Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3206 del 12/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 3206 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 27261-2009 proposto da:
CARTIERE CIMA S.p.A. in liquidazione e in concordato
preventivo 00218440162, in persona del liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
NICOTERA 29 PAL. 9 INT. 5, presso lo studio
dell’avvocato ASSUMMA GIORGIO, che la rappresenta e
2013
2521

difende unitamente all’avvocato MASTRACCHIO FRANCO
MARIA;
– ricorrente contro

MODO PAPER AB, in persona del legale rappresentante

Data pubblicazione: 12/02/2014

pro tempore;

intimata

avverso la sentenza n. 929/2008 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 27/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CORRENTI;
udito l’Avvocato FRANCO MARIA MASTRACCHIO difensore
della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

e

udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cartiere Cima spa propose opposizione a d.i. concesso dal tribunale di Bergamo alla
società svedese Modo Paper AB per euro 528.456,00 e dollari americani 334.650 oltre
accessori deducendo che le fatture, in realtà note di debito, non erano mai pervenute ed

anomalie nelle forniture.
Controparte replicò che lo storno non era in esecuzione di una rimessione del debito ma
di un accordo per lo spostamento all’anno successivo.
Il tribunale revocò il d.i. con sentenza 657/04 limitatamente all’importo di euro 25.000
che risultava già pagato mentre la Corte di appello di Brescia, con sentenza 27.10.2008
rigettò l’appello di Cartiere Cima rilevando che le tesi dell’opponente non avevano
avuto il benché minimo riscontro alla luce della documentazione in atti, della serrata
corrispondenza e delle deposizioni.
Ricorre Cartiere Cima in liquidazione ed in concordato preventivo con tre motivi,
illustrati da memoria, non svolge difese controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 1236, 2697 cc , vizi di
motivazione richiamando atti di causa col quesito se per aversi remissione ex art. 1236
sia sufficiente la dichiarazione del creditore senza accertamento delle ragioni.
Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 1414, 1417, 2697, 2722, 2724,
2726 cc e vizi di motivazione senza momento di sintesi.
Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 83, 84 cpc e vizi di motivazione col
quesito sull’incapacità a testimoniare dell’avvocato che sia difensore di una parte.
Osserva questa Corte Suprema:

arbitrariamente emesse dopo lo storno, a seguito della contestazione di ritardi ed

La sentenza impugnata ha dedotto che la tesi dell’opponente non aveva avuto il benché
minimo riscontro ed ha fatto riferimento a documenti, corrispondenza, deposizioni.
La creditrice avrebbe stornato a fine anno le fatture emesse per riemetterle
immediatamente all’inizio dell’anno successivo.

corso ed ottenere dalla sua compagnia di assicurazioni il ripristino della linea di credito.
In atti vi era puntuale riscontro di quanto emergeva dalla corrispondenza ed era pacifico
che la somma pattuita non era stata più corrisposta.
La deposizione dell’avv. Battagliese era di mero completamento e di chiarimento della
complessa vicenda.
Questa essendo la ratio decidendi della statuizione impugnata le odierne censure sono
inidonee a ribaltarla essendo tutte destinate ad una diversa lettura delle risultanze
processuali con una generica critica della sentenza, che ha giustamente valorizzato
circostanze decisive, non contraddette dagli argomenti non decisivi in questa sede
proposti.
In particolare il primo motivo dà per presupposta la remissione del debito che la
sentenza esclude, il secondo non contiene alcun quesito necessario ratione temporis
trattandosi di sentenza del 2008, il terzo propone un quesito non risolutivo in quanto la
testimonianza dell’avvocato non è decisivo, ma confermativa di quanto dedotto sulla
base dei documenti indicati.
Al rigetto del ricorso non consegue la condanna alle spese per la mancata costituzione
di controparte in sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso

La Cartiera Cima avrebbe potuto evitare di annotare a bilancio il debito nell’anno in

Roma 3 dicembre 2013.

F

nano Giudiziario

a NER1

il Presidente

11 consigliere tensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA