Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32063 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 13/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7063-2018 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSA VIGNALI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 624/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 7 settembre 2017, la Corte d’Appello di Perugia ha confermato il rigetto delle istanze avanzate da D.L. volte, in via gradata, al riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed alla protezione umanitaria. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso lo straniero, sulla base di tre motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,comma 6. Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi, si denuncia la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi in riferimento alla situazione della giustizia penale e delle condizioni carcerarie, e l’omessa valutazione dell’espresso timore di subire un’ingiusta detenzione.

2. Le doglianze, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

3. La Corte d’appello ha, infatti, evidenziato che il richiedente aveva affermato di non aver timore di far rientro nel suo Paese, e che tale sua determinazione nasceva dal fatto che egli, in Senegal, “non aveva più nessun parente salvo la nonna”, ed, in conseguenza, ha ritenuto che gli argomenti svolti dal difensore, riferiti al timore di poter subire un processo iniquo e sottostare a condizioni carcerarie critiche, fossero strumentali.

4. Tale conclusione, che si fonda sulle stesse allegazioni fattuali del richiedente e sottende una valutazione di non aderenza dei temi in questione con la vicenda da lui narrata, è censurata in modo del tutto generico in seno al ricorso, ove si invocano, bensì, i noti principi affermati da questa Corte in materia del dovere di cooperazione officiosa, ma si omette di confutare la ritenuta strumentalità degli argomenti difensivi, nè si riportano le diverse affermazioni che il richiedente avrebbe espresso innanzi alla Commissione territoriale.

5. Il terzo motivo, volto a contestare il mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, perchè affetto da epatite B, è infondato.

6. In disparte l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, va rilevato che i giudici distrettuali hanno dato conto dell’affermazione del Tribunale, secondo cui il richiedente ne risulta portatore inattivo, e questa Corte ha già affermato (Cass. n. 21612 del 2018) che l’invocato titolo di soggiorno non può essere riconosciuto per il semplice fatto che lo straniero versi in non buone condizioni di salute, necessitando, invece, che tale condizione sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza, in conformità al disposto degli artt. 2, 3 e 4 CEDU (Cass., 21/12/2016, n. 26641; Cass., 23/11/2017, n. 28015); tanto nel caso concreto non consta.

7. Non va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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