Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3208 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 11/02/2010), n.3208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1714/2009 proposto da:

S.L., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, nonchè l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, e

l’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI (OMISSIS) in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1126/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/06/2008;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che:

in base ad idonea certificazione della Cancelleria di questa Corte il ricorso in epigrafe non risulta depositato;

che pertanto ricorre una causa di improcedibilità del ricorso (art. 369 c.p.c., comma 1);

che la parte intimata ha depositato controricorso.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 1000,00 per onorari, nonchè accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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