l’accertamento induttivo non sarebbe stato suffragato da indizi gravi, precisi e concordanti, necessari a giustificarlo in presenza di contabilità regolare.

4. A seguito del ricorso della contribuente, l’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia il difetto di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul punto decisivo e controverso, relativo all’idoneità probatoria del brogliaccio posto a fondamento dell’accertamento induttivo.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè l’accertamento induttivo non sarebbe stato suffragato da indizi gravi, precisi e concordanti, necessari a giustificarlo in presenza di contabilità regolare.

1.2. I motivi sono connessi e vanno esaminati congiuntamente; il primo è fondato con conseguente assorbimento del secondo.

1.3. Invero, la ricorrente ha specificamente contestato la riferibilità della documentazione extracontabile (consistente in un quaderno composto da 15 pagine, ove erano stati annotati gli acquisti di materia prima e prodotti finiti destinati alla vendita, non riportati nella contabilità ufficiale) all’anno di imposta 2005.

Secondo la ricorrente la documentazione rinvenuta dai verificatori era tutta riferibile ad operazioni compiute nell’anno 2003, come aveva riscontrato anche la C.T.P. di Caserta nella sentenza oggetto di appello dell’Ufficio.

La C.T.R. sul punto si limita ad affermare in via generale ed astratta l’idoneità probatoria della documentazione extracontabile, che secondo i giudici di appello sarebbe “riferita anche all’annualità in contestazione” (2005), senza chiarire di quale documentazione si tratti e se la stessa riguardi effettivamente operazioni non contabilizzate riferibili all’anno 2005.

Tale insufficienza motivazionale non viene colmata dal generico riferimento alla metodologia utilizzata dai verbalizzanti ed all’omessa redazione del dettaglio delle rimanenze, poichè la C.T.R. non chiarisce in che maniera e misura tali elementi abbiano influito sull’accertamento fiscale.

Appare, quindi, necessario cassare la sentenza impugnata e rinviare alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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