Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32058 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 12/12/2018), n.32058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9542-2018 proposto da:

M.M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LIA MINACAPILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2285/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

emesso il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

M.M.J. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta in data 23 febbraio 2018, depositato il 27 febbraio 2018, con il quale sono state rigettato le domande di riconoscimento della protezione internazionale proposte dall’istante;

il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;

Rilevato che:

il ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto è stato depositato in cancelleria, ma non notificato al Ministero dell’Interno, come – del resto – è stato espressamente riconosciuto dalla difesa del ricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., nella quale la medesima ha richiesto di essere rimessa in termini per effettuare tale notifica;

Ritenuto che:

in relazione alle controversie in materia di protezione internazionale, instaurate in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, che ha abrogato il rito speciale già disciplinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, il ricorso per cassazione relativo ad un giudizio svoltosi in primo grado dapprima, nel vigore del suddetto D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, con il rito sommario di cognizione, ora, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lettera g), convertito dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, con il rito camerale ex artt. 737 e ss. C.p.c. – resta assoggettato alla disciplina ordinaria;

il ricorso debba, pertanto, essere notificato alla controparte a cura del ricorrente (e non più della cancelleria) a pena d’inammissibilità, non sanabile attraverso la fissazione di un termine per la nuova notifica del ricorso, trattandosi di inesistenza e non di mera nullità della notifica ed avuto riguardo all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata conseguente alla scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c.Cass., 07/07/2016, n. 13830; Cass., 05/02/2014, n. 2545);

Diritto

CONSIDERATO

che:

nel caso di specie, il ricorso in materia di protezione internazionale è stato proposto in data 12 settembre 2017, ossia nella vigenza della normativa in vigore, e che, pertanto, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato alla controparte dal ricorrente;

ne deriva – per le ragioni suindicate – l’inammissibilità del ricorso, senza alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 09 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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