Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32077 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 13/04/2018, dep. 12/12/2018), n.32077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7793/2011 R.G. proposto da:

G.M., rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Nani, ed

elettivamente domiciliata in Roma, via E. Faà di Bruno, n. 79,

presso lo studio dell’avv. Marcello Antonio Gargiulo.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, sezione 24, n. 82/24/10, pronunciata il 25 giugno 2010,

depositata il 20 settembre 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 aprile 2018

dal Consigliere Riccardo Guida;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per la declaratoria di

cessazione della materia del contendere;

in subordine: rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato dello Stato Pisana Carlo Maria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. G.M. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 82/24/10, che – in controversia avente a oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento, notificata il 6 settembre 2007, che recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, addizionali regionale e comunale, sanzioni e interessi, per l’anno d’imposta 2003, oneri indeducibili per il mancato riconoscimento della detrazione del 36% delle spese per ristrutturazione edilizia – ha confermato la sentenza di primo grado, sfavorevole alla contribuente.

Il giudice d’appello, innanzitutto, ha richiamato la normativa di riferimento, ossia la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1,che prevede la detrazione, ai fini IRPEF, delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, e il D.I. 18 febbraio 1998, n. 41, che detta norme di attuazione della stessa legge e stabilisce (art. 1) che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta per questo tipo di spesa, trasmettano, per i lavori d’importo superiore a Lire 100 milioni (pari a Euro 51.645,68), la dichiarazione di esecuzione dei lavori, sottoscritta da un soggetto a ciò abilitato e aggiunge (art. 4, comma 1, lett. a) che la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione di tale prescrizione; in secondo luogo, ha stabilito la correttezza del mancato riconoscimento della detrazione in quanto la contribuente non ha trasmesso la dichiarazione entro il termine, perentorio, di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui sono stati eseguiti i lavori (come chiarito con circolare ministeriale 57/E del 28 febbraio 1998).

La Commissione tributaria regionale, infine, ha qualificato come domanda nuova e, perciò, inammissibile D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 57, la domanda subordinata della contribuente volta a vedersi riconoscere un credito d’imposta sulle spese di ristrutturazione fino a Euro 51.645,68.

2. La ricorrente ha depositato la comunicazione d’intervenuta definizione della lite, del D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39,comma 12, con allegati documenti, nei confronti del coobbligato S.L., e ha chiesto declaratoria d’estinzione del giudizio.

3. Ciò premesso in fatto, rileva la Corte che la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, documentando che, in data 17/02/2012, il coobbligato S.L. (coniuge della ricorrente), ha presentato domanda di definizione della lite, avente a oggetto anche il presente giudizio, ai sensi e per gli effetti del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito, con modifiche, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Tale domanda, accolta dall’Ufficio impositore, estende i propri effetti anche a favore della ricorrente, quale coobbligata, con il coniuge, al pagamento della medesima cartella esattoriale.

E’ in atti la comunicazione dell’Agenzia delle entrate della regolarità di definizione della lite, datata 10 aprile 2018, indirizzata all’Avvocatura generale dello Stato e a questa Corte, che attesta il pagamento integrale di quanto dovuto per la definizione della pendenza fiscale e dà atto della cessazione della materia del contendere.

Ne consegue la declaratoria d’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.

Nulla va disposto sulle spese del giudizio in ragione del suo esito.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere (D.L. n. 98 del 2011).

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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