Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32085 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23634-2018 proposto da:

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANISPERNA 95, presso lo

studio dell’avvocato GUIDOTTI STEFANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CICERCHIA RENATO;

– ricorrente –

contro

C.M. C.M. INDUSTRIA TRAVERTINO ROMANO SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato

TARDELLA GIANMARCO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARRAZZO LUISA;

– controricorrente –

contro

TRE ESSE ITALIA SRL;

– intimata –

ricorso successivo

TRE ESSE ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA 95,

presso lo studio dell’avvocato GUIDOTTI STEFANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CICERCHIA RENATO;

– ricorrente successivo –

contro

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, C.M. C.M. INDUSTRIA TRAVERTINO

ROMANO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 329/ 2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR del Lazio con sentenza n. 329/3/2018, depositata il 23.1.2018 non notificata, accoglieva l’appello di CM C.M. – Industria Travertino Romano s.p.a. nei confronti del Comune di Guidonia Montecelio, avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Roma che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento ICI per l’anno di imposta 2009, sul presupposto che l’area adibita ad attività estrattiva non fosse da considerare edificabile.

Tre Esse Italia s.r.l., concessionaria del servizio di riscossione Ici del Comune di Guidonia Montecelio, che era intervenuta vittoriosamente nel giudizio di primo grado, tanto che in suo favore era stata emessa pronuncia di condanna alle spese della controparte, non veniva citata in giudizio.

Avverso la sentenza della CTR Tre Esse Italia s.r.l. e il Comune di Guidonia Montecelio hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di identico contenuto.

CM C.M. – Industria Travertino Romano s.p.a. resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo il Comune di Guidonia Montecelio e Tre Esse Italia s.r.l. deducono nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 102, 105, 331 14,49 e 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la CTR omesso di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Tre Esse Italia nonostante la stessa fosse stata parte vittoriosa del giudizio di primo grado, nel quale aveva svolto intervento ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e art. 105 c.p.c., e a favore della quale erano state liquidate le spese di causa.

La censura è fondata.

Tre Esse Italia s.r.l., era intervenuta, quale concessionaria del servizio di riscossione Ici del Comune di Guidonia Montecelio, nel giudizio di primo grado, tanto che in suo favore era stata emessa pronuncia di condanna alle spese a carico della contribuente.

La CTP di Roma aveva respinto il ricorso della contribuente, con sentenza successivamente appellata dalla CM C.M. – Industria Travertino Romano s.p.a., con l’atto di gravame notificato unicamente al Comune di Guidonia Montecelio ed il relativo giudizio si era celebrato solo tra dette parti, non avendo la CTR laziale ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società concessionaria.

Il Giudice di appello avrebbe, tuttavia, dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società che era stata parte del giudizio di primo grado, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale; invero, il concetto di causa “inscindibile” di cui all’art. 331 c.p.c. va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (cfr. Cass. n. 567/1998); tuttavia, come chiaramente risulta dalla lettura dell’art. 331 c.p.c., la mancata impugnazione della sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile – nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina l’inammissibilità del gravame, bensì l’ordine del Giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, in quanto il ricorso in appello era stato proposto solo nei confronti del Comune di Guidonia Montecelio e la mancanza di tale ordine non comporta l’inammissibilità del gravame (allorchè la parte pretermessa non si sia comunque costituita nel relativo giudizio), dato che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello – per il mancato ordine di cui sopra- determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. nn. 10934/2015, 1462/2009, 8854/2007, 1789/2004, 11154/2003).

Nessun contrasto appare sussistere tra quanto sopra affermato e le ordinanze di questa Corte n. 22828/18, 22304/18 e 22303/18 sulla autonoma legittimazione della parte interveniente a proporre impugnazione, atteso che la censura è stata sollevata anche dalla parte adiuvata che ha proposto impugnazione alla sentenza ad essa sfavorevole.

Il secondo motivo con cui Tre Esse Italia s.r.l. e il Comune di Guidonia Montecelio deducono violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 2 comma 1 lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente affermato che i terreni soggetti ad attività estrattiva non siano assoggettabili ad ici deve ritenersi assorbito.

Constatato quindi il difetto d’integrità del contraddittorio innanzi alla CTR, e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo giudizio da espletarsi- previa integrazione del contraddittorio nei confronti della Tre Esse Italia s.r.l.; il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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