Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32059 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7160/2018 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

Giuseppa La Rocca del Foro di Caltagirone, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il

28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/09/2019 da Dott. IOFRIDA GIULIA

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Catania, con decreto reso nel procedimento n. 16652/17 R.G., il 18/12/2017, comunicato il 24/1/2018, ha respinto la richiesta di D.F., cittadino del (OMISSIS), a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie. In particolare, i giudici del Tribunale hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (avere lasciato il paese d’origine per cercare lavoro) non integrava i presupposti richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato, con riguardo a rischi di persecuzione o di danno grave in caso di rientro nel Paese d’origine; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, la regione di provenienza del richiedente (il Kaines) non risultava interessata da situazione di violenza indiscriminata o generalizzata, trattandosi di territorio “relativamente sicuro, attualmente” (come risultava da Report EASO, 2017); non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie.

Avverso il suddetto decreto, D.F. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che, a seguito di rinnovo della notifica presso l’Avvocatura Generale dello Stato, effettuato, sulla base di ordinanza interlocutoria di questa Corte, a mezzo PEC, in data 7/5/2019, si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo ed il secondo motivo, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, nonchè il travisamento dei fatti e motivazione apparente e contraddittoria, avendo il Tribunale del tutto pretermesso, in riferimento alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, l’analisi della dichiarazione resa dal richiedente, nel quale si riferiva il timore di rientrare nel Mali, a causa della guerra civile tra il governo centrale e gli islamisti, nella zona di (OMISSIS), ove egli lavorava e viveva, essendosi trasferito dal Sud del Paese, e, in riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, un approfondito esame della situazione del Nord del Mali, ove il richiedente, nativo del Sud del Paese, si era trasferito; 2) con il terzo motivo, l’omessa motivazione in relazione al rigetto della richiesta di permesso per ragioni umanitarie, avendo il Tribunale del tutto omesso di spiegare le ragioni fondanti il rigetto di tale richiesta; 4) con il quarto motivo, la violazione “di norme di diritto comunitario contenute nella direttiva CE n. 83/2004, in relazione alla c. d. attenuazione del principio dispositivo in ordine all’onere della prova”, avendo il Tribunale negato la tutela richiesta, senza un’approfondita istruttoria.

2. Il ricorso è fondato, nei sensi di cui in motivazione, risultando la decisione impugnata affetta da motivazione apparente e/o del tutto contraddittoria.

Invero, quanto alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, da un lato, anche in riferimento alla situazione personale del richiedente, trasferitosi dal Sud del Paese al Nord del Mali, nella regione di (OMISSIS), il Tribunale ha negato ogni protezione, pur dando atto dell’esistenza di un conflitto tra opposte fazioni con episodi di attacchi terroristici, espressione della minaccia jidhaista “più che mai presente in tutto il territorio nazionale”.

Dopo un ampio richiamo a riferimenti giurisprudenziali in tema di protezione internazionale, il Tribunale non spiega perchè i “fatti denunciati” (neppure descritti nel provvedimento impugnato, avendo solo a pag. 4, fatto riferimento alla narrazione del richiedente, nel senso di una fuga dal proprio Paese “per trovare lavoro”) non integrino “atti di persecuzione personale e diretta”.

Con riferimento poi alla richiesta di protezione per ragioni umanitarie, la tutela è stata respinta senza alcun supporto motivazionale.

La protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Sez. 6-1, n. 23604 del 09/10/2017); inoltre il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, ma è necessario che l’accertamento sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Sez. 1, n. 28990 del 12/11/2018). Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 22232/2016; Cass. 8053/2014) ha affermato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

Nella specie, la motivazione risulta del tutto mancante.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, va cassata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione. Il Giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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