Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3208 del 09/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 09/02/2018, (ud. 20/09/2017, dep.09/02/2018),  n. 3208

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, il ricorrente, B.G., impugna la sentenza n. 91, depositata il 3/3/2012, con la quale la Corte d’Appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado recante il rigetto dell’opposizione alla cartella esattoriale avente ad oggetto tra l’altro, sanzioni civili addebitate ai sensi del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, convertito nella L. n. 248 del 2006, art. 1, comma 1, per la mancata iscrizione di lavoratrici (nella specie ballerine) nel libro matricola;

che, la Corte di secondo grado, ritualmente adita, rigettava il gravame, per quanto qui rileva, ritenendo che l’applicazione delle sanzioni civili addebitate al ricorrente nella misura di Euro 3000,00 per ciascuna delle lavoratrici per le quali era stata omessa l’iscrizione nel libro matricola, dovesse ritenersi legittima in quanto adottata in conformità alla previsione letterale del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7;

che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione B.G. affidandosi ad un unico motivo con il quale, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione del D.L. n. 223 DEL 2006, art. 36 bis, comma 7, convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2006, art. 1, comma 1;

che, l’INPS intimato si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di ricorso B.G. lamenta in particolare la non corretta applicazione della sanzione civile applicatagli nella misura minima di Euro 3000,00, per lavoratore non inserito nel libro matricola, ai sensi del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7;

che, l’interpretazione data dalla Corte territoriale non sarebbe conforme al dettato legislativo, poichè la sanzione prevista dal citato D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, richiede la contemporanea presenza di due elementi di fatto: 1) l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; 2) l’omesso versamento dei contributi dovuti per i lavoratori in relazione alla prestazione lavorativa effettuata in nero;

che, nella specie difetterebbe il secondo presupposto rappresentato dall’omesso versamento dei contributi da versare per i lavoratori impiegati in nero;

che, il motivo di ricorso appare meritevole di accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte;

che, come sopra evidenziato, la Corte territoriale ha affermato la legittimità delle sanzioni irrogate al ricorrente, sulla base del dettato normativo contemplato nel D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7;

che, la doglianza contenuta nel gravame risulta avere come elemento normativo di riferimento proprio il D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, disposizione quest’ultima che ha inciso sulla disciplina sanzionatoria connessa ai rapporti di lavoro (come nella specie) non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (nella fattispecie che occupa il libro matricola);

che, con sentenza n. 254 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (per contrasto con l’art. 3 Cost.) del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, convertito con modifiche nella L. n. 248 del 2006, art. 1, comma 1;

che, in particolare, la Corte ha ritenuto che in violazione del principio di ragionevolezza il legislatore con la norma suddetta, ha introdotto un sistema sanzionatorio basato su una soglia minima (3000,00 Euro) riferita a ciascun lavoratore, prescindendo, però, dalla durata del periodo lavorativo accertato;

che, il legislatore, in effetti, con tale disposizione normativa ha predeterminato in via presuntiva il danno risarcibile, escludendo, peraltro, uno degli elementi che concorrono a cagionare il danno, costituito dalla durata dei rapporti di lavoro non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

che, in ragione di ciò troverebbe, pertanto, applicazione una disciplina irragionevole in quanto non agganciata alla gravità dell’inadempimento;

che, la L. n. 248 del 2006, art. 1, comma 1, risulta disposizione “ratione temporis” applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio;

che, tale norma, essendo stata dichiarata incostituzionale, deve essere disapplicata d’ufficio dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza declaratoria della sua illegittimità costituzionale;

che, sulla base di quanto precede va, pertanto, accolto il ricorso in epigrafe, ed in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2014, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della L. n. 248 del 2006, art. 1, comma 1, va cassata la sentenza oggetto di impugnazione nella parte in cui ha fatto applicazione dell’abrogato L. n. 248 del 2006, art. 1, comma 1, con rinvio alla Corte territoriale che dovrà attenersi ai principi di diritto contenuti nella citata sentenza della Corte Costituzionale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA