Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3206 del 07/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.07/02/2017), n. 3206
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24400/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DALLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
C.A.;
– intimati –
avverso la decisione n. 3554/14/2013, emessa il 30/05/2013, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA, depositata il 22/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della Commissione tributaria centrale del Lazio indicata in epigrafe, che in riforma della decisione della Commissione tributaria di secondo grado, aveva accolto il ricorso proposto da C.A. contro l’avviso di rettifica relativo all’anno 1987.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
L’Agenzia ha dedotto l’esistenza del vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione.
La censura è manifestamente infondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte ricorre l’ipotesi di motivazione nulla della sentenza nei casi “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – cfr. Cass. S.U. n. 8054/2014.
Orbene, nel caso di specie la sentenza resa dalla C.T.C. non risulta affetta dal denunziato vizio per carenza radicale della motivazione ovvero per essersi estrinsecata in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili. La Commissione centrale, al contrario, ha agganciato l’accoglimento del ricorso del contribuente ad elementi precisi – inattendibilità del metodo utilizzato dai verbalizzanti per la ripresa a tassazione, archiviazione in sede penale della parte contribuente, omessa indicazione della documentazione prodotta in primo grado dalla parte contribuente, erroneamente non esaminata dal giudice dalla quale risultava la giustificazione delle movimentazioni bancarie – che non consentono, pertanto, di ritenere esistente il prospettato vizio.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
PQM
La Corte:
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017