Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3207 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26498/2014 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO CORDEIRO GUERRA, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 632/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, del 24/02/2014, depositata il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

V.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana che ha accolto l’appello dell’ufficio e, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento emessi a carico del commercialista per IRAP relativa agli anni 2005 e 2006.

L’Agenzia delle Entrate non ha depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’inconciliabile contraddittorietà della sentenza e, dunque, la nullità della stessa, è infondato.

La questione che la parte ricorrente prospetta – omessa considerazione che nell’anno 2006 il contribuente non ha ricevuto compensi dalla società della quale è socio che gli aveva invece versato rilevanti somme per l’anno precedente, inducendo la CTR a ritenere che il primo usufruisse dei benefici organizzativi del sodalizio non pone, in realtà, un problema di contraddittorietà interna della decisione, ma semmai una questione conciata ad una scorretta valutazione delle risultanze documentali che hanno indotto la stessa ad affermare che più dell’80% del reddito di provenienza del contribuente era fornito dalla società Studio Zoccola. Affermazione che è stata desunta dal solo esame della dichiarazione relativa all’anno 2005. Ciò non crea, tuttavia, alcun vulnus alla motivazione della sentenza tale da porne in discussione l’esistenza o da farla risultare apparente.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata percezione di compensi dal cliente società Studio Zoccola, non è fondato, non riscontrandosi un omesso esame di fatti, posto che la CTR ha specificamente considerato il reddito ricevuto dal contribuente per l’anno 2005 da altri soggetti e non, come l’anno precedente, in via quasi esclusiva dalla società Zoccola.

Ciò che esclude il vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione ratione temporis applicabile posto che la CTR ha invece valutato i fatti traendone talune conclusioni.

Il terzo motivo – violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 – ed il quarto motivo di ricorso – violazione dell’art. 2697 c.c., che meritano un esame congiunto, sono fondati.

Questa Corte ha di recente chiarito che in tema d’IRAP, l’esercizio di un’attività professionale (nella specie, di commercialista e revisore dei conti) nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione – Cfr. Cass. n. 17566/2016.

Si tratta di un principio che si collega ad altri, espressi in precedenza, secondo i quali in tema di IRAP, l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione (nel caso di specie il giudice di merito aveva escluso l’applicazione dell’imposta al professionista socio di una società di revisione) – Cass. 15746 del 2 luglio 2010. Analogamente, Cass. n. 9214/2007 ha ritenuto che “non assume alcun rilievo l’esistenza di una società di servizi di cui il contribuente sia socio di capitali (e la cui denominazione contenga il cognome del contribuente) trattandosi di attività diverse ed autonome”.

In definitiva, la CTR ha errato nel desumere il requisito dell’autonoma organizzazione dall’esistenza della qualità di socio di società di servizi del professionista, poichè l’autonoma organizzazione poteva essere ritenuta esistente unicamente sulla base della verifica dei presupposti che, anche di recente, le S.U. di questa Corte (Cass. n. 9451/2016) hanno richiesto ai fini dell’insorgenza dell’IRAP – esistenza di lavoratori dipendenti, beni strumentali di rilevante importo e compensi a terzi. Per converso, la CTR ha indotto l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione unicamente dal fatto che i soci professionisti – fra i quali l’odierno ricorrente – dirottassero la clientela della società sugli studi professionali privati non facendo corretta applicazione dei principi invece indicati da questa Corte a S.U..

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del terzo e quarto motivo, rigettati i primi due, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, disattesi il primo e secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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