Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3208 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28656/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 337/17/2013, emessa il 10/10/2013 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di

CATANIA, depositata il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha rigettato il ricorso proposto da G.F. limitatamente alle voci della cartella impugnata riguardanti le ritenute alla fonte, confermando nel resto la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso introduttivo.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’erroneità della decisione nella parte in cui era stata annullata la cartella senza considerare l’assenza di situazione di incertezza, è fondato.

Giova ricordare che la CTR, nella sentenza impugnata, ha ritenuto ricorrere l’ipotesi di incertezza idonea a richiedere l’invio dell’avviso bonario, precisando che “…nella cartella impugnata sono ascritte al G. una serie di voci che hanno diversa genesi e in relazione alle quali non viene spiegato il fondamento della pretesa impositiva”. Orbene, in tale motivazione si ravvisa l’errore in diritto prospettato dall’Agenzia, non essendosi il giudice di merito conformato ai principi espressi da questa Corte. secondo i quali rispetto alle cartelle di pagamento emesse ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, la previa comunicazione dell’avviso bonario è condizione di validità della cartella unicamente per le ipotesi di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione e sugli importi reclamati dall’Ufficio – Cass. n. 8342/2012, Cass. n. 15584/2014; Cass. n. 12023/2015. Ed infatti, nessuna spiegazione in ordine alla genesi della pretesa fiscale può dirsi dovuta dall’ufficio allorchè questi ricorre allo strumento del controllo formale sulle dichiarazioni compilate dal contribuente.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo. assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche al fine della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche al fine della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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