Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32068 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 13/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16718-2018 proposto da:

S.O., in proprio e quale madre dei minori N.M.,

N.F., N.I., NE.IR. elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO, 7 SC. A/4, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO IOANNILLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ELENA BECONI;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il decreto n. R.G. 35/2018 V.G. della CORTE D’APPELLO di

TORINO, depositato il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto n. 218/2018 la Corte d’appello di Torino sezione per i minorenni, ha rigettato il reclamo proposto da S.O., madre dei minori N.M., F., I. ed A. cittadini ucraini, avverso la decisione con cui il Tribunale per i minorenni di Torino aveva rigettato il ricorso dalla stessa proposto al fine di ottenere l’autorizzazione alla permanenza del territorio nazionale nell’interesse dei quattro figli minori ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3. Per la cassazione ricorre S.O., con tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In vista dell’adunanza camerale, fissata ex art. 380 bis c.p.c., in base alla proposta d’inammissibilità del ricorso, per mancata notifica ad alcun soggetto neppure indicato, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia, in seno al quale ha fatto presente di aver già ottenuto titolo per restare nel territorio nazionale.

Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, in quanto, per condivisa giurisprudenza (Cass. SU n. 3129 del 2005 e n. 19514 e 27538 del 2008; Cass n. 7242 del 2010; n. 1083 del 2012), ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione anche qualora sussista una causa di inammissibilità dell’impugnazione evidenziata dal nominato relatore.

Tenuto conto della pronuncia di estinzione e trattandosi, peraltro, di processo esente, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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