Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32055 del 12/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 12/12/2018), n.32055
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1569-2017 proposto da:
ASREM AZIENDA SANITARIA REGIONALE – MOLISE, in persona del Direttore
Generale pro tempore, nonchè ASL N. 4 DI LARINO E TERMOLI IN
LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario Liquidatore; elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato
CLEMENTINO PALMIERO, rappresentate e difese dall’avvocato GIOVANNI
DE NOTARIIS;
– ricorrenti –
contro
Z.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA, 20
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IACOVINO che la rappresenta
e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 140/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 16/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI
CAVALLARO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 16.7.2016, la Corte d’appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’ASREM-Azienda Sanitaria del Molise e l’ASL n. 4 di Termoli e Larino in liquidazione a pagare ad Angela Rosa Z. la somma di Euro 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per pregresso mobbing ai suoi danni;
che avverso tale pronuncia l’ASREM-Azienda Sanitaria del Molise e l’ASL, n. 4 di Termoli e Larino in liquidazione hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che Z.A.R. ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che le parti ricorrenti hanno depositato memoria;
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, le ricorrenti denunciano nullità della sentenza per mancata esposizione dei motivi di diritto su cui è stata fondata la riforma della pronuncia di prime cure, nonchè per violazione del giudicato interno ed extrapetizione, per non avere la Corte di merito considerato che, non avendo la lavoratrice proposto domanda risarcitoria per fatti colposi del datore di lavoro nè querela per l’accertamento del reato di cui all’art. 590 c.p., nessun accoglimento poteva aver luogo di una domanda esclusivamente basata su condotte illecite dolose;
che, con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte territoriale deciso in assoluto contrasto con i fatti accertati nel corso del processo;
che, con il terzo motivo, le ricorrenti si dolgono di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver posto a base della propria decisione la perizia tecnica disposta in altro processo tra la lavoratrice e l’INAIL, utilizzandola in specie per quantificare il danno subito;
che tutti e tre i motivi appaiono manifestamente inammissibili, dal momento che, indipendentemente dalla veste formale con cui sono enunciati, ripropongono semplicemente una diversa valutazione dei fatti accertati in giudizio, e segnatamente del carattere doloso o meno di una condotta che la Corte di merito descrive in termini di una sequenza di scelte organizzative connotate dall’assoluta assenza delle ragioni legittimanti il ius variandi e, proprio per ciò, frutto di “un inequivoco intento di parte datoriale penalizzante nei confronti della lavoratrice” (cfr. pagg. 2 e 3-4 della sentenza impugnata) e del criterio utilizzato dalla Corte territoriale per la liquidazione del danno non patrimoniale patito dalla lavoratrice medesima;
che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di disposizioni di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, atteso che in tal modo si consentirebbe la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017);
che altrettanto va detto con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo consolidato il principio secondo cui la loro denuncia in sede di legittimità presuppone che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (così, tra le più recenti, Cass. n. 27000 del 2016), mentre nella specie è incontestato che la perizia della cui utilizzazione ci si duole fosse stata acquisita al processo sull’accordo delle parti (cfr. sentenza impugnata, pag. 3);
che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono come da richiesta del difensore della controricorrente;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018