Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32082 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 13/04/2018, dep. 12/12/2018), n.32082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23996-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARTOLOMEO

CAPASSO 7, presso lo studio dell’avvocato DANIELA GARBARINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO DI ZITTI giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato

GAETANO DE RUVO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati DANIELA ANZIANO, DARIO BOTTURA, FRANCESCA FERRAZZOLI giusta

delega in atti;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1102/2016 della COMM. TRIB. REG. della

SICILIA, depositata il 21 marzo 2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

aprile 2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato VITTUCCI per delega

dell’Avvocato GARBARINO che ha chiesto l’inammissibilità e il

rigetto;

udito per il resistente l’Avvocato ANZIANO che ha chiesto il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO

L’Agenzia delle Entrate, con tre motivi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1102/25/2016, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 21 marzo 2016.

Ha riferito che G.G. aveva inoltrato istanza di rimborso delle maggiori imposte che il contribuente assumeva fossero state indebitamente trattenute dall’Inps sulla pensione integrativa erogata negli anni dal 2007 al 2011 dal Fondo Integrativo per il personale ex Enpas, di cui alla L. n. 70 del 1975, a fronte del trattamento più favorevole spettantegli per effetto del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6. Al silenzio rifiuto della Amministrazione era seguito il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo con l’accoglimento della domanda e la condanna della Agenzia al rimborso di Euro 36.635,63. La sentenza del giudice regionale, adito dalla Amministrazione, aveva rigettato l’appello.

La ricorrente censura la pronuncia:

con il primo motivo per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver dichiarato inammissibile l’eccezione di parziale decadenza dal diritto al rimborso ex art. 38 cit., sollevata per la prima volta in appello dalla Amministrazione;

con il secondo motivo per violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente il giudice regionale ha ritenuto provato il diritto al rimborso sulla circostanza che l’Amministrazione non avesse contestato i conteggi ed i documenti allegati dal contribuente in primo grado;

con il terzo motivo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza erroneamente riconosciuto l’applicabilità al contribuente del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6.

In conclusione ha chiesto la cassazione della sentenza.

Si è costituito il contribuente, che con riferimento ai primi due motivi di ricorso ha chiesto la declaratoria di inammissibilità perchè censurati per violazione di norma di diritto sostanziale e non, come correttamente doveva, di norma processuale, e nel merito per l’infondatezza dei motivi medesimi. Ha poi sostenuto l’infondatezza del terzo motivo e la carenza di legittimazione passiva dell’INPS, cui il ricorso era stato anche notificato.

All’udienza pubblica del 13 aprile 2018, dopo la discussione, il P.G. e le parti hanno concluso. Ha partecipato alla discussione anche l’INPS, invocando la propria carenza di legittimazione passiva. La causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va riconosciuta la carenza di legittimazione passiva dell’INPS, trattandosi di controversia che ha ad oggetto esclusivamente il rapporto fiscale tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, laddove l’INPS, gestione ex INPDAP, si era limitato alle trattenute fiscali quale sostituto d’imposta, senza con questo costituire parte di un contenzioso relativo all’entità del debito fiscale.

Nel merito il primo motivo è inammissibile.

La ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia ritenuto inammissibile l’eccezione di decadenza (parziale) dalla richiesta di rimborso ex art. 38 cit., perchè sollevata per la prima volta in sede d’appello. Sostiene invece che trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti essa fosse rilevabile anche in grado di appello. Il motivo è inammissibile perchè la questione è stata denunciata sotto il profilo della violazione di norma di diritto laddove essa andava sussunta nella violazione di norme processuali.

Il secondo ed il terzo motivo possono invece essere trattati unitariamente perchè entrambi finalizzati a censurare la sentenza sul piano delle argomentazioni giuridiche portate a sostegno della decisione, e in particolare perchè il giudice d’appello avrebbe ritenuto per un verso non contestati i conteggi e la documentazione allegata dal contribuente, così da reputare validi, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., i presupposti su cui il contribuente avrebbe fondato le sue ragioni; per altro verso ha sostenuto che l’appello della Amministrazione si sarebbe limitato a riproporre le medesime ragioni addotte in primo grado, senza tuttavia alcuna specifica critica alla motivazione della pronuncia appellata, così violando i principi di cui all’art. 342 c.p.c..

Del secondo motivo la difesa del contribuente n eccepisce l’inammissibilità perchè l’Amministrazione ha invocato l’error in iudicando e non quello in procedendo. L’eccezione, così come formulata, non è corretta, perchè è reiterato il principio secondo cui l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, nè la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice (Cass., sent. n. 12748 del 2016; ord. n. 6606 del 2016), sicchè non può ritenersi che essa vada sussunta nel vizio di norma processuale.

E tuttavia le due critiche mosse alla sentenza sono parimenti inammissibili.

Con esse infatti l’Amministrazione ha lamentato che dalla mancata contestazione dei conteggi proposti dal contribuente il giudice d’appello ha desunto la prova della correttezza degli stessi e dei presupposti giuridici su cui le istanze del contribuente si fondavano. Ma con ciò l’Amministrazione ha mosso una critica alla valutazione delle prove, che andava correttamente sussunta nel vizio motivazionale. E a tal fine si è affermato che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c. opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass., sent.. n. 23940 del 2017).

Parimenti, la seconda critica, con la quale l’Agenzia, sotto il profilo della violazione di diritto, si duole che il giudice d’appello abbia confermato la sentenza di primo grado per non aver sviluppato adeguatamente le censure mosse alle statuizioni della pronuncia della commissione provinciale, in violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, non coglie nel segno. La sentenza, dopo aver ritenuto che il motivo di impugnazione non destinerebbe critiche specifiche alla sentenza di primo grado, afferma che “nella odierna fattispecie l’assunto dell’appellante si traduce in una mera affermazione contraria al predetto ed incontestato dato di fatto, ossia che la controversia concerne la tassazione del trattamento pensionistico erogato dal “Fondo di previdenza per il personale dell’Inps” ed al connesso principio di diritto di cui alla richiamata sentenza della Cassazione, n. 26181 del 2011, laddove si afferma che….”. La critica mossa dalla Agenzia era diretta al percorso argomentativo della sentenza del giudice regionale, nel quale il riferimento a precedenti giurisprudenziali costituiva solo la cornice del predetto percorso logico. Tant’è che nella pronuncia non vi sono riferimenti specifici alla disciplina normativa, avendo già dedotto quel giudice che dalla mancata contestazione dei conteggi allegati dal contribuente poteva desumersi la prova che le modalità di calcolo della tassazione avanzati dal G. fossero corrette. Ne discende che anche sotto questo aspetto il vizio denunciabile era sempre e solo il vizio di motivazione.

In conclusione il ricorso va rigettato.

La peculiarità delle questioni rende corretta la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’INPS; dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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