Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3208 del 11/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 11/02/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 11/02/2010), n.3208
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1714/2009 proposto da:
S.L., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del
Ministro pro tempore, nonchè l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
l’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI (OMISSIS) in persona del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1126/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 24/06/2008;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
che:
in base ad idonea certificazione della Cancelleria di questa Corte il ricorso in epigrafe non risulta depositato;
che pertanto ricorre una causa di improcedibilità del ricorso (art. 369 c.p.c., comma 1);
che la parte intimata ha depositato controricorso.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 1000,00 per onorari, nonchè accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010