Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32069 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 13/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25480/2017 R.G. proposto da

COMUNE DI BRUGNATO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e

difeso dall’Avv. Andrea Lo Giudice, con domicilio eletto in Roma,

via C. Sisenna, n. 28, presso lo studio dell’Avv. Teresa Staglianò;

– ricorrente –

contro

TRAFILERIA SEGESTA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

Paolo Piaggio, rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Torchio e

Francesco Alessandro Magni, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Caio Mario, n. 29;

– resistente –

e

SOCOGAS S.P.A.;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di La

Spezia depositata il 9 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre

2018 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Immacolata ZENO, che ha chiesto

dichiararsi la giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque

Pubbliche di Torino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Trafileria Segesta S.r.l., proprietaria di un fondo sito in Brugnato (SP) e riportato in Catasto al foglio (OMISSIS), particella 1262, ha convenuto in giudizio il Comune di Brugnato e la Socogas S.p.a., per sentir dichiarare illegittima l’occupazione dell’immobile, trasformato in scogliera e letto del fiume Vara, con la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, nonchè al rilascio ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Si è costituito il Comune, ed ha eccepito l’incompetenza del Giudice adito, osservando che l’occupazione ha avuto luogo per l’esecuzione di opere idrauliche, consistenti in interventi di bonifica e manutenzione straordinaria dell’alveo fluviale e delle opere di difesa idraulica del fiume Vara, con la conseguente spettanza della controversia alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

Con memoria depositata nel corso del giudizio, l’attrice ha provveduto alla precisazione della domanda, chiarendo che l’area occupata era stata irreversibilmente trasformata, ed affermando voler insistere, al riguardo, soltanto sulla richiesta di risarcimento dei danni.

1.1. Con ordinanza del 9 ottobre 2017, il Tribunale di La Spezia ha rigettato le eccezioni d’improcedibilità, difetto di giurisdizione e carenza di legittimazione passiva, dando atto dell’avvenuto svolgimento del procedimento di mediazione ante causam e della natura usurpativa dell’occupazione, con la conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario, nonchè della legittimazione di entrambi i convenuti, in relazione al fatto ed alla causa petendi prospettati dall’attrice.

2. Avverso la predetta ordinanza il Comune ha proposto istanza di regolamento di competenza. La Trafileria Segesta ha resistito con memoria. La Socogas non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva che, nonostante l’apparenza determinata dal tenore letterale del dispositivo e della motivazione, nei quali si fa esclusivo riferimento alla giurisdizione, anche attraverso la citazione di precedenti riguardanti il riparto tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, l’ordinanza impugnata reca indiscutibilmente una statuizione sulla competenza: nel dispositivo, essa richiama infatti espressamente l’eccezione proposta dal Comune, che, oltre ad essere formulata alternativamente in termini di giurisdizione o competenza, individuava nel Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche il giudice cui spettava la cognizione della controversia, richiamando, a sostegno di tale assunto, la disciplina dettata dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Poichè, com’è noto, tale disciplina configura i tribunali regionali delle acque non già come giudici speciali, ma come organi specializzati della giurisdizione ordinaria, la ripartizione del potere giurisdizionale tra gli stessi ed i tribunali ordinari non dà luogo ad una questione di giurisdizione, bensì di competenza, la cui decisione è dunque censurabile con il mezzo d’impugnazione previsto dall’art. 42 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 7/01/2013, n. 145; 8/05/1997, n. 399; Cass., Sez. 1, 6/06/2002, n. 8239).

2. La portata inequivocabile della statuizione censurata, palesemente finalizzata a risolvere una volta per tutte la questione di competenza, consente di escludere, nella specie, anche la natura meramente interlocutoria della ordinanza impugnata, la quale, pur non essendo stata preceduta dall’invito alle parti a precisare le conclusioni, e non comportando per altro verso la definizione del giudizio, riveste carattere oggettivamente decisorio, e risulta dunque immediatamente impugnabile, costituendo manifestamente espressione di una valutazione ritenuta non più discutibile dal giudicante, in quanto seguita, nel dispositivo, dall’espresso rigetto delle eccezioni pregiudiziali sollevate dai convenuti, con riserva al prosieguo del solo esame dell’eccezione di prescrizione e del merito della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., 29/09/2014, n. 20449; Cass., Sez. 6, 7/06/2017, n. 14223; 22/10/2015, n. 21561).

3. A sostegno dell’istanza di regolamento, il Comune lamenta la violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 138 e 140, lett. d) ed e), e del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 7, lett. c), osservando che l’ordinanza impugnata, oltre ad aver affermato impropriamente la giurisdizione del Giudice ordinario, in luogo della competenza del Tribunale, non ha tenuto conto dell’oggetto della controversia, riguardante, tanto nella versione emergente dall’atto di citazione quanto in quella risultante dalla precisazione contenuta nella memoria autorizzata, l’occupazione di un fondo in conseguenza della realizzazione di un’opera idraulica, e spettante pertanto alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, indipendentemente dalla legittimità o illegittimità dell’operato dell’Amministrazione.

3.1. Si osserva al riguardo che la domanda proposta nel giudizio di primo grado ha pacificamente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati dall’occupazione di un fondo di proprietà della società attrice, disposta per la realizzazione d’interventi di bonifica e manutenzione straordinaria dell’alveo fluviale e delle opere di difesa idraulica del fiume Vara, nell’ambito del piano d’interventi straordinari previsto dall’ordinanza del Ministro dell’interno 18 ottobre 2000, n. 3090 e del d.P.C.m. 16 ottobre 2000, per far fronte allo stato di emergenza determinato dagli eventi alluvionali all’epoca verificatisi nel territorio della Regione Liguria.

In quanto avente origine dall’occupazione di un fondo finalizzata alla realizzazione di opere idrauliche, la controversia in esame è riconducibile al novero di quelle previste dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. d) ed e), che attribuiscono alla cognizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche le controversie di qualunque natura riguardanti l’occupazione totale o parziale, permanente o temporanea, di fondi in conseguenza dell’esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque, nonchè quelle per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla Pubblica Amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall’autorità amministrativa ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 2. Per effetto di tali disposizioni, devono ritenersi infatti devolute alla competenza dei tribunali delle acque, in primo grado, tutte le controversie aventi ad oggetto un’occupazione di fondi che si renda necessaria per la costruzione di un’opera idraulica di derivazione, utilizzazione o regolamentazione di acque pubbliche, senza che sia dato distinguere tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni prive dei requisiti di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 23/05/2008, n. 13358; Cass., Sez. 2, 20/08/2004, n. 16342; Cass. Sez. 1, 25/10/2002, n. 15126).

Nessun rilievo può dunque assumere, nella specie, la circostanza, fatta valere dalla società resistente, che l’occupazione posta a fondamento della domanda abbia avuto luogo senza che il Comune avesse avviato un regolare procedimento espropriativo: si tratta infatti di un elemento di per sè inidoneo ad interrompere il nesso teleologico tra l’apprensione del fondo di proprietà privata e la realizzazione dell’opera idraulica, che, comportando una incidenza quanto meno indiretta della vicenda sugl’interessi pubblici connessi al regime delle acque, costituisce il fondamento della competenza attribuita al Giudice specializzato. Non può conseguentemente ritenersi pertinente neppure il richiamo della resistente al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità che, facendo leva proprio sull’incidenza diretta o indiretta della questione sugli interessi pubblici attinenti al regime delle acque, circoscrive la competenza dei tribunali regionali delle acque alle questioni di carattere tecnico relative alla distribuzione ed all’uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell’utenza nei confronti della Pubblica Amministrazione, riservando al giudice ordinario le domande risarcitorie che presentino un collegamento meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque (cfr. Cass., Sez. 1, 28/01/2016, n. 1616; Cass., Sez. III, 16/04/2009, n. 9026).

Per le medesime ragioni, deve considerarsi inappropriato il richiamo dell’ordinanza impugnata a due precedenti di legittimità riguardanti l’occupazione usurpativi (cfr,. Cass., Sez. Un., 7/12/2016, n. 25044; 23/12/ 2008, n. 30254), che, in quanto volti ad evidenziare il carattere meramente fattuale del comportamento posto in essere dall’Amministrazione, ai fini dell’esclusione della riconducibilità delle relative controversie alla giurisdizione del Giudice amministrativo, non hanno alcuna attinenza con i criteri dettati dal legislatore ai fini della ripartizione della competenza tra i tribunali ordinari e quelli delle acque pubbliche.

3. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, e dichiara la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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