Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3208 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3208 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 3109-2010 proposto da:
NARDELLI

PATRIZIA NRDPRZ57055A253W,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RODOLFO LANCIANI 74, presso
lo studio dell’avvocato EMILIA TODARELLO,
rappresentata e difesa dagli avvocati MORACE DOMENICO,
AGNOLI LORENZO MARCO, ZANETTI LEONARDO;
– ricorrente –

2013
2587

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE

Data pubblicazione: 12/02/2014

Z

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

resistente

avverso la sentenza n. 332/2009 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 28/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato DOMENICO MORACE difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Patrizia Nardelli

esponeva : di essere proprietaria di un

piccolo appezzamento di terreno, in agro del Comune di Amantea di circa
mq. 875, con retrostante piccolo prefabbricato esteso mq 50, per essere

data 15 marzo 1984; che funzionari della Capitaneria di porto di
Vibo Valentia, ritenendo il terreno sopra descritto di natura
demaniale, avevano iniziato rapporto giudiziario contro í suoi dante
causa ed avevano pure iniziato procedura diretta ad ottenere la
rimissione in pristino,
pertanto, conveniva in
Catanzaro il

giudizio davanti al tribunale di

Ministero delle Finanze per sentire accertare la

proprietà in suo favore del fondo de quo,

con i consequenzali

provvedimenti di rettifica delle indicazioni catastali e del
confine, oltre al risarcimento dei danni.
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e,
in via riconvenzionale, il rilascio dell’area abusivamente detenuta
dall’attrice in quanto demaniale.
Con sentenza depositata l ‘8 luglio 2003 il tribunale dichiarava,
sulla base della consulenza tecnica espletata, la natura non demaniale
della zona di terra in oggetto e la sua appartenenza alla Nardelli.
Con sentenza dep. il 28 aprile 2009 la Corte di appello di
Catanzaro, in riforma della decisione impugnata dall’attrice con appello
principale e incidentale dal Ministero, dichiarava demaniale la zona di
terreno de qua, condannando la Nardelli a rilasciarla.
1

lo stesso ad essa pervenuto con l’atto a rogito notar Mario Bilangione in

Disposto il rinnovo delle consulenza tecnica, la sentenza riteneva
quanto segue :

la zona in discussione ricadeva nell’arenile della fascia

costiera di Amantea, intestato, secondo il nuovo catasto del Comune di

27, che venne successivamente frazionata;

il terreno in oggetto

corrispondeva

alla particella 27/a

definitiva 27, che, a differenza delle altre particelle in cui era stata
frazionata l’originaria particella 27, non fu oggetto di alcun
provvedimento di sdemanializzazione e di cessione a privati ;
– tale porzione di terreno non faceva parte di quella acquistata
dall’attrice la quale era proprietaria della particella 569 che
costituiva una frazione della originaria particella 35 di mq. 3.800 di
cui erano proprietari i danti causa della Nardelli, i quali nessuna
contestazione avevano mai sollevato in merito alla linea di demarcazione
e

alla

estensione della proprietà demaniale che anzi avevano

riconosciuto con la richiesta di acquisto di alcuni terreni demaniali
confinanti con la loro proprietà ;
– siffatta linea di demarcazione era risultata anche dal piano
particellare di esproprio;
– comunque la Nardelli non aveva dimostrato di avere acquistato
tale porzione di terreno in base ai titoli o all’usucapione, essendo
escluso che l’atto del 1923 avesse avuto a oggetto il fondo rivendicato;
– la circostanza che il terreno non fosse in grado di soddisfare
alcuna funzione fra quelle a uso pubblico non poteva assumere alcun
2

Amantea, al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Marina con la particella

rilievo, tenuto conto della mancanza di un provvedimento di sclassifica,
non essendo configurabile in tema di demanio marittimo la
sdemanializzazione tacita;
– in relazione alle caratteristiche del suolo, il riferimento alla

tenuto conto della ricostruzione dell’ assetto del territorio sin dagli
anni di istituzione del catasto compiuta dal consulente tecnico di
ufficio, il quale aveva accertato la linea di battigia nel 1931 e nel
1979.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Nardelli
sulla base di tre motivi.
Il Ministero ha depositato atto di costituzione per partecipare alla
discussione.

moTrvI

DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione
degli artt. 28 cod. navigazione, 822. cod. civ. nonché omissione e/o
insufficienza della motivazione su fatti controversi e decisivi, censura
la decisione gravata che, nel qualificare come arenile la zona
controversa, non aveva compiuto alcuna indagine su quelli che sono i
requisiti necessari ovvero per verificare : a) se la stessa fosse stata
in passato e all’attualità sommersa dalle mareggiate ordinarie; b)
l’area fosse in grado di soddisfare esigenze di pubblico uso del mare,
laddove erano state sbrigativamente esaurite le argomentazioni della
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regressione rispetto della linea di costa non aveva alcuna incidenza.

perizia Carelli e del tribunale . Deduce che erroneamente aveva fatto
riferimento alla mancanza di un provvedimento di sclassificazione quando
occorreva accertare la demanialità ab origine secondo quelle che
sarebbero state le caratteristiche del terreno de quo.

