Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32069 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18934/2018 proposto da:

D.C.J., elettivamente domiciliato presso l’avv.

Ennio Cerio dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/09/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

D.C.J., cittadino della Nigeria, impugnò, innanzi al Tribunale di Campobasso, il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria, con ricorso che fu rigettato con decreto con Decreto 10 maggio 2018, osservando che: il racconto del ricorrente (secondo cui lo stesso era stato rapito per un rito tribale) non era provato; nella regione di provenienza del ricorrente non era in atto un situazione di violenza indiscriminata; era da escludere anche il diritto al permesso umanitario per non essere state allegate situazioni di vulnerabilità. Avverso tale decreto il D. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Non si è costituito il Ministero intimato.

Diritto

RITENUTO

che:

Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, come modificato, lamentando il mancato espletamento dell’obbligo di cooperazione ufficioso nell’acquisire informazioni aggiornate sulla situazione generale della Nigeria, anche alla luce della sua situazione personale, a nulla rilevando la ritenuta inattendibilità del racconto reso innanzi alla Commissione.

Il motivo è inammissibile.

Secondo un orientamento di questa Corte, in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass., n. 15794/19).

E’ stato altresì affermato, circa il riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, non riguarda soltanto le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) del predetto decreto, ma anche quelle formulate ai sensi dell’art. 14, lett. c), poichè la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda “tutti gli aspetti significativi della domanda” (art. 3, comma 1) e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass., n. 4892/19).

Nel caso concreto, il racconto del ricorrente è stato considerato inattendibile, sicchè la doglianza relativa all’omesso espletamento dei poteri istruttori ufficiosi non coglie nel segno; va altresì rilevato che il motivo contiene una generica contestazione della motivazione del decreto impugnato.

Inoltre, è da soggiungere che il Tribunale ha indicato le informazioni acquisite sulla situazione generale della Nigeria, escludendo che nella regione di provenienza del ricorrente sussistesse violenza generale ed indiscriminata derivante da conflitto armato, in ordine alla protezione sussidiaria.

Circa la protezione umanitaria, non vi è neppure stata allegazione dei fatti costitutivi, sicchè appare irrilevante la questione sull’aggiornamento delle informazioni. Al riguardo, questa Corte ha affermato che “la protezione umanitaria, nel regime vigente “ratione temporis”, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di ” estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass., n. 3681/19; n. 27336/18).

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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