Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32061 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 13/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6352-2018 proposto da:

C.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIERLUIGI SPADAVECCHIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 176/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il

07/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto in data 7.1.2018, il Tribunale di Ancona ha rigettato le istanze avanzate da C.M.L., nato in Gambia, volte al riconoscimento della protezione internazionale. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il richiedente, con cui denuncia omesso esame di fatti decisivi e violazione e falsa applicazione di norme di legge (del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,8 e 14; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; dell’art. 10 Cost; de l D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,comma 6; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, comma 2). Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La sentenza fonda la sua tesi sfavorevole al ricorrente escludendo la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo egli perseguitato, nè trovandosi nell’impossibilità di tornare in Gambia e di potersi avvalere della protezione di detto Paese. In riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il Tribunale non ha reputato sussistere il rischio di sottoposizione a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti, ed ha, quindi, ritenuto che i timori espressi dal richiedente costituivano personali ed infondate convinzioni, al lume delle acquisite notizie relative al Gambia, secondo le quali la “situazione è avviata alla normalità”.

2. Tali statuizioni sono censurate in modo generico. Ed, infatti, pur avendo riportato parte del suo racconto, secondo cui aveva lasciato il suo Paese per motivi politici, dopo l’arresto del padre e la sua permanenza in caserma per tre giorni, nel corso della quale sarebbe stato sottoposto a torture, il ricorrente, senza neppure esporre le ragioni per le quali avrebbe dovuto esser considerato un perseguitato, si limita ad affermare la permanente situazione di criticità della situazione generale del Gambia ed a richiamare la giurisprudenza della Corte Giustizia (17 febbrario 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12) in riferimento all’ipotesi della “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), situazione che il Tribunale, con accertamento di fatto incensurabile, ha appunto escluso, avendo affermato, nel considerare l’ipotesi di cui alla lett. b) della citata norma, che il Paese si avvia alla normalità.

3. La sentenza si sottrae a censure, anche, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria. In disparte l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, il ricorrente non allega alcuna specifica situazione di vulnerabilità, e neppure significative ed effettive deprivazioni dei diritti umani, tali di certo non essendo la sua giovane età e la situazione economica del Gambia.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la mancata costituzione della parte intimata. Essendo stato ammesso a patrocinio a spese dello stesso non ricorrono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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