Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32059 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 13/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26836-2017 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO

2, 442, presso lo studio dell’avvocato SONIA BATTAGLIESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SONIA BATTILEGA;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE C/O

PREFETTURA DI BOLOGNA – FORLI’ CESENA UTG;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2025/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 10/5/2017, la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello con cui M.S. (alias S.S.) ha impugnato l’ordinanza di rigetto del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, affermando che il gravame era stato notificato il 14 luglio 2017, e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il 13.6.2016. Ricorre il richiedente sulla base di un motivo. L’Amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’esame degli atti consentito a questa Corte in ragione del vizio dedotto, ha consentito di accertare che, come deduce il ricorrente, l’ordinanza del Tribunale, con cui è stata rigettata la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, è stata comunicata a mezzo PEC in data 14.6.2016 alle ore 16:02, e l’appello è stato notificato il 14 luglio successivo, entro il termine di trenta giorni.

2. La valutazione della tempestività del gravame dovrà esser effettuata dal giudice del rinvio non già in riferimento al principio (Cass. n. 23108 del 2017; n. 17420 del 2017), secondo cui anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex 702 quater c.p.c. avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere

introdotto con citazione e non con ricorso, ma al lume del sopravvenuto principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28575 del 2018), con cui si è, invece, ritenuto che nel regime del D.Lgs. n. 142 del 2011, art. 19, risultante dalle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., deve esser introdotto con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce “overrulling” processuale.

Le Sezioni Unite hanno, in particolare, evidenziato che fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa (il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f)) il giudice del merito avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente dalla modifica normativa improvvisa e dissonante con le forme stabilite -secondo l’interpretazione dominante- per l’appello pure nei casi, come questo, di silenzio di un’apposita previsione, e pertanto valutare “l’errore” commesso nella proposizione dell’impugnazione (ove introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie) come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 2011).

3. La pronuncia impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che esaminerà l’intera vertenza facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e provvederà, anche, a statuire anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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