Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32075 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 09/12/2019), n.32075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7631/2014 proposto da:

D.M.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato FORTUNA

ANTETOMASO, rappresentata e difesa dall’avvocato FLORIANO GAROFALO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CLEMENTINA POLLI, EMANUELA CAPANNOLO e MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 835/2013 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata

il 14/10/2013, R.G.N. 1297/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCA ROMANA RESSE per delega avvocato FLORIANO

GAROFALO;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Chieti, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, ha respinto il ricorso volto ad ottenere il ripristino dell’assegno di invalidità revocato in sede amministrativa.

2. Per il Tribunale, in adesione alle conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato nella prima fase del procedimento, le patologie denunciate non superavano, nella valutazione complessiva, la soglia del 45 per cento.

3. Avverso tale sentenza ricorre D.M.A.M., con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’INPS.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, denunciando omessa valutazione delle plurime patologie sofferte, la ricorrente si duole della valutazione complessiva operata dall’ausiliare senza tener conto dei parametri e criteri normativamente stabiliti.

5. Con il secondo motivo la ricorrente si duole che, vertendosi in tema di revoca di prestazione, non sia stato operato il raffronto con il precedente verbale della commissione con il quale era stata riconosciuta l’invalidità nella misura del 75 per cento e per non essere stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali.

6. Preliminarmente il ricorso per cassazione va qualificato come ricorso avverso sentenza resa in unico grado (art. 360 c.p.c., primo inciso), in quanto inappellabile (art. 445-bis c.p.c., u.c.).

7. Dalla lettura dei mezzi d’impugnazione risulta complessivamente che le argomentazioni formulate, al di là della rubrica di stile, sollecitano una valutazione di maggiore gravità della medesima situazione clinica, già puntualmente esaminata dal giudice di merito.

8. Vale premettere che nell’ipotesi di malattie coesistenti, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con D.M. Sanità 5 febbraio 1992, ma va valutato nella sua incidenza reale sulla condizione complessiva di validità del soggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 4, nè la previsione nella stessa disposizione della tecnica valutativa a scalare per i danni coesistenti deroga al suddetto principio generale; conseguentemente, dopo aver ottenuto il danno globale con la tecnica valutativa a scalare, è necessario valutare come esso incida, in concreto, sulla validità complessiva del soggetto (cfr., fra le altre, Cass. n. 24334 del 2016).

9. La valutazione complessiva appena descritta è stata compiuta dall’ausiliare officiato in giudizio le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante che ha, fra l’altro, rimarcato la coesistenza delle diagnosi di depressione e nevrosi tali da determinare, in passato, sequele patologiche e risultate, in seguito, sufficientemente sotto controllo e non incidenti, di fatto, sulla potenzialità lavorativa dell’assistita.

10. Per consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio può essere contestata, in sede di legittimità, soltanto in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata in ricorso, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi; mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce un mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (v., ex plurimis Cass. nn. 4124 e 12722 del 2017).

11. Peraltro, il giudice di merito ha anche sottolineato il riferimento, nel ricorso introduttivo, a certificazioni e documentazioni mediche non solo non prodotte fin dalla fase introduttiva del procedimento per accertamento tecnico preventivo ma attestanti un peggioramento delle condizioni invalidanti neanche specificato nel contenuto, e tale statuizione non è stata attinta da alcuna censura.

12. Va poi riaffermato che, con potere ampiamente discrezionale, il giudice può disporre l’eventuale rinnovazione delle indagini, la sostituzione del consulente o richiedere al consulente chiarimenti sulla relazione già depositata, disporre un supplemento ovvero un’integrazione delle indagini, rinnovare del tutto o in parte le attività peritali.

13. Costituisce, infine, principio consolidato che per tale ampia discrezionalità che connota, in particolare per quanto qui rileva, l’esercizio del potere del giudice di rinnovare la consulenza tecnica, non è esercitabile alcun sindacato in sede di legittimità (cfr., fra le tante, Cass. n. 2151 del 2004; Cass. n. 20227 del 2010; Cass. n. 17693 del 2013).

14. Il ricorso è, pertanto, da rigettare.

15. Non si provvede alla regolazione delle spese sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l’esonero dal pagamento.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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