Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32074 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/12/2019, (ud. 17/10/2019, dep. 09/12/2019), n.32074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19540/2018 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 25, presso lo studio dell’Avvocato FULVIO NERI, che la

rappresenta e difende in virtù di delega in atti.

– ricorrente –

contro

ESPERIA S.R.L. e CRESCERE INSIEME COOPERATIVA SOCIETA’ A R.L., in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LAZIO 20/C, presso lo studio

dell’Avvocato MARIA CRISTINA FONTI, che le rappresenta e difende,

anche con facoltà disgiunte, unitamente all’Avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO in virtù di delega in atti.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4853/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/12/2017 R.G.N. 5843/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso depositato in data 8.6.2012 S.F. ha adito il Tribunale di Roma al fine di sentire accertare e riconoscere il suo rapporto di lavoro con la Esperia srl a decorrere dal 2.9.2009 fino alla data del licenziamento e, pertanto, accertare e dichiarare il carattere fittizio ed illegittimo e, quindi, nullo e/o inefficace del rapporto di lavoro con la “Crescere Insieme Soc. Coop. arl” a partire dall’1.10.2010 fino alla data del licenziamento; conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento adottato dalla società “Crescere Insieme Soc. Coop. arl” per totale assenza di giusta causa, per infondatezza degli addebiti contestati e per la manifesta sproporzione tra gli addebiti contestati ed il provvedimento espulsivo comminato, con ogni tutela di tipo reintegratorio e risarcitorio.

2. Nel contraddittorio tra le parti l’adito giudice, in accoglimento della domanda, ha ordinato alla società Esperia srl – revio accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere tra le parti di riammettere la ricorrente nel suo posto di lavoro oltre alla condanna della medesima società a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, tutte le retribuzioni maturate dall’11.7.2012, oltre accessori.

3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4853/2017, ha accolto il gravame proposto dalla società e, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha rigettato le originarie domande formulate da S.F..

4. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) non era stata dimostrata che l’ingerenza, realizzata per mezzo dei responsabili della società Esperia nella gestione organizzativa e funzionale dell’attività posta in essere dalle educatrici nella sede operativa ove prestava servizio la ricorrente, con la qualifica di coordinatrice, fosse un elemento di valutazione bastevole a fare ritenere la medesima società l’effettiva unica datrice di lavoro della S.; b) neppure erano stati acquisiti elementi certi ed univoci sufficienti a dare tranquillante dimostrazione dell’esistenza, nella specie, di un fenomeno di codatorialità che, peraltro, non aveva costituito oggetto specifico della prospettazione in fatto da parte della S.; c) il licenziamento adottato si dimostrava legittimo perchè immune dalle censure di tipo procedurale eccepite dalla lavoratrice, giustificato dalla condotta contestata (non avere provveduto a versare sul c/c intestato alla società la somma di Euro 7.3655,51 trattenendo l’importo nella propria disponibilità) che aveva minato in modo profondo ed irrimediabile la fiducia di parte datoriale della propria dipendente, proporzionato rispetto all’entità del comportamento compiuto.

5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione S.F. affidato a cinque motivi, cui hanno resistito con un unico controricorso la Esperia srl e la Società Crescere Insieme Cooperativa Sociale a rl.

6. Le parti hanno depositato memorie.

7. Il PG non ha formulato richieste scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 11 Cost. e artt. 112,113,345 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito, da un parte, completamente ignorato l’eccezione, sollevata da essa allora appellata, di inammissibilità dei fatti nuovi dedotti e dei documenti nuovi prodotti dalle società appellanti per la prima volta in appello (relativi ad un “incarico e retribuzione della concessione in outsourcing” tra le due società, mai dedotto prima) e, dall’altra, per avere basato il proprio libero convincimento anche e soprattutto su tali fatti e documenti nuovi, senza peraltro dare alcuna motivazione al riguardo.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale omesso ogni accertamento volto alla individuazione dell’effettivo datore di lavoro e, quindi, del soggetto legittimato ad irrogare la sanzione espulsiva e per avere invertito l’onere probatorio, ponendo a carico della lavoratrice l’onere di dimostrare fatti, come la codatorialità, dedotti ed eccepiti esclusivamente dalle società appellanti, peraltro solo in grado di appello; si sostiene, inoltre, che in tale esame la Corte di merito aveva omesso ogni esame su decisive deposizioni e non aveva considerato che il contratto di assunzione della S. con la Cooperativa era stato sottoscritto dal Procuratore della Esperia srl.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5,artt. 112 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 58, 59, 64, 65 e 66 del CCNL Aninsei, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere erroneamente individuato la Corte territoriale la giusta causa del recesso in un comportamento mai dedotto dalla società nè in primo nè in secondo grado, mentre, invece, gli addebiti pretesi erano stati contestati con più lettere e non solo con quella dell’aprile del 2011; per non avere la Corte di merito mai accertato la fondatezza di tutti gli addebiti contestati ed il cui concorso aveva determinato il licenziamento; per avere i giudici di seconde cure erroneamente richiamato precedenti giurisprudenziali, riferiti a funzionari e cassieri di Banca, non pertinenti al caso de quo e per avere omesso di valutare fatti decisivi quali l’assenza di una particolare procedura per custodire somme di denaro, l’avviso alla società circa le somme incassate dalla ricorrente e la mancata contestazione, da parte del datore di lavoro, circa un utilizzo improprio ed arbitrario di somme ricevute per conto della società.

5. Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 58,59,64,65,66 del CCNL Aninsei, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte territoriale, ai fini di verificare la congruità e la proporzionalità della sanzione, eseguito alcun accertamento volto a verificare se i pretesi fatti posti a fondamento del licenziamento disciplinare rientrassero tra le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro espressamente e tassativamente indicate nella contrattazione collettiva applicata (CCNL Aninsei) peraltro neppure depositata dalla Cooperativa.

6. Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè della L. n. 300 del 1970, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente la Corte di merito valutato il documento 23 prodotto agli atti come regolamento e codice disciplinare riconducibile alla Crescere, non considerando che la Cooperativa non aveva mai prodotto alcun codice deontologico che, pertanto, non risultava essere stato pubblicato.

7. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

8. E’ inammissibile, per difetto di specificità, perchè non è stato riportato il testo integrale dei documenti, ritenuti costituenti nuova produzione asseritamente non consentita in appello, onde permettere a questa Corte la verifica se effettivamente la decisione di secondo grado – sulla questione sottesa alla censura – abbia utilizzato anche detti documenti.

9. E’ infondato perchè, formalmente, la motivazione della Corte di appello è imperniata – sul punto in contestazione rappresentato dalla dedotta finzione del rapporto formale di lavoro da analizzarsi necessariamente sotto tutti gli aspetti aventi connessione con quelli già dedotti, senza che ciò possa costituire introduzione nel giudizio di fatti nuovi (in quanto non costituenti una ragione di indagine diversa e non alterando i termini sostanziali della controversia – cfr. Cass. n. 2641 del 2013; Cass. n. 5051 del 2016) – oltre che sulle risultanze della prova orale, sull’esame dei seguenti documenti, espressamente menzionati: n. 1, 7, 14, 15, 16, 17 e 21.

10. Non è fatto alcun riferimento ai documenti che, secondo la ricorrente, sarebbero stati introdotti per la prima volta in grado di appello e, cioè, quelli dal numero 24 al numero 30 della produzione delle appellanti di talchè, anche sotto questo aspetto, la doglianza non è meritevole di accoglimento.

11. Anche il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

12. In primo luogo, va rilevato che non rientra nel perimetro della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di elementi istruttori, se il fatto storico rilevante in causa è stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 22.9.2014 n. 19881).

13. Nel caso in esame, il problema della individuazione dell’effettivo datore di lavoro della S. è stato esaminato dalla Corte territoriale e risolto con adeguata e congrua motivazione sicchè non può ipotizzarsi un nuovo sindacato in sede di legittimità che si risolverebbe in un riesame dei fatti di causa. Analogamente non può ipotizzarsi alcun vizio di omessa pronuncia che si ha unicamente nel caso di inesistenza di una decisione su un punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (tra le altre Cass. n. 2085 del 1995) salva l’ipotesi in cui ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (Cass. n. 4079 del 2005; Cass. n. 14486 del 2004).

14. In secondo luogo, in ordine alla violazione di cui all’art. 116 c.p.c., va precisato che la stessa non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma allorchè abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): ipotesi queste non denunziate nè ravvisabili nel caso in esame.

15. Quanto, invece, alla tematica della codatorialità, deve osservarsi, da un lato, che la problematica è stata valutata dalla Corte territoriale a completamento della indagine sulla individuazione dell’effettivo datore di lavoro, ravvisato dalla lavoratrice nella società Esperia srl e non nella Cooperativa Crescere che aveva intimato il licenziamento, escludendo poi la fondatezza di tale assunto sulla base delle prove raccolte.

16. Correttamente, inoltre, la Corte di merito ha posto il relativo onere della prova a carico della lavoratrice che aveva esteso l’ambito applicativo della capacità datoriale, al di là del dato formale, ipotizzando di fatto una fraudolenta somministrazione di lavoro (cfr. in termini Cass. n. 9815 del 1991).

17. Il terzo motivo è infondato.

18. La Corte territoriale, da tutte le contestazioni disciplinari formulate nei confronti della S., ha enucleato – in particolare da quella del 29 aprile 2011 – la condotta di utilizzo improprio ed arbitrario di somme detenute per conto della società datrice di lavoro (che andavano versate in banca appena ricevute o al più a fine giornata), senza autorizzazione al riguardo ma in forza di una non meglio precisata prassi aziendale.

19. La Corte ha ritenuto dimostrato l’addebito sulla base delle stesse giustificazioni scritte inviate alla società datrice ove la lavoratrice aveva dichiarato di avere provveduto alla restituzione delle somme richieste e degli oggetti di pertinenza aziendale.

20. La decisione è conforme all’orientamento di legittimità (Cass. 2.2.2009 n. 2579; Cass. 31.10.2013 n. 24574) secondo il quale ben può il giudice – nell’ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento del datore di lavoro – individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall’art. 2119 c.c..

21. Quanto, invece, ai richiami giurisprudenziali riferibili all’attività degli operatori bancari, deve osservarsi che i riferimenti – per quanto pertinenti in astratto – sono irrilevanti perchè la Corte territoriale con una indagine di merito, adeguatamente e correttamente motivata, ha precisato che nel caso in esame il vincolo fiduciario, sottostante al rapporto, doveva ritenersi irrimediabilmente leso in considerazione del fatto che la lavoratrice si era resa autrice di una condotta che la rendeva del tutto inaffidabile in relazione alle pur sempre delicate funzioni (coordinatrice delle educatrici con delega all’organizzazione gestionale e lavorativa all’interno dell’asilo di (OMISSIS)) assegnatele.

22. Si tratta, come detto, di un accertamento che spetta al giudice di merito (Cass. n. 19742 del 2005) riguardando gli elementi che integrano il parametro normativo (Cass. n. 25144 del 2010; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 1788 del 2011) e la loro attitudine concreta a costituire giusta causa, incensurabile in sede di legittimità perchè privo di errori logici e giuridici.

23. Il quarto motivo è inammissibile sia per la mancanza di specificità della censura (Cass. 3.2.2015 n. 1926), sia perchè viene prospettata una questione senza specificare il “come” ed il “dove” essa sia stata sottoposta nei precedenti gradi (Cass. n. 4787 del 2012; Cass. n. 3881 del 1998).

24. E’ opportuno evidenziare che al licenziamento in esame, intimato il 30.5.2011, non si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 92 del 2012.

25. Orbene, la ricorrente non ha specificato quando abbia sottoposto ai giudici del merito la questione circa la riconducibilità, alle ipotesi tassativamente previste dalla contrattazione collettiva (di cui ella stessa dà atto del mancato deposito nei precedenti gradi), della fattispecie ad essa contestata.

26. Inoltre, ai fini di non incorrere nel vizio di genericità della censura, la ricorrente avrebbe dovuto riportare quanto meno il testo di tutte le disposizioni contrattuali che assume essere state violate nella rubrica del motivo, consentendo in tal modo a questa Corte di effettuare un valido e completo scrutinio della doglianza in relazione alla formulazione della censura.

27. Ciò al fine di evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte del giudice con riguardo alla esatta portata dell’atto di impugnazione la cui responsabilità fa carico esclusivamente al ricorrente.

28. Il quinto motivo è, infine, anche esso inammissibile perchè, a fronte della argomentazione della Corte territoriale, che ha ritenuto assolto l’adempimento formale dell’affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro, con il richiamo al documento 23 di parte convenuta, la ricorrente si è limitata a fornire una diversa valutazione probatoria rispetto a quella operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011).

29. In ogni caso, deve sottolinearsi che la Corte di appello, al riguardo, ha fatto riferimento anche alle circostanze del caso e alla tipologia delle violazioni contestate da ultimo, relativamente all’indebito trattenimento nella propria disponibilità di somme di denaro e di materiale documentale di pertinenza della società, ancora in atto al momento della elevazione della contestazione.

30. Ebbene esse, in quanto immediatamente percepibili dal lavoratore nella loro illiceità e contrarie al cd. minimo etico e a norme di rilevanza penale, per la loro legittimità potevano benissimo prescindere dalla affissione del citato codice disciplinare (cfr. Cass. n. 13414 del 2013; Cass. n. 1926 del 2011; Cass. n. 21032 del 2016).

31. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

32. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

33. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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