dei principi sull’istruttoria e della normativa sul catasto nonché
omissione e/o insufficienza della motivazione su fatti controversi e
decisivi, censura la sentenza impugnata che aveva valorizzato soltanto le
risultanze catastali, trascurando gli altri elementi che sarebbe stato
necessario valutare per stabilire la natura pubblica o meno del terreno,
atteso che dal 1923 il fondo era posseduto e compravenduto senza
opposizione di alcuno, essendo oggetto di impianti non solo privati ma
anche dell’utilizzazione da parte del Comune per la realizzazione del
lungomare.
3.1. – Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dei
principi sull’istruttoria e della normativa in materia di catasto nonché
omissione e/o insufficienza della motivazione su fatti controversi e
decisivi denuncia l’omesso esame della documentazione realtiva a un
serie di provvedimenti e contratti formati dall’Amministrazione dei
Borboni intorno al 1840, da cui era emerso che il fondo de quo era
stato oggetto di vendita ai privati: in particolare, evidenzia che il
carteggio era costituito da tre atti e che lo stesso consulente di
ufficio aveva accertato la saldatura fra gli atti di uscita dal demanio
di detto bene (del 1838-1840) e i rogiti del 1923.
1.4. – I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere
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2.1. – Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione

esaminati congiuntamente – sono infondati.
Occorre premettere che
– l’attrice ha chiesto l’accertamento della proprietà di una porzione di
detenuta invocando l’acquisto

dell’atto del 1984 ; il Ministero ne ha

in virtù

chiesto il rilascio,

rivendicandone la natura demaniale;
– la sentenza, nel ritenere provata la domanda di rivendicazione proposta
dal Ministero ed infondata quella avanzata dall’attrice, ha da un lato
accertato che l’attrice non poteva vantare alcun diritto sulla porzione
di terreno in oggetto, in quanto non ricompresa nei fondi dalla medesima
acquistati né la predetta aveva allegato un acquisto per usucapione;
d’altro canto, ha verificato l’appartenenza al demanio marittimo della
originaria particella 27, dal cui frazionamento è derivata quella 27 b),
confinante con la particella 35, da cui è derivata la particella 569 di
proprietà dell’attrice
– al riguardo, i Giudici hanno accertato che nessuna contestazione sulla
appartenenza al demanio

delle porzioni comprese nella originaria

particella 27 era stata mai fatta dai proprietari della confinante
particella 35 ( da cui è derivata la particella di proprietà
dell’attrice) : anzi il riconoscimento della natura demaniale di tali
porzioni di terreno era risultato dalla richiesta di acquisto, formulata
dai danti causa dell’attrice al Ministero, di altri terreni demaniali
confinanti con la particella 35, istanza sulla quale l’Intendenza di
finanza espresse parere favorevole; mentre le altre particelle, in cui
venne frazionata la particella 27, furono oggetto di provvedimenti di

immobile dalla medesima

sdemanializzazione, nessun provvedimento venne adottato in merito alla
porzione di terreno de quo.
Ciò posto, la verifica circa la natura demaniale o meno della zona in
questione ovvero se la stessa avesse i requisiti obiettivi per essere

controversia, nel senso che decisivo è piuttosto stabilire l’appartenenza
allo Stato

rivendicante

del terreno in discussione, attesa l’azione

prposta ( art. 948 cod. civ.). Ed invero, la conclusione alla quale è
pervenuta la sentenza impugnata appare corretta, atteso che :
a) la particella in oggetto non aveva formato oggetto di trasferimento
degli immobili oggetto degli atti di

acquisto dei danti causa

dell’attrice e, comunque, di atti di cessione a privati;

b)

intestazione catastale a favore del demanio marittimo a fare data dal
1934 aveva trovato

riscontro

nelle altre risultanze processuali

laddove, come si è detto, è stato evidenziato il riconoscimento della
natura demaniale dell’originaria particella 27,

confinante con quella n.

35.
Orbene, avendo i Giudici comunque accertato la non appartenenza ad altri
del terreno de quo ovvero la vacanza del bene lo stesso doveva ritenersi
in ogni caso appartenere al patrimonio disponibile dello Stato ex art.
827 cod. civ., il quale ricollega l’effetto giuridico ( proprietà) alla
vacanza dei beni immobili.
Per quel che concerne le censure formulate con il terzo motivo va
sottolineata l’inammissibilità delle doglianze in merito al mancato o non
corretto esame degli atti di trasferimento ivi menzionati : in primo
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qualificata come arenile non è questione risolutiva della presente

luogo, le doglianze difettano di autosufficienza laddove non riportano il
contenuto di tali atti; in secondo luogo, si risolvono nella censura
dell’interpretazione dei predetti atti dovendo qui ricordarsi che
l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di

fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile
in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per
violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente
indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo
contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della
predetta violazione è giunta la decisione, chè altrimenti sarebbe stata
con certezza diversa la decisione : nella specie, le doglianze si
risolvono nella prospettazione di una interpretazione difforme da
quella accolta dal sentenza impugnata.
Il ricorso va rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle
spese relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attività
difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’ 11 dicembre 2013
Il Cons. estensore

Il Presidente

accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di

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