Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3206 del 09/02/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 09/02/2018, (ud. 24/01/2018, dep.09/02/2018),  n. 3206

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto registrato il 4.5.2005 il Comune di Dro alienava a Immobiliare Contat di B.P. & C. snc un immobile del proprio patrimonio disponibile.

L’acquirente chiedeva l’applicazione dell’esenzione dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo ai sensi della L. n. 311 del 2004.

L’Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione con cui recuperava le imposte nella misura ordinaria, in quanto la società non poteva godere delle agevolazioni, applicabili solamente alle operazioni di dismissione del patrimonio pubblico attraverso la procedura della cartolarizzazione, ovvero alle cessioni di immobili a favore di appositi enti che li valorizzassero.

Impugnato l’avviso dalla contribuente, la Commissione Tributaria di 1^ grado di Trento, con sentenza n. 134/01/2007 del 22.10.2007, rigettava il ricorso.

La Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento, con sentenza n. 11/01/2012 del 5.12.2011, depositata il 27.2.2012 non notificata, respingeva l’appello proposto da Immobiliare Contat di B.P. & C. snc.

La contribuente ha interposto ricorso per cassazione notificato in data 12.4.2013, affidato a un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso notificato in data 21.5.2013.

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione o comunque l’errata interpretazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 275.

2. Il motivo è fondato.

La L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. unico, comma 275 (Finanziaria 2005), dispone che “ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare, le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla L. n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto”. La L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), ha modificato il citato comma 275, con riferimento alla tipologia di ente destinatario del conferimento: deve trattarsi necessariamente di fondazioni, società di cartolarizzazione o associazioni riconosciute affinchè ci si possa avvalere dell’esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e altri tributi indiretti o diritti.

La Commissione di 2^ grado ha ritenuto che nel comma 275 della L. 311 2014, già prima della modifica introdotta con la finanziaria per il 2006, stante la necessaria finalità dell’atto volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, fosse immanente il principio che l’esenzione fiscale fosse limitata alla vendita di beni comunali in favore di fondazioni, società di cartolarizzazione o associazioni riconosciute e che, conseguentemente, l’esenzione non spettasse alla società ricorrente non rientrante in nessuna delle tipologie individuate dal legislatore.

Tale interpretazione non appare corretta.

La L. n. 266 del 2005 non è norma di interpretazione autentica.

L’art. 11 Preleggi stabilisce che le leggi non dispongono che per l’avvenire.

Si tratta di una disposizione che non avendo valore costituzionale può essere derogata da un atto di valore legislativo ma tale deroga deve essere espressa e non implicita. Nella specie dunque nessun dubbio può residuare sul fatto che la L. n. 266 del 2005 abbia natura innovativa e non interpretativa.

2.a. Va premesso che ai sensi dell’art. 12 preleggi, comma 1, l’interprete deve attribuire un determinato significato ad un frammento testuale, e, quindi, individuare il vero senso della disposizione – attraverso il ricorso al tenore letterale ovvero, qualora ciò non dovesse essere utile ovvero sufficiente, attraverso la ricerca dell’intenzione della legge, anche alla luce della più ampia cornice normativa in cui la stessa si inserisce. Nell’esercizio dell’attività ermeneutica, il giudice incontra il limite testuale della disposizione da interpretare, di fronte al quale è possibile tentare un’operazione interpretativa più ampia solo nel caso in cui il testo della legge riveli la propria inidoneità operativa.

2b. la L. n. 311 del 2004, comma 275 attribuiva il diritto alla agevolazione indistintamente a tutte le società senza richiedere che quella società, cui venivano conferiti gli immobili, possedesse i requisiti delle società di cartolarizzazione.

In quegli anni a causa del sempre crescente deficit pubblico e delle conseguenti esigenze di cassa sempre più pressanti, il legislatore è intervenuto a modificare profondamente la normativa relativa all’alienazione dei beni pubblici, con lo scopo di facilitare e incrementare le dismissioni del patrimonio immobiliare e reperire così nuove risorse finanziarie.

In particolare, la dismissione degli immobili pubblici ha seguito principalmente due strade: quella dell’alienazione diretta, soggetta a discipline speciali, e quella della costituzione di società, alle quali è stata affidata la gestione e l’alienazione degli immobili delle amministrazioni.

Nell’ambito di questa seconda strada si colloca l’esperienza delle società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici, interrotta dal D.L. n. 207 del 2008 che ha disposto la retrocessione dei beni conferiti alle relative società e ha affidato agli enti originariamente proprietari il compito di completare i processi di dismissione.

2.c. La disciplina ordinaria di riferimento per la vendita dei beni immobili di proprietà dello Stato è recata dalle disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 436, 437 e 438 e successive modificazioni e integrazioni che sostituiscono la previgente disciplina, di cui alla L. n. 783 del 1908.

Erra dunque la Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento nel ritenere che il presupposto dell’esenzione sia che la destinazione dello specifico trasferimento alla valorizzazione degli stessi immobili compravenduti.

Il presupposto è la valorizzazione del patrimonio immobiliare, obiettivo che può non avere necessariamente ad oggetto i medesimi beni compravenduti, ma egualmente perseguire la valorizzazione, con il ricavato della alienazione di immobili ormai dismessi, di immobili rimasti in mano pubblica.

3. Il ricorso deve essere, conseguentemente accolto.

Va conseguentemente cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., deve essere accolto l’originario ricorso introduttivo ed annullato l’atto impugnato.

Le spese del giudizio di merito possono essere compensate in ragione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente e annulla l’atto impugnato;

Compensa le spese del giudizio di merito;

Condanna la parte soccombente a rifondere le spese di lite di questa fase, liquidate in Euro 2295,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2018

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