Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32078 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13822-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO LOPEZ;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/2018 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

con la sentenza n. 140/2018 il Tribunale di Crotone accoglieva la domanda formulata da M.A. con ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6 e dichiarava pertanto il suo diritto all’indennità di accompagnamento a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa del 23.01.2015 condannando l’Inps ad erogare i conseguenti pagamenti a decorrere da detta data, oltre accessori e spese.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con due motivi ai quali M.A. ha resistito con controricorso.

E’ stata notificata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

L’INPS ha depositato memorai illustrativa.

Diritto

RITENUTO

Che:

1. – con il primo motivo viene dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 533 del 1973, art. 7, dell’art. 443 c.p.c., dell’art. 2697 c.c.; del D.M. 9 novembre 1990, artt. 1 e 2, del Ministero del Tesoro in relazione alla L. n. 18 del 1980; del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1, emanato in attuazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11; del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, convertito in L. n. 102 del 2009 e della circolare Inps 28 dicembre 2009, n. 131, emanata in esecuzione del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, convertito in L. n. 102 del 2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Nullità della sentenza o del procedimento (error in procedendo).

2. – Con il secondo motivo vien dedotta violazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, dell’art. 443 c.p.c., dell’art. 2697 c.c.; del D.M. 9 novembre 1990 del Ministero del Tesoro, artt. 1 e 2, in relazione alla L. n. 18 del 1980; del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1, emanato in attuazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11; del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, convertito in L. n. 102 del 2009 e della circolare Inps n. 131 del 28 dicembre 2009, emanata in esecuzione del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, convertito in L. n. 102 del 2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

3. – Con i due motivi di ricorso l’INPS censura l’impugnata sentenza per avere il tribunale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità e improponibilità della domanda giudiziale del signor M.A. sollevata con memoria dell’11/10/2017 nella quale veniva preliminatmente eccepita l’inammissibilità della domanda di accompagnamento poichè non era mai stata presentata la relativa domanda amministrativa; ciò in quanto nel certificato medico, allegato alla domanda presentata all’INPS, non risultavano barrate le voci “impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” e “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua” ai sensi della L. n. 18 del 1980, art. 1. La sentenza risultava quindi, secondo l’INPS, anzitutto, nulla per violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto il giudicante aveva omesso di prendere in esame e di pronunciarsi sull’eccezione ritualmente prospettata dall’INPS. Inoltre essa era affetta da error in indicando perchè, ove il giudice avesse esaminato l’eccezione, avrebbe dovuto dichiarare improponibile il successivo ricorso giudiziale rilevando che la domanda amministrativa del 23 gennaio 2015 fosse carente per inidoneità del certificato medico ad essa allegato.

4. – Secondo quanto risulta dalla impugnta sentenza M.A. ha agito in giudizio ex art. 445 – bis c.p.c. perchè fosse riconosciuto il suo diritto all’indennità di accompagnamento “negatogli in sede amministrativa”. Pertanto, dopo aver contestato le conclusioni del cm nominato nell’ambito del procedimento di ATP, egli ha richiesto al giudice con il ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, di accertare che si trovasse nelle condizioni sanitarie per avere diritto all’indennità di accompagnamento in quanto non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana. Tale condizione è stata ritenuta sussistente dal giudice all’esito del giudizio con la decorrenza del primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ammnistrativa.

5. Ora sulla questione sollevata dall’INPS (della c.d. spunta del certificato medico allegato alla domanda amministrativa) questa Corte di cassazione con recente ed approfondita sentenza (n. 14412/2019) ha chiarito che “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.”.

5. Ciò posto, ritiene il collegio che le considerazioni critiche svolte dall’INPS nella successiva memoria depositata nel giudizio, non scalfiscono le ragioni poste alla base dell’argomentata pronuncia con la quale questa Corte ha affermato a chiare lettere che ai fini della rituale presentazione della domanda amministrativa per le prestazioni di invalidità civile non occorra barrare le specifiche ipotesi previste nel certificato medico allegato alla domanda. Ciò in quanto, in ordine al modulo da utilizzare per la presentazione della domanda amministrativa da inoltrare telematicamente all’INPS, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1 (emesso in attuazione della delega di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 1), non fa riferimento all’indennità di accompagnamento, nè ad altra specifica prestazione assistenziale, ma soltanto all’accertamento del’invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo. Nè ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria, al contrario di quanto sostiene l’INPS, la necessità di una specifica indicazione della prestazione può essere delegata al certificato sanitario redatto dal medico ed allegato alla domanda ammnistrativa. Tanto risulta testualmente anche dai modelli A e B allegati allo stesso D.P.R. i quali, per quanto qui interessa, prevedono soltanto la necessità dell’indicazione “invalido civile – ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni”. La stessa generica indicazione deve, quindi, ritenersi necessaria e sufficiente a soddisfare l’impulso allo svolgimento del procedimento amministrativo volto all’accertamento di ciascuna delle prestazioni rientranti nella categoria; fatto salvo la specificità della successiva domanda processuale ed inoltre quanto pure previsto dall’art. 149 disp. att. c.p.c. in ordine agli aggravamenti in materia di invalidità pensionabile.

6. – Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

7. – Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate considerato che il pronunciamento che ha chiarito la questione per cui è causa è intervenuto in data successiva alla stessa proposizione del ricorso.

8. – Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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