Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32079 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19743-2018 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI

NOVELLO 1, presso lo studio dell’avvocato MARIO LUCCI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 179/2018 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata

il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RITENUTO

Che:

il tribunale di Isernia, con la sentenza n. 179/2018, dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 5, proposto da F.G., il 28.11.2017 a seguito della parziale contestazione della consulenza depositata in sede di ATP, con cui il ctu riconosceva al ricorrente l’indennità di accompagnamento determinandone la decorrenza a partire dal 25.7.2017 piuttosto che dall’1.4.2016 come richiesto con il ricorso introduttivo.

Sosteneva il giudice che essendo comunque intervenuta l’omologa della ctu in data 21.12.2017. Il ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 5, fosse divenuto inammissibile dovendo essere impugnata invece l’omologa.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione F.G. con due motivi; l’INPS ha resistito con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – col primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. in toto e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per error in procedendo, in riferimento al decreto di omologa del 21.12.2017 adottato nonostante la tempestiva formulazione delle contestazioni parziali e del deposito del ricorso introduttivo da parte del ricorrente.

2. – Col secondo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis in loto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento alla sentenza n. 179/2018 nella parte in cui dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per l’avvenuta emissione del decreto di omologa che chiude la fase ATP negando la possibilità del ricorrente di impugnare le risultanze della ctu e di far valere le proprie pretese nel giudizio di merito.

3. – I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente fondati.

Invero, dalla disciplina dettata dall’art. 445 bis c.p.c., commi 5 e 6, risulta che, nell’ipotesi in cui una parte contesti le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, e depositi nei termini il ricorso introduttivo del giudizio – nel quale sono specificati, a pena di inammissibilità i motivi della contestazione – il giudice debba procedere alla decisione della causa nel merito (su cui v. Cass. nn. 27010/2018, 22721/2016).

Il giudice non può, invece, nè emettere un decreto di omologa essendo lo stesso consentito solo in caso di omessa contestazione; nè dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo privando la parte che ha contestato le conclusioni del ctu del diritto a difendersi in giudizio.

4. – Pertanto, poichè i provvedimenti impugnati risultano adottati in violazione dell’iter processuale delineato dalla legge, il ricorso deve essere accolto. Gli stessi provvedimenti vanno quindi cassati e la causa va rimessa davanti al Tribunale di Isernia, in persona di un diverso giudice, il quale si atterrà ai principi sopra indicati e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 384 c.p..

Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza ed il decreto impugnati e rinvia al tribunale di Isernia in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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